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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04949/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2003 con cui l'Agenzia delle entrate ha imputato a un socio di società in nome collettivo un maggior reddito di partecipazione, conseguente a un precedente accertamento emesso nei confronti della società partecipata per costi ritenuti indeducibili e quindi per maggior reddito d'impresa. Il contribuente ha impugnato l'atto, ma i giudici di merito hanno confermato la pretesa. In Cassazione il socio ha proposto ricorso principale deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 54, comma 2, DPR 633/1972, oltre a vizi motivazionali, sostenendo che la ripresa a tassazione di euro 97.000,00 oltre IVA, relativa a una pelatrice a rulli Sormac, sarebbe stata fondata su una presunzione illogicamente costruita su altra presunzione. L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, lamentando la violazione dell'art. 14 d.lgs. 546/1992 per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti necessari del rapporto tributario. Il Ministero dell'economia e delle finanze è rimasto intimato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero, perché il Ministero non era parte del giudizio di appello ed era comunque privo di legittimazione nei giudizi tributari introdotti dopo il 10 gennaio 2001. Quanto al merito, ha accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle entrate: trattandosi di accertamento relativo al reddito di partecipazione di una società di persone, la controversia doveva svolgersi nei confronti della società e di tutti i soci, configurandosi un litisconsorzio necessario originario. Poiché il giudizio di merito si era svolto solo nei confronti di un socio, la Corte ha rilevato la nullità dell'intero processo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rimesso le parti davanti al giudice di primo grado, assorbendo ogni altra questione.

Norme richiamate

  • art. 5 DPR 917/1986

    Richiamato come base dell'imputazione automatica ai soci del reddito prodotto dalla società di persone in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.

  • art. 54, comma 2, DPR 633/1972

    Invocato dal ricorrente a sostegno della censura sulla ripresa fiscale, ma la Corte non lo esamina nel merito per l'accoglimento del motivo incidentale.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare l'uso delle presunzioni nella rettifica fiscale.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'accertamento si sarebbe fondato su presunzioni non gravi, precise e concordanti.

  • art. 360 c.p.c.

    n. 3 e n. 5; primo comma n. 4

    Usato come parametro dei motivi di ricorso principale e incidentale rispettivamente per violazione di legge, vizio motivazionale e nullità processuale.

  • art. 14 d.lgs. 546/1992

    Interpretato nel senso che, nel processo tributario relativo ad un accertamento unitario su società di persone e soci, impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.

  • art. 29 d.lgs. 546/1992

    Richiamato come norma che consente la riunione dei giudizi, in alternativa all'integrazione del contraddittorio.

  • DPR n. 917/1986

    Richiamato come testo unico delle imposte sui redditi nel quale si colloca l'art. 5 sulla trasparenza fiscale delle società di persone.

  • DPR 26 ottobre 1972 n. 633

    Richiamato nel motivo del ricorrente in relazione alla rettifica IVA connessa alla ripresa a tassazione.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato quale disciplina del processo tributario e del litisconsorzio necessario.

Massime di principio

  • Nel processo tributario avente ad oggetto un accertamento del reddito di società di persone e della correlata imputazione ai soci, la controversia è inscindibile e deve coinvolgere la società e tutti i soci, salvo che siano dedotte questioni personali proprie di un singolo soggetto.
  • L'omessa partecipazione di tutti i litisconsorti necessari integra una nullità assoluta dell'intero giudizio, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
  • L'accertamento del reddito nelle società di persone opera secondo un meccanismo di imputazione automatica ai soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione effettiva del reddito.
  • Nei giudizi tributari introdotti dopo il 10 gennaio 2001 la legittimazione processuale spetta all'Agenzia delle entrate e non al Ministero dell'economia e delle finanze, se quest'ultimo non sia parte del giudizio di merito.
  • Quando il vizio processuale per difetto di litisconsorzio necessario è assorbente, la Corte può cassare la sentenza e rimettere la causa al primo giudice senza esaminare le censure di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveGiudizio civile
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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