Sentenza n. 594/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento del decreto del Prefetto di Torino del 15 maggio 2025, con cui sono state revocate le misure di accoglienza del ricorrente nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguenziale a quello impugnato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca delle misure di accoglienza
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto di Torino che aveva revocato le misure di accoglienza di cui beneficiava quale richiedente la protezione internazionale. Ha dedotto, anzitutto, la mancata comunicazione di avvio del procedimento e l’omessa indicazione, nel provvedimento finale, di ragioni di urgenza qualificata idonee a giustificare la deroga al contraddittorio procedimentale. Ha inoltre contestato l’omessa valutazione attuale e concreta della disponibilità di mezzi economici sufficienti, della stabilità e durata dell’eventuale rapporto lavorativo e della consistenza del reddito, nonché la mancata ponderazione della proporzionalità della revoca rispetto alle conseguenze sulla sua dignità e sui bisogni fondamentali. A sostegno ha rappresentato una situazione di vulnerabilità derivante dai postumi di un grave incidente stradale, che gli avrebbe impedito di svolgere un’attività lavorativa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto di revoca. Ha ritenuto decisiva la censura relativa alla violazione del contraddittorio procedimentale. La revoca delle misure di accoglienza per sopravvenuta disponibilità di mezzi economici non può operare automaticamente, poiché richiede una valutazione discrezionale e individualizzata della complessiva situazione del richiedente, comprendente la prevedibile durata del rapporto lavorativo, la consistenza quantitativa del reddito e l’attualità delle condizioni personali. Il contraddittorio deve essere garantito e può essere omesso soltanto in presenza di un’urgenza qualificata, specificamente motivata nel provvedimento conclusivo. La sua omissione è invalidante perché la revoca incide su bisogni fondamentali e sulla dignità della persona, impedendo al destinatario di rappresentare elementi potenzialmente decisivi. Il giudice ha ritenuto assorbite le ulteriori censure, anche in applicazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a., non potendo pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati. In caso di riedizione del potere, l’amministrazione dovrà conformarsi ai criteri indicati nella sentenza e valutare gli apporti procedimentali relativi alla vulnerabilità del ricorrente. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 17 direttiva 2013/33/UE
«assicurino un'adeguata qualità di vita che garantisca il sostentamento dei richiedenti e ne tuteli la salute fisica e mentale»; gli Stati membri possono subordinare le condizioni materiali di accoglienza alla mancanza di mezzi sufficienti
Le condizioni di accoglienza devono assicurare una qualità di vita adeguata e il sostentamento del richiedente; la disponibilità economica deve essere valutata in concreto e in relazione alle condizioni attuali della persona.
art. 20 direttiva 2013/33/UE
la revoca è consentita «in casi eccezionali debitamente motivati»; le decisioni devono essere «adottate in modo individuale, obiettivo e imparziale» e nel rispetto della «particolare situazione della persona interessata» e del principio di proporzionalità
La revoca costituisce misura estrema, soggetta a motivazione individualizzata, valutazione della situazione personale, proporzionalità e salvaguardia di un tenore di vita dignitoso.
art. 14 d.lgs. 142/2015
il richiedente asilo «che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso [...] alle misure di accoglienza»; la valutazione è effettuata con riferimento all'importo annuo dell'assegno sociale
L’accesso alle misure dipende dall’insufficienza dei mezzi di sussistenza, da accertare con riferimento all’importo annuo dell’assegno sociale e alla situazione concreta del richiedente.
art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. 142/2015
l’accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti consente al Prefetto di revocare le misure disposte
La disponibilità di mezzi sufficienti abilita, ma non impone automaticamente, la revoca; l’esercizio del potere richiede una valutazione discrezionale, attuale e individualizzata.
art. 34, comma 2, c.p.a.
«in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati»
Quando l’annullamento impone una riedizione del potere, il giudice non può sostituirsi all’amministrazione esaminando nel merito valutazioni amministrative non ancora compiute.
art. 17, paragrafo 4, direttiva 2013/33/UE
occupazione per un «ragionevole lasso di tempo»
La disponibilità economica rilevante ai fini della revoca deve essere valutata anche in relazione alla stabilità e alla durata prevedibile dell’occupazione.
Massime di principio
- La revoca delle misure di accoglienza per sopravvenuta disponibilità di mezzi economici sufficienti è un provvedimento discrezionale di decadenza con effetti ex nunc e non può essere disposta automaticamente sulla sola base dell’esistenza di un rapporto lavorativo o del superamento della soglia reddituale dell’assegno sociale.
- Ai fini della revoca delle misure di accoglienza, l’amministrazione deve valutare in concreto la stabilità e la durata prevedibile del rapporto lavorativo, la consistenza del reddito, l’attualità della situazione economica e la complessiva condizione personale del richiedente, verificando che questi possa effettivamente provvedere ai bisogni materiali fondamentali.
- Nel procedimento di revoca delle misure di accoglienza deve essere garantito il contraddittorio mediante la comunicazione di avvio; tale garanzia può essere omessa soltanto in presenza di un’urgenza qualificata, riferita a circostanze peculiari e specificamente motivata nel provvedimento conclusivo.
- La mancata comunicazione di avvio del procedimento di revoca delle misure di accoglienza costituisce vizio invalidante, poiché la misura incide su bisogni fondamentali e sulla dignità della persona e il destinatario deve poter rappresentare elementi idonei a influenzare la decisione, inclusi quelli relativi alla vulnerabilità personale e alla situazione reddituale.
- La revoca delle misure di accoglienza deve rispettare i principi di proporzionalità, dignità umana e valutazione individuale, assicurando comunque un tenore di vita dignitoso al richiedente.
- In caso di annullamento per violazione del contraddittorio, il giudice non può definire nel merito valutazioni amministrative non ancora esercitate, ma deve lasciare all’amministrazione la riedizione del potere nel rispetto dei criteri conformativi ricavabili dalla decisione.
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