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Sentenza

Sentenza n. 1548/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento del provvedimento emesso dalla Prefettura di Milano notificato il 28/10/2022, con cui veniva decretata l'inammissibilità dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana Rif. K10/0976681, ai sensi dell'art. 9 co. 1 L. F della Legge 5 febbraio 1992 n. 91, presentata dal Sig. Berktas Mehmet in data 17/02/2021.

Giustizia amministrativa202203477

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di inammissibilità dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per mancata produzione della ricevuta del pagamento di 250 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava il provvedimento con cui la Prefettura aveva dichiarato inammissibile la domanda di cittadinanza per mancata produzione della ricevuta recante il timbro di avvenuto pagamento del contributo di 250 euro. Deduceva violazione di legge, eccesso di potere, difetto e carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza di motivazione e insussistenza dei presupposti dell'inammissibilità. In particolare, lamentava la mancata comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, nonostante avesse effettuato il pagamento il 16 febbraio 2021, prima della presentazione della domanda, omettendo soltanto di allegare la relativa prova documentale. Sosteneva che la previa interlocuzione procedimentale gli avrebbe consentito di regolarizzare agevolmente la domanda mediante produzione della quietanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di inammissibilità. Ha ritenuto decisiva la lesione delle garanzie partecipative, in quanto non risultava provata la comunicazione del preavviso di rigetto. La partecipazione non avrebbe avuto funzione meramente formale: il ricorrente avrebbe potuto chiarire la contestazione e produrre la ricevuta, dimostrando di avere già assolto l'onere di pagamento prima della domanda. La carenza riguardava infatti non l'assenza sostanziale del requisito, ma la mancata prova documentale dell'adempimento, ed era agevolmente regolarizzabile. L'Amministrazione avrebbe dovuto consentire l'integrazione e acquisire al procedimento gli interessi rilevanti, anche in applicazione dei principi di buona fede, correttezza e leale cooperazione. Il TAR ha inoltre valorizzato l'assenza di una sostanziale attività difensiva dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 64 c.p.a., nonché la documentazione prodotta in giudizio e già trasmessa con l'istanza di riesame in autotutela, idonea a incidere sul processo decisionale. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La mancata prova della comunicazione del preavviso di rigetto ha leso le garanzie partecipative, poiché avrebbe consentito al richiedente di chiarire la contestazione e regolarizzare la documentazione.

  • art. 64 c.p.a.

    Il TAR ha attribuito significanza all'assenza di una sostanziale attività difensiva dell'Amministrazione nella valutazione degli elementi di causa.

Massime di principio

  • Quando la carenza contestata dall'Amministrazione riguarda soltanto la mancata prova documentale di un requisito già sostanzialmente posseduto e facilmente dimostrabile, la comunicazione del preavviso di rigetto deve consentire all'interessato di chiarire e regolarizzare la domanda.
  • La violazione delle garanzie partecipative non è meramente formale quando l'interessato dimostri che, se previamente informato della carenza, avrebbe potuto produrre tempestivamente documentazione idonea a orientare diversamente la decisione amministrativa.
  • Non è proporzionata la dichiarazione di inammissibilità di una domanda per omessa allegazione della quietanza di pagamento quando il pagamento sia stato effettuato prima della presentazione della domanda e la relativa prova sia agevolmente acquisibile o integrabile.
  • I principi di buona fede, correttezza, leale cooperazione e massima acquisizione degli interessi al procedimento impongono all'Amministrazione di consentire, nei limiti del possibile, la regolarizzazione di carenze documentali facilmente sanabili, soprattutto quando non manchi il requisito sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleBuona fede e correttezza della PADifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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