Cassazione Penale, Sentenza n. 31930/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza che aveva respinto le richieste di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare per l'espiazione di residui di pena (11 mesi e 9 giorni). Denuncia: 1) nullità per rifiuto del rinvio dell'udienza richiesto per legittimo impedimento del difensore; 2) difetto di motivazione e illogicità nella valutazione negativa delle misure alternative, con censura dell'equiparazione tra adesione ideologica all'area antagonista e scelta di vita dedita al reato, dell'uso di pregiudizi per giudicare la personalità e della previsione che la detenuta avrebbe solo formalmente rispettato prescrizioni per poi recidivare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo relativo al rinvio (ritenuto tardivo e conforme alla giurisprudenza sull'obbligo di comunicare prontamente l'impedimento). Sul merito, ha ritenuto corretta e sufficientemente motivata la valutazione negativa sull'affidamento in prova (valutazione prognostica basata su precedenti, condotte successive e indagini psicosociali). Tuttavia ha annullato l'ordinanza limitatamente al diniego della detenzione domiciliare, disponendo il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Torino per un nuovo esame su questo punto. Motivo dell'annullamento: la motivazione del rifiuto della detenzione domiciliare era contraddittoria e manifestamente illogica perché si fondava su un contenuto predeterminato delle prescrizioni che il tribunale non è obbligato a prevedere e, al tempo stesso, affermava che la misura alternativa sarebbe stata idonea a prevenire la recidiva durante l'esecuzione ma non dopo la conclusione della pena, producendo contraddizione con la previsione negativa sulla detenzione domiciliare. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare senza replicare le carenze argomentative rilevate.
Norme richiamate
art. 420, comma 5-ter, cod. proc. pen.
Regola la disciplina del rinvio per legittimo impedimento del difensore; interpretata come richiedente tempestività nella comunicazione dell'impedimento e applicabile anche al procedimento di sorveglianza.
art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen.
Norma richiamata nell'ambito dei requisiti per l'impedimento professionale del difensore (assoluta impossibilità di comparire se sussistono i requisiti indicati dalla giurisprudenza).
art. 102 cod. proc. pen.
Richiamata rispetto alla possibilità/impedimento di avvalersi di un sostituto; rilevanza nel valutare la fondatezza della richiesta di rinvio per impedimento del difensore.
comma 1-bis dell'art. 47-ter ord. pen.
"...quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale" e "...e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati"
Definisce i presupposti della detenzione domiciliare "generica": è subordinata all'assenza dei presupposti per l'affidamento in prova e richiede che la misura sia idonea a prevenire il pericolo di commissione di altri reati (prevenzione speciale).
Massime di principio
- La richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore deve essere comunicata "prontamente" non appena il difensore conosce la concomitanza degli impegni; la tardività può giustificare il rigetto.
- Il Tribunale di sorveglianza valuta le misure alternative con giudizio prognostico attuale: deve considerare dati storici e recenti della personalità del condannato (reati in espiazione, precedenti, comportamenti successivi, procedimenti pendenti), le indagini psicosociali e il contesto familiare, sociale e lavorativo.
- La valutazione negativa di una misura alternativa deve essere motivata in modo coerente e non contraddittorio: non è ammissibile fondare il diniego su contenuti prescrittivi ipotetici che il giudice può invece modulare in sede di concessione.
- La detenzione domiciliare deve essere valutata specificamente sotto il profilo della prevenzione speciale; il tribunale non può rifiutarla sostenendo solo che le prescrizioni "potrebbero" permettere contatti criminogeni senza spiegare perché non potrebbero essere rese efficaci mediante prescrizioni adeguate.
- Quando la motivazione del giudice di merito presenta manifesta illogicità o contraddizione rispetto agli elementi di fatto e alla discrezionalità sulle prescrizioni, la Corte di legittimità può annullare e rimandare per un nuovo esame limitato al punto viziato.
- L'adesione ideologica a un'area politica non può automaticamente essere equiparata a scelta di vita dedita al reato senza idonea prova di persistenza del rischio criminogeno; tale elemento va valutato insieme agli altri dati e con motivazione proporzionata.
Testo integrale
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