Sentenza n. 10704/2026 - Roma, Sezione 2
per l'accertamento della illegittimità del silenzio serbato dalle resistenti, ognuno per quanto di spettanza, sull’istanza di accesso agli atti trasmessa a mezzo pec in data 21.01.2026; della sussistenza del diritto di accesso del ricorrente ai sensi degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990, nonché, infine, per la condanna delle resistenti, ognuno secondo quanto di spettanza, a disporre l’ostensione dei documenti richiesti. Con richieste istruttorie. Con ogni effetto ed onere conseguente e con vittoria di spese e competenze difensive di giudizio in distrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di accesso agli atti trasmessa il 21 gennaio 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (istante per accesso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni resistenti sull'istanza di accesso documentale presentata il 21 gennaio 2026 ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, nonché l'accertamento della sussistenza del diritto di accesso e la condanna all'ostensione dei documenti richiesti. Nel corso del giudizio, l'Amministrazione ha comunicato di avere accolto l'istanza con nota del 24 marzo 2026, successiva alla proposizione del ricorso depositato il 12 marzo 2026. Il ricorrente ha confermato l'avvenuta ostensione, insistendo per la rifusione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l'interesse alla decisione sull'accesso è stato soddisfatto nel corso del giudizio mediante l'accoglimento dell'istanza e l'ostensione dei documenti. La cessazione è intervenuta dopo la proposizione del ricorso; per tale ragione, le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione, secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità. Le spese sono state liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
art. 22 ss. l. 241/1990
La disciplina dell'accesso documentale costituisce il fondamento della domanda di accertamento del diritto di accesso e di ostensione dei documenti.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente l'interesse sostanziale azionato.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un ricorso in materia di accesso, l'amministrazione accoglie l'istanza e consente l'ostensione dei documenti richiesti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., per sopravvenuta soddisfazione dell'interesse sostanziale del ricorrente.
- Se l'accesso viene soddisfatto dall'amministrazione dopo la proposizione del ricorso, le spese del giudizio possono essere poste a carico dell'amministrazione, poiché la sopravvenuta ostensione è successiva all'introduzione della controversia e rende l'amministrazione causalmente responsabile della necessità del giudizio.
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