Cassazione Civile, Ordinanza n. 08068/2023 del 21/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una serie di rapporti intercorsi tra le parti: un primo contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 1/9/2004 al 30/4/2006, poi contratti di collaborazione a progetto dal 18/9/2006 al 18/9/2007 e dal 15/3/2008 al 15/10/2008. Il giudice di merito ha ritenuto nulla la clausola di apposizione del termine al primo contratto subordinato, con conversione del rapporto a tempo indeterminato dal 1/9/2004, ordine di riassunzione e condanna al risarcimento del danno. Ha inoltre escluso efficacia liberatoria/transattiva alla quietanza sottoscritta dal lavoratore il 25/9/2008 e ha ritenuto privi di specifico progetto i successivi contratti a progetto. Nel ricorso per cassazione la datrice di lavoro ha dedotto: 1) violazione del d.lgs. n. 368/2001, sostenendo la legittimità del termine per esigenze organizzative e contestando la conversione; 2) vizio motivazionale sulla natura dei contratti a progetto; 3) violazione degli artt. 1965 e 2113 c.c. per il mancato riconoscimento del valore transattivo della quietanza liberatoria; 4) violazione dell'art. 246 c.p.c. per l'incapacità a testimoniare di una teste asseritamente interessata; 5) ulteriore vizio motivazionale in relazione alla medesima testimonianza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel regime del d.lgs. n. 368/2001 applicabile ratione temporis, l'apposizione del termine richiede l'indicazione specifica e verificabile delle ragioni tecnico-produttive, organizzative o sostitutive; nel caso concreto la causale era generica e coincidente con l'attività ordinaria dell'ente, senza individuazione delle ragioni concrete che giustificassero l'assunzione di quel lavoratore in quelle mansioni. Ha osservato che ciò bastava a fondare la conversione del rapporto a tempo indeterminato, indipendentemente dalle questioni sui rapporti successivi e sulla loro durata complessiva. Il secondo motivo è stato ritenuto assorbito e comunque inammissibile perché il vizio di motivazione non era più deducibile nei termini prospettati dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Il terzo motivo è stato respinto perché una quietanza liberatoria integra transazione solo se contiene reciproche concessioni e la consapevole rinuncia a diritti determinati o determinabili; nel caso concreto tali requisiti non risultavano accertati, e la mera quietanza non bastava. Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto la testimonianza non decisiva e assorbita. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione del lavoratore intimato; è stato altresì dato atto del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
d.lgs. n. 368/2001, art. 1
testo precedente alla modifica introdotta dal d.l. n. 112 del 2008 conv. nella L. n. 133 del 2008
l'apposizione del termine è consentita solo se le ragioni tecnico-produttive, organizzative o sostitutive sono specificate in modo circostanziato e puntuale, così da rendere verificabile la connessione tra durata temporanea della prestazione e esigenze aziendali
art. 360, n. 3, c.p.c.
consente la denuncia in cassazione della violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012 non consente più di censurare la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione nei termini previgenti
art. 1965 c.c.
la transazione richiede reciproche concessioni tra le parti
art. 2113 c.c.
la rinuncia ai diritti del lavoratore deve essere scrutinata in modo rigoroso; una quietanza non vale da sola come rinuncia/transazione in assenza dei presupposti sostanziali
art. 246 c.p.c.
l'eccezione di incapacità a testimoniare è irrilevante se la decisione di merito non si fonda sulla deposizione contestata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto
Massime di principio
- Nel contratto di lavoro a tempo determinato, la causale appositiva del termine deve essere indicata in modo specifico, verificabile e non generico; non è sufficiente il richiamo a esigenze organizzative astratte o coincidenti con l'ordinaria attività del datore di lavoro.
- L'illegittimità della clausola di apposizione del termine comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato con effetto ex tunc dalla stipulazione invalida, senza che sia necessaria una valutazione ulteriore sulla durata complessiva dei rapporti successivi, se la nullità del primo termine è già sufficiente a fondare la tutela.
- Una quietanza di pagamento, specie se sottoscritta in sede non protetta, ha di regola valore di mera dichiarazione di scienza; può valere come transazione o rinuncia solo se risulti la consapevole volontà di abdicare a diritti determinati o determinabili e lo scambio di reciproche concessioni.
- In cassazione, i motivi devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la censura è inammissibile se attacca una questione che non è stata posta a base della decisione di merito.
- Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è più deducibile come vizio di legittimità la semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo i limiti del nuovo vizio di omesso esame.
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