Cassazione Penale, Sentenza n. 33982/2024 del 06/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Foggia che aveva rigettato l'istanza, proposta in favore della Lupo, di applicazione della disciplina della continuazione rispetto a tre condanne irrevocabili per spendita di banconote false. Il Tribunale aveva riconosciuto l'omogeneità dei fatti ma aveva negato l'unico disegno criminoso ritenendo i reati commessi in un arco temporale di quattro anni e valutando inoltre la presenza di recidiva specifica infraquinquennale come elemento ostativo. Il ricorso denunciava incompletezza, illogicita e contraddittorieta della motivazione e un errore materiale sulle date dei reati, oltre alla mancata valutazione, anche parziale, della continuazione tra i primi due fatti commessi a distanza di nove mesi.
La decisione
Il giudice che ha esaminato il ricorso ha ritenuto il motivo fondato. Ha accertato che il Tribunale dell'esecuzione ha utilizzato un dato fattuale errato indicando un arco temporale di quattro anni mentre le condotte risultano commesse tra il 17.7.2015 e il 4.5.2017 (circa un anno e dieci mesi). Perciò l'ordinanza impugnata e' stata annullata per vizio di motivazione collegato alla errata indicazione delle date e per mancata adeguata disamina dell'incidenza della recidiva sul riconoscimento della continuazione. La sentenza ha disposto il rinvio al Tribunale di Foggia affinche riesamini la sussistenza della continuazione, valutando correttamente la contiguita temporale e motivando in ordine al profilo della recidiva e alla possibilita di riconoscere la continuazione, anche parziale, tra i singoli reati.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
La verifica della continuazione in sede esecutiva richiede la valutazione della unita del disegno criminoso e della contiguita temporale; un errore fattuale sulle date di commissione e' rilevante e puo' invalidare la motivazione del rifiuto di riconoscere la continuazione.
art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.
Gravi motivi di ricorso per cassazione qui usati per denunciare illogicita, contraddittorieta e insufficiente motivazione del provvedimento impugnato, nonche errori di fatto rilevanti.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 54182 del 12/9/2018 (Pettenon)
Principio interpretativo secondo cui non sussiste incompatibilita ontologica tra recidiva e continuazione: la recidiva puo' essere applicata anche quando reati giudicati con sentenze distinte vengano poi unificati sotto il vincolo della continuazione, posto che la continuazione e' una fictio iuris ai fini del trattamento penale.
Massime di principio
- In fase esecutiva il giudice deve basare il rigetto o riconoscimento della continuazione su fatti corretti: errori materiali sulle date di commissione sono vizio rilevante e giustificano annullamento e rinvio.
- La omogeneita materiale dei reati costituisce indizio importante ma non sufficiente: occorre valutare l'unita del disegno criminoso e la contiguita temporale; tuttavia un arco temporale circoscritto (anche entro alcuni anni) puo' favorire il riconoscimento della continuazione se sussistono altri indici unificanti.
- La recidiva specifica infraquinquennale non e' automaticamente ostativa al riconoscimento della continuazione; il giudice deve spiegare specificamente perche la recidiva impedirebbe la continuazione, se ne ravvisa l'effetto.
- Se le condotte sono ravvicinate tra loro (es. alcuni fatti separati da mesi), il giudice deve valutare anche la possibilita di riconoscere la continuazione almeno tra quei fatti, e motivare in modo distinto per ciascuna eventuale esclusione.
- In presenza di contraddizioni o mancanza di motivazione su punti decisivi (date, valutazione della recidiva, elementi di unità del disegno criminoso) la via corretta e' l'annullamento con rinvio per un riesame motivato.
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