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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29176/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Zerbini impugnava la conferma della condanna per reati tributari, deducendo in Cassazione l'omessa valutazione della situazione di oggettiva impossibilita' di adempiere (forza maggiore/incolpevolezza) a seguito del tracollo economico causato dall'interruzione delle forniture da parte di Italbrix e dal recupero crediti con decreto ingiuntivo per circa 20 milioni di euro; in particolare sosteneva di essere rimasto senza liquidita' e senza merci, quindi impossibilitato a versare l'IVA e a presentare la dichiarazione per l'anno 2015, mancando il dolo specifico per il capo B.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato e ha confermato la condanna pronunciata in primo e secondo grado (pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione, con riconoscimento delle circostanze attenuanti e unificazione delle imputazioni relative a IVA evasa per 2014 e 2015). La Corte ha ritenuto che la crisi di liquidita' non fosse risultata "improvvisa e senza colpe" né tale da integrare una causa di forza maggiore esonerativa; inoltre ha escluso che il pagamento delle retribuzioni o scelte imprenditoriali possano giustificare l'omesso versamento dell'IVA fuori dal contesto delle procedure concorsuali. Per il capo relativo all'omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000) la censura e' stata giudicata generica e la Corte ha rilevato che gli adempimenti fiscali erano nel bagaglio di conoscenze dell'imprenditore di lungo corso. Condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. 74/2000

    Riguarda l'omesso versamento dell'IVA; la Corte ha confermato che tale fattispecie non puo' essere giustificata come causa di forza maggiore per scelta imprenditoriale o per pagamento prioritario delle retribuzioni, salvo che non ricorrano circostanze imprevedibili e non imputabili all'imprenditore.

  • art. 5 d.lgs. 74/2000

    Si riferisce all'omessa presentazione della dichiarazione per l'anno 2015; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla mancanza dell'elemento soggettivo, considerando generica la contestazione e rilevando che l'imprenditore non poteva ignorare gli obblighi dichiarativi.

  • art. 45 cod. pen.

    Richiamato nel ricorso come norma riferibile alla causa di forza maggiore; la Corte, tuttavia, ha valutato che la situazione prospettata non integrava una causa di forza maggiore idonea ad esonerare dall'adempimento fiscale.

  • art. 54 cod. pen.

    Richiamata in relazione allo stato di necessita'; la Corte ha ritenuto non configurabile uno stato di necessita' assoluto esonerativo, atteso che non risultano dimostrate l'imprevedibilita' e l'assenza di colpa nonche' l'esaurimento di tutte le misure idonee a reperire le somme dovute.

  • art. 51 cod. pen.

    Richiamata dalla giurisprudenza citata per sottolineare che, in tema di reati tributari, non e' possibile giustificare l'omesso versamento dell'IVA con il pagamento degli stipendi al di fuori del contesto delle procedure concorsuali.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale che limita l'estensione della motivazione in cassazione; il ricorso e' stato trattato nei limiti consentiti e la Cassazione ha motivato la decisione sui punti dedotti.

  • art. 2777 e art. 2778 cod. civ.

    Citati per spiegare che il principio di priorita' dei crediti da lavoro esiste nel solo ambito esecutivo/fallimentare e non puo' essere usato extraproceduralmente per giustificare l'omesso pagamento fiscale.

Massime di principio

  • La causa di forza maggiore o lo stato di necessita' in materia tributaria e' interpretata restrittivamente: occorre dimostrare imprevedibilita', assoluta impossibilita' di adempiere, assenza di colpa e l'impossibilita' di porre rimedio con mezzi idonei.
  • La mera crisi di liquidita' o scelte imprenditoriali (ad es. priorita' nel pagamento delle retribuzioni) non esonerano dall'obbligo di versamento dell'IVA fuori dal contesto delle procedure concorsuali.
  • Per l'omessa presentazione della dichiarazione, l'assenza dell'elemento soggettivo deve essere dimostrata con fatti specifici; censure generiche sullo stato di difficolta' non sono sufficienti.
  • L'imprenditore di lunga esperienza e' tenuto a conoscere e adempiere ai fondamentali obblighi fiscali: affermazioni sulla 'incapacita'' di comprendere la situazione contabile devono essere comprovate con elementi concreti.
  • In sede di impugnazione la Corte di legittimita' non sindaca fatti ben motivati in fatto dai giudici di merito; dunque, per ottenere l'annullamento serve dimostrare errori di diritto o vizio di motivazione rilevante.

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