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Ordinanza

Ordinanza n. 84/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600255

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione a favore di altra impresa dei lavori di ampliamento mediante sopraelevazione di colombari nel cimitero comunale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione sostenendo, per quanto emerge dall’ordinanza, l’illegittima commistione tra elementi economici e valutazione dell’offerta, poiché la dichiarazione relativa ai costi aziendali e della manodopera dell’aggiudicataria era stata inserita nella busta amministrativa. È stata chiesta la sospensione cautelare dell’efficacia dell’aggiudicazione. Il giudice ha esaminato la domanda cautelare impregiudicate le questioni di ricevibilità e ammissibilità del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per difetto di adeguati profili di fumus boni iuris. Ha affermato che il divieto di commistione tra elementi economici e tecnici deve essere valutato concretamente, in relazione alla singola gara, e non opera in modo automatico. Nel caso concreto, la gara era da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo e la collocazione della dichiarazione sui costi aziendali e della manodopera nella busta amministrativa non appariva aver inciso sulla regolarità delle operazioni né alterato la parità di trattamento. In mancanza della prova dell’incidenza causale dell’irregolarità, è stato ritenuto prevalente l’interesse pubblico alla massima partecipazione e alla selezione del miglior contraente; la condotta è stata quindi considerata una mera irregolarità formale non escludente. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 14 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l’art. 55 cod. proc. amm.

    La disposizione costituisce la base processuale per la domanda cautelare, che è stata respinta per l’assenza di adeguati profili di fumus boni iuris.

Massime di principio

  • Il divieto di commistione tra elementi economici e valutazione tecnica non determina automaticamente l’illegittimità della gara: la sua violazione deve essere apprezzata in concreto, avuto riguardo alla struttura e al criterio di aggiudicazione della specifica procedura.
  • Quando la gara è aggiudicata con il criterio del minor prezzo e la collocazione di una dichiarazione economica nella busta amministrativa non risulta aver influenzato valutazioni tecniche o alterato la parità di trattamento, l’irregolarità può essere qualificata come meramente formale e non escludente.
  • Chi deduce l’illegittima commistione tra elementi economici e tecnici deve dimostrare l’incidenza causale dell’irregolarità sulla regolarità delle operazioni di gara o sulla parità di trattamento; in mancanza, prevalgono l’interesse alla massima partecipazione e quello alla selezione del miglior contraente.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRequisiti di partecipazione ed esclusione
RamiContratti pubblici
SottomaterieCosti della manodopera e oneri di sicurezza
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelare

Testo integrale

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