Sentenza n. 1297/2026 - Roma, Sezione 3
per l’accertamento e la condanna, quanto al ricorso n. 2023 del 2025 di Terna Rete Italia S.p.A. e Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. alla restituzione alla signora Loerincz Dawn Adele dei terreni individuati al C.T. del Comune di Calenzano, foglio 32, part. 40, foglio 40, partt. 22, 111, 14, 13, foglio 46, part. 11, previa riduzione in pristino dello stato dei luoghi, per mancata adozione, nei termini, del decreto di asservimento; nonché per la condanna delle Società intimate al risarcimento del danno dovuto all’indisponibilità dei beni sopra descritti, dal momento in cui è scaduto il termine per l’occupazione legittima fino all’effettiva restituzione; per l’annullamento, quanto al ricorso n. 4654 del 2025 del decreto n. 239/EL-395/299/2019-PRU del 18 marzo 2025, pubblicato il 18 marzo 2025, e del decreto n. 239/EL-395/299/2019-PRU del 28 febbraio 2025, pubblicato il 28 febbraio 2025, con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha prorogato di 48 mesi, decorrenti dal 15 ottobre 2024, il termine relativo all’efficacia della dichiarazione della pubblica utilità, del vincolo preordinato all’esproprio e della delega all’esercizio dei poteri espropriativi di cui al decreto interministeriale n. 239/EL-395/299/2019 del 15 ottobre 2019, con cui il Ministero dello Sviluppo Economico aveva approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione e all’esercizio di una variante aerea all’esistente elettrodotto a 380 kV “Bargi-Calenzano” – n. 338, in località Carraia in Comune di Calenzano, dichiarando la pubblica utilità, l’urgenza e l’indifferibilità dell’opera, e di tutti gli atti ad esso presupposti, consequenziali o comunque connessi e, in particolare, dell’istanza dell’11 luglio 2024 (sconosciuta alla ricorrente), con cui Terna ha chiesto la proroga al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di proroga, per 48 mesi decorrenti dal 15 ottobre 2024, dell’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, del vincolo preordinato all’esproprio e della delega all’esercizio dei poteri espropriativi relativi a una variante aerea di elettrodotto; inoltre, occupazione dei terreni senza adozione del decreto di asservimento e domanda risarcitoria conseguente
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e gestore della rete)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Sono stati riuniti due ricorsi connessi. Con il primo, la ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’occupazione dei terreni e la loro restituzione previa riduzione in pristino, nonché il risarcimento dei danni derivanti dall’indisponibilità dei beni e dall’impossibilità di attuare il piano dei tagli forestali. La censura si fondava sul mancato perfezionamento del decreto di asservimento entro il termine quinquennale di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità. Con il secondo ricorso è stato impugnato il decreto ministeriale di proroga. Il primo motivo deduceva violazione dell’art. 13, comma 5, d.P.R. 327/2001 e dell’art. 3 l. 241/1990, nonché carenza dei presupposti, sostenendo che la proroga fosse stata adottata dopo la scadenza del termine originario. Il secondo motivo deduceva violazione delle medesime disposizioni, insufficienza della motivazione e contraddittorietà, contestando l’idoneità dei riferimenti alla pandemia, ai contenziosi pendenti e alle interlocuzioni con i proprietari a giustificare il ritardo nell’asservimento. Le amministrazioni e Terna hanno sostenuto la legittimità della proroga richiamando la disciplina speciale degli impianti della Rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica e la tempestiva presentazione dell’istanza, avvenuta oltre novanta giorni prima della scadenza.
La decisione
Il TAR ha riunito i ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva e ha esaminato prioritariamente l’impugnazione del decreto di proroga. Il primo motivo è stato respinto: sebbene il decreto ministeriale fosse intervenuto dopo la scadenza del termine quinquennale, l’istanza di proroga era stata presentata prima della scadenza e oltre novanta giorni prima di essa. Il Collegio ha ritenuto applicabile la disciplina speciale prevista per le infrastrutture della Rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica, considerando prevalente e comunque coordinabile con l’art. 13, comma 5, d.P.R. 327/2001. La proroga conserva quindi efficacia anche se adottata successivamente alla scadenza, quando la richiesta sia stata tempestivamente presentata e l’opera rientri nella disciplina speciale. Anche il secondo motivo è stato respinto. Il decreto era plurimotivato e la motivazione relativa ai ritardi determinati dalla pandemia è stata ritenuta pertinente e sufficiente, poiché l’emergenza epidemiologica costituisce causa di forza maggiore idonea a incidere sul completamento dell’iter ablatorio. Essendo sufficiente una delle autonome ragioni giustificative dell’atto, il TAR ha ritenuto non necessario esaminare l’idoneità dell’ulteriore motivazione relativa ai contenziosi e alle interlocuzioni con i proprietari. Respinta l’impugnazione della proroga, il ricorso sull’occupazione è stato dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la proroga ha fatto venir meno il presupposto dell’illegittimità dell’occupazione. La domanda restitutoria è stata quindi respinta per la restante parte. È stata respinta anche la domanda risarcitoria: la legittimità della condotta esclude la sussistenza di una condotta contra ius e non iure e, conseguentemente, del danno ingiusto richiesto dall’art. 2043 c.c. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.500 in favore del Ministero e in euro 1.500 in favore delle società Terna, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 13, comma 5, d.P.R. 327/2001
Le proroghe possono essere disposte, anche d’ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni
La disposizione è stata coordinata con la disciplina speciale applicabile alle infrastrutture della Rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica. La proroga può produrre effetti anche se adottata dopo la scadenza, quando l’istanza sia stata presentata tempestivamente prima della scadenza.
art. 1-sexies, comma 1, d.l. 239/2003, convertito dalla l. 290/2003
Le infrastrutture della Rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica costituiscono attività di preminente interesse statale.
art. 1-sexies, comma 2, lett. b), d.l. 239/2003, convertito dalla l. 290/2003
L’autorizzazione unica per le infrastrutture energetiche comprende anche gli atti relativi alla dichiarazione di pubblica utilità e all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
art. 1-sexies, comma 4-bis.2, d.l. 239/2003
Qualora l’istanza di proroga sia presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia temporale del provvedimento di autorizzazione unica, il medesimo provvedimento, anche comprensivo della dichiarazione di pubblica utilità e dell’eventuale apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in essa compresi, continua a essere efficace sino all’adozione, da parte dell’autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga
La disposizione speciale mantiene efficace l’autorizzazione unica, comprensiva degli effetti ablativi, fino alla decisione sulla proroga quando l’istanza sia stata presentata almeno novanta giorni prima della scadenza.
art. 3 l. 241/1990
L’obbligo di motivazione è stato ritenuto soddisfatto con l’indicazione dei ritardi riconducibili alla pandemia, qualificata come causa di forza maggiore.
art. 103, comma 1, d.l. 18/2020, convertito dalla l. 27/2020
La disciplina emergenziale sulla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi è richiamata quale indice delle difficoltà generalizzate dell’attività amministrativa durante la pandemia.
art. 2043 c.c.
La responsabilità aquiliana richiede condotta illecita, danno ingiusto, nesso causale e dolo o colpa; la legittimità della condotta esclude la configurabilità del danno ingiusto.
art. 70, comma 1, c.p.a.
Consente la riunione di ricorsi connessi per ragioni di economia processuale e coerenza della tutela.
Massime di principio
- Quando una richiesta di proroga dell’efficacia di un provvedimento autorizzatorio è presentata prima della scadenza del termine originario, la proroga può essere adottata anche successivamente alla scadenza, purché la disciplina applicabile consenta la conservazione degli effetti del provvedimento nelle more della decisione.
- Per le infrastrutture appartenenti alla Rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica, la disciplina speciale dell’art. 1-sexies d.l. 239/2003 prevale e coordina la disciplina generale dell’art. 13, comma 5, d.P.R. 327/2001, mantenendo efficaci l’autorizzazione unica, la dichiarazione di pubblica utilità e gli effetti espropriativi quando l’istanza di proroga sia stata presentata almeno novanta giorni prima della scadenza.
- Un provvedimento amministrativo fondato su più motivazioni autonome è illegittimo soltanto se risultano illegittime tutte le ragioni giustificative; l’accertata sufficienza di una sola di esse consente di respingere il ricorso senza esaminare le censure rivolte alle altre.
- L’emergenza pandemica può costituire causa di forza maggiore idonea a giustificare, se adeguatamente rappresentata nel provvedimento, il rallentamento delle attività amministrative e delle procedure ablative relative alla realizzazione di infrastrutture energetiche.
- La proroga tempestivamente richiesta e ritenuta legittima elimina il presupposto dell’illegittimità dell’occupazione dei terreni connessa alla scadenza della dichiarazione di pubblica utilità; viene meno, pertanto, l’interesse alla domanda restitutoria fondata esclusivamente su tale scadenza.
- In assenza di una condotta contra ius e non iure non sussiste il danno ingiusto richiesto per la responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione o del soggetto esercente il potere ablatorio.
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