Ordinanza n. 90/2026 - Latina, Sezione 1
per A) l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: 1) della graduatoria definitiva di merito approvata con determinazione dirigenziale n. 1510 del 31 dicembre 2025, pubblicata in pari data sull’albo pretorio civico, e relativa alla procedura di selezione per la progressione tra l’area degli istruttori e l’area di funzionari e dell’elevata qualificazione, riservata al personale di ruolo del Comune di Aprilia, per la copertura di tre posti di istruttore direttivo di polizia locale; 2) della citata determinazione dirigenziale del 31 dicembre 2025; 3) del verbale della commissione esaminatrice n. 1 del 9 dicembre 2025, unitamente alle schede di valutazione individuali; 4) delle determinazioni dirigenziali n. 1108 del 28 ottobre 2025 e n. 1306 del 1° dicembre 2025, in tema di nomina della commissione giudicatrice; 5) del regolamento approvato con deliberazione giuntale n. 29 dell’11 aprile 2024, relativo alle procedure speciali di progressione di carriera, nella parte in cui contrasta con il regolamento sulle procedure di concorso approvato con deliberazione giuntale n. 20 del 30 gennaio 2018; 6) dell’avviso di selezione prot. n. 125341 del 10 dicembre 2024; 7) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, inclusi quelli concernenti la convocazione e l’inquadramento dei vincitori della procedura ed i relativi contratti di lavoro; B) l’accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento dei titoli di studio, dell’esperienza e delle competenze professionali posseduti, con susseguente inserimento tra i vincitori della procedura.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva e atti della procedura selettiva interna per la progressione dall’area degli istruttori all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, finalizzata alla copertura di tre posti di istruttore direttivo di polizia locale
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva, la determinazione di approvazione, il verbale della commissione esaminatrice e le schede individuali di valutazione, gli atti di nomina della commissione, il regolamento comunale sulle procedure speciali di progressione di carriera e l’avviso di selezione, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto al riconoscimento dei titoli di studio, dell’esperienza e delle competenze professionali posseduti, con conseguente inserimento tra i vincitori. Dal testo dell’ordinanza non emerge l’articolazione specifica dei motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito le domande. Ha ritenuto che le esigenze cautelari fossero apprezzabili favorevolmente e adeguatamente tutelabili mediante la fissazione dell’udienza pubblica del 15 luglio 2026, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza disporre espressamente la sospensione degli atti impugnati. Ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della candidata idonea non vincitrice collocata in posizione poziore rispetto al ricorrente, ordinando che la notifica fosse effettuata entro quindici giorni dal deposito dell’ordinanza, anche mediante consegna a mani presso il luogo di lavoro, con deposito della prova nei successivi cinque giorni. Ogni decisione sulle spese della fase cautelare è stata riservata alla definizione del giudizio.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
le esigenze della parte ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente mediante la fissazione dell’udienza pubblica
Il giudice può assicurare la tutela cautelare mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, anziché adottare una misura cautelare tipica, quando tale soluzione sia ritenuta adeguata alle esigenze prospettate.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., la tutela cautelare può essere assicurata mediante la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito quando le esigenze del ricorrente siano favorevolmente apprezzabili e risultino adeguatamente tutelabili attraverso la rapida definizione della controversia.
- Nel giudizio proposto da un candidato contro la graduatoria di una procedura selettiva, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti dell’idoneo non vincitore collocato in posizione poziore rispetto al ricorrente, in quanto potenzialmente inciso dall’eventuale accoglimento del ricorso.
- Il giudice può autorizzare, per l’integrazione del contraddittorio, la notificazione mediante consegna a mani presso il luogo di lavoro, imponendo il rispetto del termine assegnato e il successivo deposito della prova della notifica.
Come è indicizzato
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