Cassazione Civile, Ordinanza n. 08984/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di lavoro in cui il tribunale aveva accertato lo svolgimento, da parte del lavoratore, di mansioni superiori; la corte d'appello aveva poi respinto il gravame della società datrice di lavoro. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi contro la sentenza d'appello. Prima della decisione, però, è stato depositato un atto con cui entrambe le parti hanno dichiarato di rinunciare congiuntamente agli atti del giudizio, in ragione di una intervenuta conciliazione, chiedendo l'estinzione del processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. e, in conseguenza, ha dichiarato l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Poiché il controricorrente ha aderito alla rinuncia, la Corte ha escluso la pronuncia sulle spese. Ha inoltre precisato che l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
consente la rinuncia al ricorso per cassazione; nel caso concreto la rinuncia congiunta delle parti ha determinato la richiesta di estinzione del giudizio.
impone, in presenza di rinuncia ritualmente formulata, la declaratoria di estinzione del processo.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, ma solo ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha introdotto la previsione dell’ulteriore importo collegato all’esito sfavorevole dell’impugnazione.
Cass. n. 23175/2015
richiamata per affermare che la previsione sul contributo unificato ha natura eccezionale e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando ritualmente proposta e accettata o comunque non contrastata nei termini rilevanti, comporta la declaratoria di estinzione del processo.
- In presenza di rinuncia al ricorso per cassazione non si applica l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, poiché tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
- Le disposizioni che prevedono oneri economici aggiuntivi connessi all’esito negativo dell’impugnazione hanno natura eccezionale e non possono essere estese oltre i casi espressamente contemplati dalla legge.
Come è indicizzato
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