Sentenza n. 413/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento. per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento di aggiudicazione di Terna Rete Italia S.p.A. dell'11 agosto 2025, recante in oggetto "Gara 41589 per la "Fornitura di impianti radio e sistemi di telecomunicazioni 4G e 5G dedicati a reti private, inclusivi della risorsa spettrale e dei servizi correlati" - Lotto 1 e Lotto 2"; - della comunicazione di Aggiudicazione trasmessa a mezzo di piattaforma telematica in data 11 agosto 2025, recante in oggetto "Comunicazione di Aggiudicazione della Gara 41589 per la "Fornitura di impianti radio e sistemi di telecomunicazioni 4G e 5G dedicati a reti private, inclusivi della risorsa spettrale e dei servizi correlati" - Lotto 1 e Lotto 2"; -di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ancorché non conosciuti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - il Verbale di Commissione n. 2 del 15 maggio 2025 recante la valutazione delle offerte tecniche; - i Verbali di comprova dei requisiti redatti dal Team tecnico tra il 4 e il 18 luglio; - il Verbale di Commissione n. 4 del 22 luglio 2025, recante le risultanze dell'attività di comprova e verifica dei requisiti minimi e premianti, nonché la proposta di aggiudicazione in favore dei concorrenti risultati ai primi due posti in graduatoria; nonché, ove occorrer possa, - del Bando pubblicato sulla GUUE il 24/05/2024 (Rif. GUUE 305797-2024); - della Richiesta di Offerta del 3 settembre 2024; - della Specifica Tecnica; - del Capitolato generale di appalto di fornitura con eventuali prestazioni in sito; - del Verbale della Commissione n. 1 del 4 gennaio 2025; - del Verbale della Commissione n. 3 del 19 giugno 2025. e per la conseguente esclusione dalla gara di Telecom Italia S.p.A. e dell'RTC Vodafone Italia S.p.A. - Sirti Digital Solutions S.p.A. - Sirti Telco Infrastructures S.p.A. con conseguente aggiudicazione a Wind Tre S.p.A. in qualità di terza classificata; o, se del caso, per la rideterminazione del punteggio attribuito all'offerta tecnica di Telecom Italia S.p.A. e dell'RTC Vodafone Italia S.p.A. - Sirti Digital Solutions S.p.A. - Sirti Telco Infrastructures S.p.A. con conseguente aggiudicazione a Wind Tre S.p.A.; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Wind Tre S.p.A. il 22.9.2025: per l’annullamento: - del provvedimento di aggiudicazione di Terna Rete Italia S.p.A. dell’11 agosto 2025, recante in oggetto “Gara 41589 per la “Fornitura di impianti radio e sistemi di telecomunicazioni 4G e 5G dedicati a reti private, inclusivi della risorsa spettrale e dei servizi correlati” – Lotto 1 e Lotto 2”; - della comunicazione di Aggiudicazione trasmessa a mezzo di piattaforma telematica in data 11 agosto 2025, recante in oggetto “Comunicazione di Aggiudicazione della Gara 41589 per la “Fornitura di impianti radio e sistemi di telecomunicazioni 4G e 5G dedicati a reti private, inclusivi della risorsa spettrale e dei servizi correlati” – Lotto 1 e Lotto 2”; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ancorché non conosciuti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - il Verbale di Commissione n. 2 del 15 maggio 2025 recante la valutazione delle offerte tecniche; - i Verbali di comprova dei requisiti redatti dal Team tecnico tra il 4 e il 18 luglio; - il Verbale di Commissione n. 4 del 22 luglio 2025, recante le risultanze dell’attività di comprova e verifica dei requisiti minimi e premianti, nonché la proposta di aggiudicazione in favore dei concorrenti risultati ai primi due posti in graduatoria; nonché, ove occorrer possa, - del Bando pubblicato sulla GUUE il 24/05/2024 (Rif. GUUE 305797-2024); - della Richiesta di Offerta del 3 settembre 2024; - della Specifica Tecnica; - del Capitolato generale di appalto di fornitura con eventuali prestazioni in sito; - del Verbale della Commissione n. 1 del 4 gennaio 2025; - del Verbale della Commissione n. 3 del 19 giugno 2025; - della nota Terna del 13 maggio 2025 avente ad oggetto “Riscontro comunicazione prot. n. MIMIT.AOO_DCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0023123.12-11-2024 del Direttore Generale per il Digitale e le Telecomunicazioni recante “Richiesta di chiarimenti in relazione alla notifica presentata in data 24 ottobre 2024, ai sensi dell’art. 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21. - Proc. n. 110/2023”, inviata a mezzo PEC in data 12 novembre 2024” e per la conseguente esclusione dalla gara di Telecom Italia S.p.A. e della RTC Vodafone Italia S.p.A. – Sirti Digital Solutions S.p.A. – Sirti Telco Infrastructures S.p.A. con conseguente aggiudicazione a Wind Tre S.p.A. in qualità di terza classificata; o, se del caso, per la rideterminazione del punteggio attribuito all’offerta tecnica di Telecom Italia S.p.A. e dell’RTC Vodafone Italia S.p.A. – Sirti Digital Solutions S.p.A. – Sirti Telco Infrastructures S.p.A. con conseguente aggiudicazione a Wind Tre S.p.A.; o, in via meramente subordinata, per l’annullamento della Richiesta d’Offerta e della Specifica Tecnica della gara Terna Rete Italia S.p.A. “Gara 41589 per la “Fornitura di impianti radio e sistemi di telecomunicazioni 4G e 5G dedicati a reti private, inclusivi della risorsa spettrale e dei servizi correlati” – Lotto 1 e Lotto 2” pubblicato sulla GUUE il 24/05/2024 (Rif. GUUE 305797-2024). per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Vodafone Italia S.p.A. il 6.10.2025: per l’annullamento del par. 11 (lettera m) della Richiesta d'Offerta (in combinato con il par. 8), nella parte in cui dovesse essere interpretata nel senso di prevedere la sanzione della esclusione anche con riferimento a requisiti premiali non essenziali ai fini dell’aggiudicazione; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Telecom Italia S.p.A. il 6.10.2025: per l’annullamento dei paragrafi 8 e 11 lett. m) e lett. b) della RDO della Gara; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Vodafone Italia S.p.A. il 21.10.2025: per l’annullamento: - di tutti i verbali della commissione (verbali di commissione nn. 1 del 1.04.2025, 2 del 15.05.2025, 3 del 19.06.2025 e 4 del 22.07.2025) e di ogni altro atto della procedura di gara nella parte in cui Terna non ha escluso Wind Tre S.p.A.; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ancorché non conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione dei lotti 1 e 2 della gara per la fornitura di impianti radio e sistemi di telecomunicazioni 4G e 5G, unitamente agli atti di valutazione e comprova dei requisiti
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa terza classificata ha impugnato l’aggiudicazione dei due lotti, chiedendo l’esclusione delle concorrenti risultate aggiudicatarie o, in subordine, la rideterminazione dei loro punteggi con conseguente aggiudicazione in proprio favore. Ha dedotto, in primo luogo, la falsità delle dichiarazioni relative al requisito premiante P.006, concernente il supporto all’integrazione con reti TSN, sostenendo che tale tecnologia non sarebbe stata disponibile prima del 2026. Ha inoltre contestato la veridicità e la concreta realizzabilità degli impegni assunti dalle aggiudicatarie in relazione ai requisiti premianti P.020, P.021 e P.022, riguardanti il numero di stazioni e la lunghezza delle linee coperte mediante uso esclusivo di determinate bande frequenziali, lamentando violazione della disciplina sulle comunicazioni elettroniche, della lex specialis, difetto di istruttoria, travisamento, difetto di motivazione e disparità di trattamento. In via subordinata ha dedotto che la stazione appaltante avrebbe dovuto valutare tali condotte come grave illecito professionale per informazioni false o fuorvianti e, ulteriormente in subordine, avrebbe dovuto attribuire alle aggiudicatarie un punteggio inferiore. Con i motivi aggiunti, proposti dopo l’accesso agli atti, ha insistito sulla mendacità delle dichiarazioni e sull’insufficienza della comprova tecnica, contestando anche la lex specialis nella parte in cui avrebbe consentito offerte fondate su impegni non supportati da documentazione tecnica preventiva sull’assenza di interferenze. Le imprese controinteressate hanno proposto ricorsi incidentali condizionati contro la lex specialis, ove interpretata nel senso di imporre l’esclusione per il mancato possesso di requisiti premiali, e Vodafone ha contestato in via condizionata anche il possesso da parte della ricorrente del requisito minimo M.081.
La decisione
Il TAR ha prescindo dall’esame delle eccezioni di inammissibilità, ritenendo il ricorso infondato nel merito. Quanto al requisito P.006, ha distinto tra il supporto all’integrazione con una tecnologia e la disponibilità attuale della tecnologia stessa: la lex specialis richiedeva soltanto che i dispositivi fossero idonei a supportare l’integrazione con reti TSN, non che la soluzione TSN fosse già disponibile. La dichiarazione del produttore sulla disponibilità futura della soluzione non escludeva quindi il possesso del requisito. Inoltre, la documentazione relativa alla specifica 3GPP Release 16 risultava pertinente e conforme, mentre il riferimento della ricorrente alla Release 18 era inconferente perché non richiesta dalla gara. Non sono state pertanto ravvisate false dichiarazioni né carenze istruttorie della stazione appaltante. Quanto ai requisiti P.020, P.021 e P.022, il giudice ha rilevato che essi erano strutturati come impegni negoziali relativi a specifiche liste di stazioni e linee, non come attestazioni di fatti già verificatisi. La falsità dichiarativa può riguardare dati di realtà suscettibili di essere veri o falsi, mentre un impegno contrattuale può eventualmente essere invalido o inadempiuto, ma non è per ciò solo falso. La comprova richiesta dalla lex specialis consisteva nella verifica del numero di stazioni e della lunghezza delle linee offerte; non era invece previsto l’obbligo di dimostrare già in gara la concreta fattibilità tecnica dell’impegno mediante simulazioni o documentazione analitica sulle interferenze. Il riferimento all’uso esclusivo delle frequenze doveva essere interpretato nel contesto della disciplina dello spettro radio, che impedisce alle reti private di operare su frequenze completamente isolate dalle reti pubbliche nazionali: esso indicava la disponibilità di porzioni di spettro non condivise con utenze terze e prive di interferenze tali da compromettere gli SLA e gli obiettivi della fornitura. Le offerte delle aggiudicatarie non riguardavano l’intera rete di Terna, ma specifiche tratte e stazioni, entro le soglie previste dalla gara; la ricorrente non ha fornito elementi sufficienti a dimostrarne l’irragionevolezza o l’impossibilità tecnica. È stata quindi respinta anche la censura subordinata contro la lex specialis, ritenuta generica e non idonea a evidenziare una manifesta irragionevolezza. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono stati rigettati. I ricorsi incidentali e i motivi aggiunti condizionati delle controinteressate sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 58, comma 2, d.lgs. 259/2003
La disciplina dello spettro radio e delle comunicazioni elettroniche è stata invocata dalla ricorrente, ma il rigetto è dipeso soprattutto dall’interpretazione della lex specialis e dalla ritenuta compatibilità degli impegni offerti con il contesto di assegnazione nazionale delle frequenze.
art. 59, comma 1, d.lgs. 259/2003
Richiamato nell’ambito delle contestazioni sull’uso delle frequenze e sull’operatività delle reti private.
art. 60 d.lgs. 259/2003
Richiamato dalla ricorrente in relazione all’uso efficiente dello spettro frequenziale.
art. 95 d.lgs. 36/2023
Richiamato per contestare la valutazione dell’offerta e dei requisiti premianti; il giudice non ha ritenuto dimostrata l’illegittimità dell’attribuzione dei punteggi.
art. 96 d.lgs. 36/2023
Richiamato in relazione alle cause di esclusione e alle informazioni asseritamente false o fuorvianti; il giudice ha escluso che gli impegni sui requisiti P.020, P.021 e P.022 costituissero dichiarazioni false.
art. 98 d.lgs. 36/2023
Richiamato con riferimento al grave illecito professionale; non è stata ravvisata una condotta rilevante, poiché non risultavano false dichiarazioni.
art. 99 d.lgs. 36/2023
Richiamato in relazione alla comprova dei requisiti; secondo il giudice, per i requisiti consistenti in impegni di copertura la verifica poteva limitarsi al numero di stazioni e alla lunghezza delle linee indicate.
art. 120 c.p.a.
Applicato quale rito speciale in materia di affidamenti pubblici, senza specifiche statuizioni interpretative nel merito.
par. 3 delle Specifiche Tecniche, requisito P.006
Richiedeva il supporto all’integrazione con reti TSN; non imponeva la disponibilità attuale della soluzione TSN.
par. 3.2.2 delle Specifiche Tecniche, requisiti P.020, P.021 e P.022
Configurava requisiti premianti collegati all’inserimento di specifiche stazioni e linee nelle liste offerte e alla relativa estensione quantitativa.
par. 8 della Richiesta di Offerta
La relativa disciplina di comprova non imponeva, per i requisiti consistenti in impegni di copertura, la dimostrazione preventiva della concreta fattibilità tecnica mediante documentazione sulle interferenze.
par. 11, lett. b) e m), della Richiesta di Offerta
Richiamato in relazione alle dichiarazioni e alle conseguenze dell’eventuale mancato possesso dei requisiti; non è stato ritenuto applicabile come causa di esclusione per dichiarazioni false, non essendo emersa falsità.
Massime di principio
- Quando la lex specialis richiede che un prodotto garantisca il supporto o la predisposizione a una determinata tecnologia, tale requisito non coincide con la disponibilità attuale della tecnologia stessa, salvo che la legge di gara lo preveda espressamente.
- Un impegno negoziale assunto dal concorrente per l’esecuzione futura di prestazioni o per la copertura di determinate infrastrutture non costituisce, per ciò solo, una dichiarazione di fatto qualificabile come vera o falsa; l’eventuale violazione dell’impegno può rilevare sul piano dell’invalidità o dell’inadempimento, ma non integra automaticamente falsità dichiarativa o grave illecito professionale.
- Quando i requisiti premianti sono formulati mediante l’indicazione di specifiche stazioni o linee inserite in apposite liste, la comprova può essere limitata alla verifica dell’estensione quantitativa dichiarata, se la lex specialis non impone anche una dimostrazione tecnica preventiva della concreta fattibilità dell’impegno.
- L’espressione uso esclusivo delle frequenze, nell’ambito di una rete privata operante su bande già assegnate agli operatori nazionali, deve essere interpretata come disponibilità di porzioni di spettro non condivise con utenze terze e non soggette a interferenze tali da compromettere gli SLA e gli obiettivi della fornitura; non implica necessariamente isolamento assoluto dalle reti pubbliche.
- La contestazione dell’irragionevolezza della lex specialis richiede elementi tecnici specifici e dimostrativi; allegazioni generiche sulla difficoltà di garantire l’assenza di interferenze non sono sufficienti a dimostrare l’illegittimità della scelta della stazione appaltante di non richiedere, già in gara, una comprova tecnica preventiva.
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