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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-745/21

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 16 febbraio 2023. — L.G. contro Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank den Haag zittingsplaats Zwolle. — Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Articolo 6, paragrafo 1 – Interesse superiore del minore – Articolo 16, paragrafo 1 – Persona a carico – Articolo 17, paragrafo 1 – Clausola discrezionale – Attuazione da parte di uno Stato membro – Cittadina di un paese terzo in stato di gravidanza al momento della presentazione della sua domanda di protezione internazionale – Matrimonio – Coniuge beneficiario di una protezione internazionale nello Stato membro interessato – Decisione di rifiuto di trattare la domanda e di trasferire la richiedente verso un altro Stato membro considerato competente per tale domanda. — Causa C-745/21

Giurisprudenza europea62021CJ0745

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta in modo restrittivo la clausola sulle persone a carico del regolamento Dublino III, escludendone l’applicazione al coniuge e al rapporto tra nascituro e padre. Conferma inoltre che la clausola discrezionale dell’articolo 17 lascia spazio alla disciplina nazionale, che può imporre alle autorità di esaminare la domanda di asilo in considerazione dell’interesse superiore del minore. La pronuncia riguarda una richiedente siriana trasferibile verso la Lituania, incinta al momento della domanda e successivamente madre nei Paesi Bassi.

Regolamento Dublino III: l’articolo 16, paragrafo 1, non si applica al rapporto con il coniuge né al nascituro; l’articolo 17, paragrafo 1, non osta a una norma nazionale che imponga di esaminare la domanda per interesse superiore del minore.

La questione giuridica

Se l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento Dublino III si applichi a un rapporto di dipendenza tra richiedente e coniuge legalmente residente nello Stato membro interessato, oppure tra il nascituro della richiedente e il coniuge-padre; e se l’articolo 17, paragrafo 1, osti a che il diritto nazionale imponga alle autorità di esaminare la domanda di asilo per il solo interesse superiore del minore quando la richiedente era incinta al momento della domanda.

Principio di diritto

L’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento Dublino III ha portata tassativa e si riferisce solo ai rapporti di dipendenza tra il richiedente e il figlio, il fratello o il genitore legalmente residenti nello Stato membro, non anche al coniuge né al rapporto tra il nascituro e il coniuge-padre. L’articolo 17, paragrafo 1, attribuisce agli Stati membri una facoltà discrezionale di esaminare una domanda non di loro competenza e non impedisce che il diritto nazionale imponga alle autorità di avvalersi di tale facoltà per il solo motivo dell’interesse superiore del minore, sebbene il regolamento non obblighi in sé lo Stato membro a farlo.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 2, lettera g), regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 3, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 6, regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 9, regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 12, paragrafi 2 e 3, regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 16, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 17, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 20, paragrafo 3, regolamento (UE) n. 604/2013
  • Regolamento (CE) n. 343/2003
  • Articolo 15, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 343/2003
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 24

Regolamento Dublino III: dipendenza familiare, gravidanza e clausola discrezionale

La Corte si pronuncia in sede di rinvio pregiudiziale del rechtbank Den Haag (Paesi Bassi) nell’ambito di una controversia tra una cittadina siriana richiedente asilo e le autorità olandesi, che avevano ritenuto competente la Lituania ai sensi del regolamento Dublino III e disposto il trasferimento. La domanda riguarda l’interpretazione degli articoli 16 e 17 del regolamento, in un contesto segnato dalla gravidanza della richiedente al momento della presentazione della domanda e dalla successiva nascita della figlia nei Paesi Bassi.

Fatti e procedimento principale

La richiedente aveva ottenuto un visto lituano, aveva attraversato vari Stati membri e aveva presentato domanda di protezione internazionale nei Paesi Bassi. Dopo la presentazione della domanda ha sposato un cittadino di un paese terzo già beneficiario di protezione internazionale nei Paesi Bassi. Le autorità olandesi hanno chiesto e ottenuto dalla Lituania la presa in carico e hanno poi adottato una decisione di non esame della domanda, ordinando il trasferimento verso tale Stato membro.

Successivamente, la richiedente ha dichiarato e dimostrato di essere incinta al momento della domanda; in seguito ha dato alla luce una figlia nei Paesi Bassi. Il giudice del rinvio ha quindi chiesto alla Corte se il diritto dell’Unione osti a una disciplina nazionale che attribuisca rilievo autonomo all’interesse del nascituro nella determinazione dello Stato competente, e se l’articolo 16, paragrafo 1, possa operare in relazione al coniuge o al padre del nascituro.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, secondo cui la domanda è esaminata da un solo Stato membro, individuato dai criteri del capo III;
  • l’articolo 6, paragrafo 1, sul criterio fondamentale dell’interesse superiore del minore;
  • l’articolo 9, sui familiari beneficiari di protezione internazionale;
  • l’articolo 16, paragrafo 1, sulle persone a carico;
  • l’articolo 17, paragrafo 1, sulla clausola discrezionale;
  • l’articolo 20, paragrafo 3, relativo al minore che accompagna il richiedente;
  • il precedente regolamento (CE) n. 343/2003 e, in particolare, il suo articolo 15, paragrafo 2, richiamato per il confronto interpretativo.

Sulla seconda e terza questione: ambito dell’articolo 16, paragrafo 1

La Corte osserva che la formulazione dell’articolo 16, paragrafo 1, è chiara e tassativa: la norma riguarda solo il richiedente che, per le ragioni indicate, sia dipendente dall’assistenza del figlio, del fratello o del genitore legalmente residente nello Stato membro, oppure l’ipotesi inversa. Ne consegue che essa non si applica al rapporto di dipendenza tra richiedente e coniuge.

La Corte esclude anche che possa rilevare, in senso estensivo, la giurisprudenza relativa al precedente articolo 15, paragrafo 2, del regolamento Dublino II (sentenza K), poiché il regolamento Dublino III ha sostituito quella formulazione con un elenco esaustivo di soggetti, nel quale il coniuge non figura. Inoltre, la disposizione non copre il rapporto di dipendenza tra il figlio del richiedente e una delle persone elencate, come il padre del nascituro che sia anche coniuge della richiedente.

Sulla prima questione: interesse superiore del minore e articolo 17, paragrafo 1

Quanto alla clausola discrezionale, la Corte ricorda che l’articolo 17, paragrafo 1, consente a ciascuno Stato membro di decidere di esaminare una domanda anche se non è competente in base ai criteri del regolamento. La sentenza M.A. e a. aveva già chiarito che l’articolo 6, paragrafo 1, non impone allo Stato non competente di avvalersi di tale facoltà, neppure per l’interesse superiore del minore.

Tuttavia, ciò non impedisce a uno Stato membro di decidere, o a una norma nazionale di imporre alle autorità di decidere, di esaminare la domanda per ragioni attinenti all’interesse del minore. La Corte rileva quindi che il regolamento lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità sufficiente a consentire una disciplina nazionale che obblighi le autorità competenti a esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da una donna incinta per il solo motivo dell’interesse superiore del nascituro, anche se i criteri di competenza designano un altro Stato membro.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che:

  • l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento Dublino III non si applica né al rapporto tra richiedente e coniuge legalmente residente nello Stato membro interessato, né al rapporto tra il nascituro della richiedente e il coniuge-padre;
  • l’articolo 17, paragrafo 1, non osta a una normativa nazionale che imponga alle autorità di esaminare la domanda per il solo motivo dell’interesse superiore del minore, pur in presenza di criteri di competenza che designano un altro Stato membro.

Principi affermati

La pronuncia conferma una lettura rigorosa dei criteri di presa in carico e ricongiungimento del regolamento Dublino III: le "persone a carico" sono solo quelle espressamente indicate dalla norma. Al contempo, ribadisce che la clausola discrezionale dell’articolo 17 resta uno strumento aperto, la cui attivazione può essere disciplinata dal diritto interno, anche in funzione di tutela rafforzata del minore non ancora nato.

Come è indicizzato

Materieasilo e protezione internazionaleregolamento dublino iiicompetenza statale per l’esame della domandainteresse superiore del minoreclausola discrezionale

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