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Sentenza

Sentenza n. 814/2026 - Bari, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Trani – Sez. Lavoro, n. 1817/2024 del 30 settembre 2024, notificata il 2 ottobre 2024, passata in giudicato come da attestazione del funzionario giudiziario del medesimo Tribunale in data 10 aprile 2025.

Giustizia amministrativa202500758

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Trani, Sezione lavoro, n. 1817/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ex art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Trani, Sezione lavoro, n. 1817/2024, passata in giudicato, che poneva a carico dell’Amministrazione obbligazioni pecuniarie in suo favore. Il giudicato non risultava integralmente adempiuto, non essendo stato documentato il pagamento di tutte le somme riconosciute dal titolo giudiziale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando il persistente e integrale inadempimento dell’Amministrazione rispetto alle obbligazioni derivanti dal giudicato. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare piena esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro e di pagare tutte le somme ivi indicate in favore della ricorrente entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore. La richiesta di nomina del commissario ad acta è stata riservata all’eventuale ulteriore inadempimento dopo la scadenza del termine. È stata respinta la richiesta di condanna ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., in considerazione del comportamento esecutivo dell’Amministrazione rilevato in controversie analoghe e del fatto che i ritardi risultavano determinati da carenze di organico. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre accessori. È stato inoltre disposto l’invio della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare, ricorrendone i presupposti, misure coercitive; nel caso concreto è stato assegnato un termine di sessanta giorni per l’adempimento, mentre la nomina del commissario ad acta è stata riservata all’eventuale persistente inadempimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata la mancata integrale esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo deve ordinare all’amministrazione obbligata di adempiere integralmente alle obbligazioni risultanti dal titolo entro un termine determinato.
  • La nomina del commissario ad acta può essere riservata a un momento successivo quando il giudice assegna all’amministrazione un termine per adempiere e non risultano, allo stato, ragioni sufficienti per procedere immediatamente alla sostituzione dell’organo amministrativo.
  • La condanna alla penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non è automatica in presenza di inadempimento: può essere negata quando, sulla base del comportamento esecutivo dell’amministrazione in controversie analoghe, il ritardo sia riconducibile a carenze organizzative e non emerga la necessità di una misura coercitiva ulteriore.
  • Nel giudizio di ottemperanza, le spese di lite seguono la soccombenza dell’amministrazione che non abbia dato integrale esecuzione al giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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