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Sentenza

Sentenza n. 387/2026 - Bari, Sezione 3

per per quanto riguarda il ricorso introduttivo: l'ottemperanza della sentenza del TAR Puglia Bari, sez. III, 15.07.2023 n. 1007; nonché per la declaratoria di nullità e/o per l'annullamento nei limiti dell'interesse, previa misura cautelare -dell'atto dirigenziale n. 96 del 28.08.2023 del Resp. Sezione Osservatorio Fitosanitario – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia recante: “Reg. (UE) 2020/1201 - D.Lgs 19 del 02/02/2021 – D.G.R. 1866 /2022. Prescrizione di misure di eradicazione ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201, site in agro di Monopoli (BA) - Area Delimitata Valle D'Itria – Determinazione in ordine alla sentenza n. 1007/2023 del TAR Bari”, pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di Monopoli dal 29.08.2023 al 5.09.2023; -della nota prot. n. 1433/Ldf/2023 del 3.8.2023 del Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” con allegato n. 1 rapporto di prova n. 1433 di pari data, con cui sono stati comunicati al Resp. del Servizio Fitosanitario della Regione Puglia gli esiti positivi delle analisi real-time PCR sulla base di Harper et al. 2010 per Xylella fastidiosa eseguiti (tra gli altri) su n. 1 albero di olivo monumentale ricadente in agro di Monopoli di proprietà della ricorrente e identificato con il n. 1584865; -di ogni atto comunque connesso, presupposto e consequenziale, e in particolare, ove occorra e sempre nei limiti d'interesse: -della del. di G.R. Puglia n. 1866 del 12.12.2022, come modif.ta dalla del. di G.R. n. 570 del 26.04.2023, richiamate nella determina gravata, recante: “Approvazione “Piano d'azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa (Well. et al.) in Puglia” biennio 2023-2024”, unitamente all'allegato Piano, per quanto e se di sfavore, e in particolare del par. 4.3.1 e di tutte le altre parti del Piano in cui si fa riferimento, nell'area delimitata zona infetta Monopoli all'applicazione in via esclusiva di misure di eradicazione ex artt. 7 e ss. Reg. UE n. 2020/1201 dell'intera pianta risultata infetta al batterio della Xf e di quelle ricadenti nei 50 mt e, tra queste, anche di quelle riconosciute monumentali ex L.R. Puglia n.14/2007 e s.m.i., con esclusione della deroga di cui all'art. 7 co. 3 Reg. UE n. 2020/1201, per quanto e se di sfavore; -della det. n. 31 del 13.05.2022 dell'Osservatorio Fitosanitario della R.P. richiamata nella determina gravata, recante: “Aggiornamento delle procedure di monitoraggio e campionamento di specie vegetali ai fini dell'identificazione di Xylella fastidiosa nella Regione Puglia”, unitamente all'allegato protocollo, per quanto e se di sfavore, e in particolare della parte I par. 5 e della parte IV) del protocollo e di tutte le parti in cui si fa riferimento in via esclusiva all'applicazione di misure di eradicazione dell'intera pianta risultata infetta al batterio della Xf e, tra queste, anche di quelle riconosciute monumentali ex L.R. Puglia n.14/2007 e s.m.i., per quanto e se di sfavore; -della det. reg. n. 127 del 17.11.2022 dell'Osservatorio Fitosanitario della R.P. anch'essa richiamata nella determina gravata, recante: “Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 - Aggiornamento delle aree delimitate ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201”, per quanto e se di sfavore, e in particolare in tutte le parti in cui, nell'area delimitata Valle d'Itria - Zona infetta Monopoli si fa riferimento in via esclusiva all'applicazione di misure di eradicazione dell'intera pianta risultata infetta al batterio della Xf e di quelle ricadenti nel raggio di 50 mt e, tra queste, anche di quelle riconosciute monumentali ex L.R. Puglia n.14/2007 e s.m.i., per quanto e se di sfavore; nonché per la condanna ex art. 34, co. 1, lett. c) cpa della Regione Puglia all'adozione di tutti gli atti e i provvedimenti necessari ad assicurare il soddisfacimento della pretesa dedotta in giudizio, e in particolare: previo accertamento del relativo diritto della ricorrente di ottenere una nuova determinazione della Regione Puglia che, tenendo conto della intervenuta inclusione del terreno di proprietà Lucia Apuleo in area infetta, riconsideri “la questione delle misure di contenimento da adottare nell'area in questione, valutando la possibilità di misure alternative all'eradicazione” in diretta applicazione dell'art. 13, comma 2, Reg. UE n. 2020/1201 e s.m.i.; per l'adozione ex art. 34, co. 1, lett. e) cpa delle ulteriori misure idonee ad assicurare la compiuta e corretta attuazione delle statuizioni di cui alla sentenza del Tar Bari n. 1007/2023, ivi compresa la nomina di un Commissario ad acta; nonchè per l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere un nuovo prelievo e conseguente esame di materiale biologico estratto dall'albero monumentale oggetto del Ric. R.G. n. 23/2023, nel rispetto dei protocolli, parametri e della tipologia di esami prescritti dai Regolamenti comunitari per quanto riguarda i I motivi aggiunti depositati il 20.03.2024: la declaratoria di nullità o l’annullamento -della nota prot. n. 6480 dell'8.01.2024 della Sezione Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia, notificata a mezzo pec in pari data, con cui è stata rigettata l'istanza di autotutela e di richiesta applicazione misure alternative all'espianto ex art. 8 co. 7-bis L.R. Puglia n.4/2017 inoltrata dalla ricorrente alla Regione Puglia in data 5.01.2024; per quanto riguarda i II motivi aggiunti depositati il 29.04.2024: per l'ottemperanza della sentenza del TAR Puglia Bari, sez. III, 15.07.2023 n. 1007, nonché per la declaratoria di nullità e/o per l'annullamento, nei limiti dell'interesse, di tutti gli atti impugnati con il ricorso principale, nonchè -della nota regionale prot. n.10745 del 15.12.2023; -dell'atto dirigenziale n. 18 del 14.03.2024 del Resp. Sezione Osservatorio Fitosanitario – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia recante: “Aggiornamento dell'area delimitata a Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 - ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201”; -della nota prot. n. 11056 del 28.12.2023 dell'Osservatorio Fitosanitario Regionale, richiamata nel predetto atto dirigenziale e non meglio conosciuta dalla ricorrente, né pubblicata o mai notificata, con cui la Regione Puglia avrebbe richiesto alla Commissione Europea per il tramite del MASAF, la modifica del ridetto All. III, con inserimento nello stesso (tra gli altri) del Comune di Monopoli.

Giustizia amministrativa202301238

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Determinazione dirigenziale regionale n. 18 del 14 marzo 2024, nonché gli atti precedenti e connessi relativi all'eradicazione di ulivi monumentali infetti da Xylella fastidiosa; domanda di ottemperanza alla sentenza TAR Puglia n. 1007/2023

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni e organismo tecnico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del TAR Puglia n. 1007/2023 e la declaratoria di nullità o l'annullamento degli atti regionali che avevano prescritto l'eradicazione di ulivi monumentali situati in agro di Monopoli, nonché degli atti tecnici relativi ai campionamenti e alle analisi per Xylella fastidiosa. Ha dedotto, in particolare, la violazione del giudicato, la violazione del regolamento (UE) 2020/1201 e della normativa regionale, nonché la violazione dei principi di proporzionalità, chiedendo l'applicazione di misure alternative all'eradicazione, quali capitozzatura, innesto di cultivar resistenti e controllo del vettore, oltre a un nuovo prelievo e a nuove analisi. Con i primi motivi aggiunti ha impugnato il diniego regionale di autotutela e di applicazione delle misure alternative. Con i secondi motivi aggiunti ha impugnato la determinazione n. 18/2024, la nota regionale presupposta e l'aggiornamento dell'area delimitata, sostenendo che anche agli ulivi monumentali infetti dovessero essere applicate misure alternative e che la Regione non avesse correttamente ottemperato alla precedente sentenza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso principale e il primo ricorso per motivi aggiunti, poiché la determinazione n. 18/2024 aveva superato e sostituito la precedente determinazione n. 96/2023, modificando le misure applicabili e limitando l'eradicazione alle sole piante risultate infette, senza rimuovere quelle presenti entro il raggio di 50 metri. Ha invece esaminato e respinto il secondo ricorso per motivi aggiunti. Il Collegio ha ritenuto che l'agro di Monopoli sia qualificato dal regolamento (UE) 2020/1201 come zona infetta sottoposta a misure di contenimento. In tale zona, l'art. 13, par. 1, impone in via generale la rimozione delle piante risultate infette. La deroga prevista dall'art. 13, par. 2, consente di non rimuovere piante infette collocate in siti di particolare valore culturale e sociale, ma, per effetto del rinvio all'art. 15, par. 2, lett. b), riguarda siti di piante monumentali situati al di fuori dell'area infetta individuata dall'art. 15, par. 2, lett. a), e comunque oltre la fascia di due chilometri dal confine tra zona infetta e zona cuscinetto. Poiché gli ulivi controversi ricadono nella zona infetta di contenimento direttamente individuata dalla disciplina unionale, la deroga non è applicabile. La normativa regionale, compreso l'art. 8, comma 7-bis, della legge regionale Puglia n. 4/2017, non amplia tale deroga, poiché consente misure alternative solo laddove ammesse dalla normativa vigente. La Regione, pertanto, disponeva di un potere vincolato quanto alla rimozione delle piante infette; sono state quindi respinte le censure di violazione di legge e di sproporzionalità. È stata inoltre respinta la domanda di ottemperanza: la Regione aveva rivalutato la possibilità di misure alternative, dando esecuzione alla sentenza n. 1007/2023, sebbene fosse giunta alla conclusione che esse non fossero giuridicamente praticabili. Il TAR ha escluso anche la violazione del giudicato cautelare, rilevando che la sospensione disposta in sede d'appello aveva natura interinale e non produceva giudicato. Le spese sono state compensate, mentre quelle della verificazione sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 13, par. 1, regolamento (UE) 2020/1201

    Lo Stato membro interessato rimuove tutte le piante che sono risultate infette dall'organismo nocivo specificato in base al monitoraggio di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

    Nelle zone infette sottoposte a misure di contenimento, la rimozione delle piante infette costituisce la regola.

  • art. 13, par. 2, regolamento (UE) 2020/1201

    In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro interessato può decidere, per scopi scientifici, di non rimuovere le piante che sono risultate infette dall'organismo nocivo specificato nei siti di piante che presentano particolare valore culturale e sociale di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b).

    La deroga alla rimozione delle piante infette è limitata ai siti di piante monumentali individuati dalla disciplina unionale e situati al di fuori dell'area infetta rilevante ai sensi dell'art. 15, par. 2, lett. a).

  • art. 15, par. 2, lett. a), regolamento (UE) 2020/1201

    un'area di almeno 2 km dal confine tra la zona infetta e la zona cuscinetto

    La disposizione delimita l'area nella quale non opera la deroga prevista per le piante monumentali infette.

  • art. 15, par. 2, lett. b), regolamento (UE) 2020/1201

    Il rinvio consente di individuare i siti di piante monumentali di particolare valore culturale e sociale nei quali può essere valutata la deroga alla rimozione.

  • art. 12, regolamento (UE) 2020/1201

    Nelle zone infette lo Stato membro può applicare misure di contenimento previste dal capo V del regolamento.

  • art. 8, comma 7-bis, legge regionale Puglia n. 4/2017

    Laddove consentito dalla normativa vigente

    Le misure fitosanitarie alternative per gli ulivi monumentali infetti sono ammissibili soltanto nei limiti consentiti dalla normativa unionale vigente.

  • art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda di condanna all'adozione degli atti necessari a soddisfare la pretesa dedotta in giudizio.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della richiesta di ulteriori misure attuative e della nomina di un commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nelle zone infette sottoposte a misure di contenimento ai sensi del regolamento (UE) 2020/1201, la rimozione delle piante risultate infette costituisce la regola e l'amministrazione nazionale o regionale non dispone di un potere discrezionale di deroga al di fuori dei casi espressamente previsti dalla disciplina unionale.
  • La deroga alla rimozione delle piante infette prevista dall'art. 13, par. 2, del regolamento (UE) 2020/1201 per i siti di particolare valore culturale e sociale non è applicabile alle piante monumentali situate all'interno della zona infetta sottoposta a misure di contenimento individuata dalla disciplina unionale, dovendo tali siti trovarsi al di fuori dell'area infetta rilevante ai sensi dell'art. 15, par. 2, lett. a).
  • Una normativa regionale che consente misure alternative per piante monumentali infette soltanto 'laddove consentito dalla normativa vigente' non può essere interpretata in senso ampliativo o derogatorio rispetto agli obblighi direttamente derivanti dal regolamento unionale, che prevale nella gerarchia delle fonti.
  • La domanda di ottemperanza è infondata quando l'amministrazione, in esecuzione del giudicato, rivaluta la possibilità di adottare misure alternative e conclude motivatamente che esse non sono giuridicamente consentite; l'obbligo conformativo non impone di adottare una soluzione sostanziale incompatibile con la disciplina vigente.
  • La sopravvenienza di un nuovo provvedimento che sostituisce e supera quello originariamente impugnato determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso contro il precedente atto, quando il nuovo provvedimento ridefinisce sostanzialmente le misure contestate.
  • La sospensione cautelare di un provvedimento, adottata nelle more della decisione di merito per conservare la situazione esistente, non forma giudicato sul merito della pretesa né impedisce l'adozione della successiva determinazione amministrativa conforme alla disciplina sostanziale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieAree protette, fauna e floraGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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