Circolare numero 192 del 29-12-2014
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore A.N.S.A.P.(Associazione Nazionale Sindacale Attività Produttive )sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiari i lavoratori agricoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata il 26 novembre 2014 con A.N.S.A.P. per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola riconosciute ai lavoratori iscritti. Sono disciplinate le modalità di delega, i termini di efficacia e rinnovo, i flussi di pagamento all’Organizzazione, gli obblighi economici per il servizio di esazione e le clausole di responsabilità e recesso dell’INPS. Sono inoltre fornite le istruzioni procedurali e contabili con l’istituzione di specifici conti per la rilevazione delle trattenute e dei versamenti.
Convenzione INPS-A.N.S.A.P. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola
Convenzione INPS-A.N.S.A.P. per la trattenuta dei contributi associativi su disoccupazione agricola
La circolare illustra la convenzione stipulata il 26 novembre 2014 tra INPS e A.N.S.A.P. per consentire la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti mediante trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Il testo definisce i soggetti interessati, le modalità di delega, gli obblighi economici, i flussi di versamento e le istruzioni contabili applicative.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La convenzione si applica ai lavoratori agricoli beneficiari di indennità ordinaria di disoccupazione e/o di trattamento speciale di disoccupazione agricola. Tali soggetti possono versare il contributo associativo in favore dell’Organizzazione sindacale stipulante attraverso la trattenuta diretta sulla prestazione.
Delega alla trattenuta e requisiti formali
L’autorizzazione alla trattenuta è subordinata alla trasmissione telematica all’INPS di una delega specifica, predisposta secondo il modulo allegato al modello di domanda della prestazione. La delega deve:
- essere sottoscritta dal soggetto delegante;
- essere accompagnata dalla copia del documento di identità;
- indicare espressamente l’Organizzazione con la sigla A.N.S.A.P.;
- riportare la misura del contributo dovuto, che deve risultare espressamente dall’atto di delega.
La delega vale per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta. Le deleghe trasmesse dopo la presentazione della domanda non sono considerate dall’INPS.
Effetti della delega, revoca della prestazione e controversie
La delega produce effetti fino al pagamento della prestazione richiesta. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione è tenuta a restituire al lavoratore le somme già percepite a titolo di contributo sindacale trattenute sulla prestazione.
La circolare disciplina anche le ipotesi contenziose:
- se vi sono controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega e l’Organizzazione risulta soccombente, essa deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata;
- nelle controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e Organizzazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS per le spese sostenute, dietro presentazione di nota specifica.
Versamenti all’Organizzazione e periodicità
L’INPS versa all’A.N.S.A.P. gli importi delle trattenute effettuate sui pagamenti, al netto delle spese di cui all’art. 8 e delle eventuali trattenute già versate ma non dovute. Il pagamento avviene con quattro mandati l’anno, nei mesi di:
- aprile;
- luglio;
- settembre;
- dicembre.
Servizi online, costi del servizio e fatturazione
L’Istituto mette a disposizione dell’Organizzazione, tramite l’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig", gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i dati anagrafici e l’importo, nonché l’elenco dei pagamenti telematici eseguiti a favore delle organizzazioni sindacali.
Attraverso la medesima applicazione l’INPS invia anche le fatture relative al costo dei servizi e ogni altra comunicazione inerente la convenzione. Il costo del servizio è stabilito in € 0,80 per singola delega. Le eventuali variazioni annuali dei costi saranno comunicate all’Organizzazione, che potrà recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.
Clausole di esonero di responsabilità e facoltà di recesso dell’INPS
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS. L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e Organizzazione e alle relative vicende, ed è espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione.
In particolare, l’INPS non risponde di eventuali pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, promossi dai creditori dell’Organizzazione, anche se relativi a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
L’Istituto si riserva inoltre di:
- sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute esigenze normative o regolamentari;
- recedere unilateralmente in caso di gravi irregolarità contributive accertate a carico dell’Organizzazione;
- recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’INPS.
Durata, rinnovo e sede dell’Organizzazione
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza.
La sede legale di A.N.S.A.P. è indicata in Via Padova n. 13, Roma.
Istruzioni procedurali e contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi e dei versamenti conseguenti, sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25452, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola di competenza A.N.S.A.P.;
- GPA11452, per la rilevazione del debito verso A.N.S.A.P., da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35042.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042. I versamenti delle somme trattenute, da registrare in DARE del conto GPA11452, devono essere eseguiti secondo la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.
Punti principali
Ambito della convenzione e beneficiari
La convenzione riguarda la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti ad A.N.S.A.P. sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Possono aderire alla trattenuta i lavoratori agricoli beneficiari dell’indennità ordinaria di disoccupazione e/o del trattamento speciale di disoccupazione, che possono versare il contributo mediante trattenuta sulla prestazione.
Delega per l’autorizzazione alla trattenuta
L’autorizzazione alle trattenute avviene tramite trasmissione telematica all’INPS di una delega apposita, redatta sul modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e accompagnata da copia del documento d’identità. Essa vale per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta e le deleghe pervenute dopo la domanda non sono considerate. Nelle deleghe l’Organizzazione deve essere indicata con la sigla A.N.S.A.P., e l’importo del contributo deve essere espressamente indicato nell’atto di delega.
Effetti della delega e casi di revoca o controversia
La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione deve restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale. Se sorgono controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, nei contenziosi giudiziari attinenti ai rapporti tra associati e Organizzazione, questa deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, su semplice presentazione di nota specifica.
Modalità di versamento all’Organizzazione
L’INPS versa all’Organizzazione l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui all’art. 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute. I versamenti avvengono con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre.
Servizi online, costi e fatturazione
Attraverso l’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig", l’INPS mette a disposizione dell’Organizzazione gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con dati anagrafici e importi, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle organizzazioni sindacali. Tramite la stessa applicazione l’Istituto invia le fatture relative al costo dei servizi e le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione. Il costo del servizio è fissato in € 0,80 per singola delega. Le variazioni annuali dei costi saranno oggetto di comunicazione, dopo la quale l’Organizzazione potrà recedere entro 60 giorni.
Clausole di responsabilità, esonero e recesso dell’INPS
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e Organizzazione e alle relative vicende. L’INPS è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Organizzazione, inclusi pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula. L’Istituto può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o se intervengano nuove disposizioni normative o regolamentari. Può inoltre recedere unilateralmente per gravi irregolarità contributive o in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Durata e rinnovo
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
Istruzioni procedurali e contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola e dei versamenti all’A.N.S.A.P. sono istituiti i conti GPA25452, per l’imputazione dei contributi trattenuti, e GPA11452, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione in contropartita del conto esistente GPA35042. Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042. I versamenti delle somme trattenute, da registrare in DARE del conto GPA11452, devono essere eseguiti con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.
Sede dell’Organizzazione
La sede legale di A.N.S.A.P. è indicata in Via Padova n. 13, Roma (RM).
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