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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02626/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (privato)

La controversia

Un soggetto privato propose opposizione ex art. 615 c.p.c. contro due cartelle di pagamento fondate su verbali per violazioni del codice della strada elevati da organi di polizia municipale e da una prefettura. Dedusse, da un lato, che una cartella era già stata annullata o comunque emessa sulla base di titoli inesistenti o annullati, e, dall'altro, che entrambe le pretese erano prescritte. In primo grado l'opposizione fu accolta solo in parte. In appello, il tribunale dichiarò cessata la materia del contendere per sopravvenuta "rottamazione dei ruoli" e condannò l'appellante alle spese, ritenendo l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 339 c.p.c. Il ricorrente per cassazione denunciò: 1) violazione delle norme sull'opposizione a sanzione amministrativa e sul regime delle impugnazioni, sostenendo che non fosse applicabile il limite dell'art. 339, comma 3, c.p.c.; 2) violazione delle norme sulla specificità dei motivi di appello, assumendo che l'appello fosse ammissibile e che il tribunale avesse errato nel considerarlo inammissibile in via virtuale; 3) conseguente illegittimità della condanna alle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla regolazione delle spese del grado di appello e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha compensato integralmente le spese del giudizio di appello tra tutte le parti. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto corretto il principio secondo cui, nelle opposizioni ex art. 615 c.p.c. contro cartelle per sanzioni stradali, se il valore non supera il limite previsto, l'appello è soggetto alle limitazioni dell'art. 339, comma 3, c.p.c.; ma ha censurato il tribunale per avere applicato in modo eccessivamente rigoroso il requisito di specificità, poiché i motivi di appello, pur non formalmente "vestiti" come censure ai principi di diritto, riguardavano comunque vizi processuali e quindi erano sufficientemente specifici e ammissibili. Ne è derivato che non poteva essere dichiarata, neppure ai soli fini delle spese, l'inammissibilità dell'appello.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    individua l'opposizione all'esecuzione proposta contro le cartelle esattoriali; nel caso concreto si trattava di opposizione di questo tipo, con applicazione del relativo regime di impugnazione.

  • art. 617 c.p.c.

    richiamato per distinguerlo dall'opposizione ex art. 615 c.p.c.; le opposizioni agli atti esecutivi non erano il rimedio pertinente nel caso di specie.

  • art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011

    richiamato dal ricorrente e dalla Corte per distinguere le opposizioni recuperatorie in materia di sanzioni amministrative dalle opposizioni ex art. 615 c.p.c.

  • art. 113, comma 2, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente; la Corte lo menziona nel quadro del diverso regime delle opposizioni recuperatorie e delle sentenze del giudice di pace.

  • art. 339, comma 3, c.p.c.

    nelle opposizioni ex art. 615 c.p.c. che rientrano nel relativo limite di valore, l'appello è soggetto alle ipotesi tipizzate di ammissibilità previste da questa norma; tuttavia la Corte ritiene sufficiente anche una formulazione non esplicita, se i motivi riguardano comunque vizi processuali riconducibili a tali ipotesi.

  • art. 342 c.p.c.

    il requisito di specificità dei motivi di appello non può essere esasperato fino a richiedere un formalismo eccessivo; è sufficiente che dalle doglianze emerga la contestazione di vizi riconducibili alle ipotesi di impugnazione ammissibili.

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro di legittimità processuale nelle censure del ricorrente e nel vaglio della correttezza della decisione sulle spese e sull'ammissibilità dell'appello.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in relazione alla condanna alle spese, poi travolta dall'accoglimento del secondo motivo e dalla cassazione della statuizione sulle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato in relazione alla compensazione delle spese, che la Corte ha ritenuto giustificata e ha disposto in via integrale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale sulla trattazione camerale del ricorso per cassazione.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente alla Corte, una volta cassata la decisione e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito regolando direttamente le spese.

  • d.l. n. 118/2018

    la sopravvenienza normativa è stata considerata ragione idonea a giustificare la compensazione integrale delle spese nei gradi di merito e di legittimità.

  • d.l. n. 119/2018

    richiamato nella motivazione come base della sopravvenuta definizione agevolata/rottamazione dei ruoli che aveva determinato la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni all'esecuzione contro cartelle esattoriali relative a sanzioni amministrative stradali, il regime delle impugnazioni va ricostruito in base alla natura dell'opposizione proposta: se si tratta di opposizione ex art. 615 c.p.c., operano le limitazioni all'appello previste per le sentenze di equità del giudice di pace nei casi e nei limiti di legge.
  • Il requisito di specificità dei motivi di appello non deve essere applicato in modo meramente formalistico: quando le doglianze investono vizi processuali o comunque profili riconducibili alle ipotesi tipizzate di impugnazione, l'appello può essere considerato sufficientemente specifico anche se l'appellante non ha esplicitato in formule rigorose il riferimento ai singoli "principi di diritto" violati.
  • Ai fini delle spese di lite non può essere posta a carico dell'appellante una soccombenza virtuale fondata su una dichiarazione di inammissibilità dell'appello erroneamente affermata; se il gravame era invece ammissibile, la regolazione delle spese deve essere rivista.
  • Quando, dopo la decisione di merito, interviene una sopravvenienza normativa che definisce la posizione sostanziale delle parti e rende inutile l'ulteriore prosecuzione del conflitto, la Corte può cassare la decisione sulle spese e provvedere direttamente alla compensazione integrale, se ricorrono giusti motivi e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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