Cassazione Civile, Ordinanza n. 19644/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente della riscossione)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria riferita a 33 cartelle esattoriali e a un avviso di accertamento esecutivo, limitando l'impugnazione agli atti di natura tributaria. In primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente; in appello la commissione regionale aveva invece accolto integralmente la domanda, ritenendo prescritti i crediti oggetto di riscossione e annullando l'atto. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omessa pronuncia sulla dedotta cessazione parziale della materia del contendere per effetto dell'annullamento automatico dei debiti fino a 1.000 euro previsto dal D.L. n. 119/2018; 2) violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c. per avere applicato la prescrizione quinquennale ai crediti erariali, invece del termine ordinario decennale, sostenendo che il termine decennale valga per imposta, sanzioni e interessi; 3) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria, poiché la CTR avrebbe ritenuto prescritti anche crediti relativi ad atti che risultavano notificati e seguiti da un ulteriore atto entro cinque anni; 4) ultrapetizione, perché la CTR aveva annullato integralmente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria pur a fronte di un ricorso del contribuente limitato alle sole posizioni di natura tributaria, senza distinguere tra i diversi crediti posti a base dell'atto.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo nei limiti indicati in motivazione, ha dichiarato assorbito il terzo motivo e ha accolto il quarto motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi enunciati e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. In particolare, ha affermato che: la mancata pronuncia sulla cessazione parziale della materia del contendere integra un vizio processuale; per i tributi erariali la prescrizione resta decennale, mentre per sanzioni e interessi opera la prescrizione quinquennale; il giudice di rinvio dovrà inoltre evitare di estendere l'annullamento oltre i limiti dell'impugnazione proposta dal contribuente, verificando separatamente le diverse posizioni creditorie.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato come norma che consente di denunciare la nullità della sentenza per violazione di norme processuali o per omessa pronuncia
art. 112 c.p.c.
il giudice non può omettere di pronunciare sulle eccezioni ritualmente sollevate e non può attribuire più di quanto richiesto o pronunciarsi oltre i limiti della domanda
art. 2946 c.c.
applicato al diritto alla riscossione dei tributi erariali in assenza di diversa previsione, con termine ordinario decennale
art. 2948, n. 4, c.c.
non applicabile ai tributi erariali non periodici; resta invece applicabile per interessi e per obbligazioni periodiche
art. 2593 c.c.
citato nel testo della sentenza di merito come richiamo erroneo, ma non assunto quale base della decisione di legittimità
art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997
indicato come base della prescrizione quinquennale delle sanzioni tributarie
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per il dovere di motivazione della sentenza
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale parametro della motivazione nel processo tributario
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza
art. 4, comma 1, D.L. n. 119/2018
richiamato in relazione all'annullamento automatico dei debiti di importo fino a 1.000 euro, questione che la CTR avrebbe omesso di esaminare
Massime di principio
- L'omessa pronuncia su una eccezione processuale ritualmente introdotta in appello integra nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., quando la questione non risulti assorbita da altra statuizione.
- La scadenza del termine per impugnare un atto della riscossione non trasforma il credito in un credito soggetto a prescrizione diversa: essa determina solo l'irretrattabilità del credito, mentre il termine di prescrizione resta quello proprio del diritto sostanziale azionato.
- In materia di tributi erariali, in mancanza di una specifica disposizione di legge che preveda un termine più breve, opera la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., non la prescrizione quinquennale prevista per le prestazioni periodiche.
- Sanzioni tributarie e interessi seguono un regime distinto rispetto al tributo principale: per essi opera la prescrizione quinquennale, rispettivamente per previsione speciale e per la regola generale delle prestazioni periodiche.
- Il giudice non può estendere l'annullamento di un atto esattivo oltre i limiti della domanda proposta, dovendo distinguere le singole posizioni creditorie effettivamente impugnate e quelle rimaste estranee al gravame.
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