Cassazione Penale, Sentenza n. 1906/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato l'opposizione alla decisione del 15/02/2022: si contestava in particolare la decisione del Tribunale di far retroagire ex tunc gli effetti della revoca dell'affidamento in prova. Il ricorrente deduceva carenza di motivazione circa le ragioni della retrodatazione, lamentando che il Tribunale non aveva considerato adeguatamente la durata del periodo trascorso in misura alternativa, l'osservanza delle prescrizioni (con riferimento alla relazione UEPE del 25/01/2021 e al percorso terapeutico SERT) e la positiva incidenza delle misure sul suo comportamento, sostenendo che i fatti che hanno poi determinato l'ordinanza cautelare erano circoscritti e coincidevano solo in minima parte col periodo di affidamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza avesse fornito ampia e coerente motivazione, valutando la gravità oggettiva e soggettiva dei fatti per i quali era stata emessa l'ordinanza cautelare e il comportamento complessivo del ricorrente durante l'affidamento. Il Tribunale aveva ritenuto che i fatti indicassero rapporti significativi e durevoli del ricorrente con ambienti di spaccio, configurando un'adesione al programma terapeutico di natura strumentale; perciò era giustificata la retrodatazione ex tunc della revoca, essendo impossibile differenziare i vari segmenti temporali della condotta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 47 legge 16 luglio 1975, n. 354
La norma sull'affidamento in prova viene interpretata nel senso che la revoca può produrre effetti retroattivi quando la condotta del condannato, considerata nella sua gravità e continuità, dimostra che fin dall'inizio era inesistente l'adesione al percorso rieducativo
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.
Richiamata come riferimento alle censure di legittimità proposte (vizi di motivazione e di applicazione del diritto). La Corte ha ritenuto le doglianze generiche e non idonee a scalfire la motivazione del giudice di merito
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato con riferimento ai limiti di sintesi imposto alla motivazione del ricorso in cassazione; il ricorrente ha riassunto il motivo nei limiti di tale disposizione
Massime di principio
- Per ottenere l'annullamento della retrodatazione ex tunc della revoca dell'affidamento occorre impugnare in modo specifico e puntuale la motivazione del giudice di merito: le censure generiche sono normalmente inammissibili o infondate in Cassazione
- Il giudice valuta la decorrenza della revoca tenendo conto non solo della gravità oggettiva del fatto che ha determinato la revoca, ma anche della gravità soggettiva, del comportamento complessivo durante il periodo di prova e della concreta incidenza delle prescrizioni imposte
- La retrodatazione ex tunc è giustificata quando la condotta oggettiva e i rapporti del condannato (es. persistenti legami con ambienti di spaccio) inducono a ritenere che l'adesione al percorso rieducativo sia stata inesistente o meramente strumentale fin dall'inizio
- Per contrastare efficacemente una decisione che ha retrodatato la revoca è utile produrre prove dirette e documenti (relazioni UEPE, certificazioni SERT, attestazioni di reale osservanza delle prescrizioni) e dimostrare l'assenza di continuità tra i fatti che hanno determinato la misura cautelare e il periodo di affidamento
- In sede di impugnazione bisogna cercare errori logico-giuridici o contraddizioni nella motivazione del giudice di merito: la mera riproposizione dei fatti non basta se la motivazione appare coerente e dettagliata
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