Sentenza n. 3615/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 1253/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 6 marzo 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'attribuzione della Carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, notificata all'Amministrazione, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a sua disposizione la Carta docente del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 1.000,00, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione e ha chiesto l'esecuzione del comando giudiziale, nonché la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto. Nel corso del giudizio la ricorrente ha comunicato che l'Amministrazione aveva infine erogato quanto riconosciuto dalla sentenza civile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il Ministero, nelle more del giudizio, aveva integralmente eseguito la sentenza civile ottemperanda e soddisfatto pienamente la pretesa della ricorrente. Non è stata quindi adottata alcuna ulteriore misura esecutiva né è stata nominata un Commissario ad acta. Il Collegio ha posto le spese del giudizio a carico del Ministero, liquidandole in € 800,00 oltre oneri e spese generali, con rifusione del contributo unificato; le somme devono essere corrisposte direttamente ai difensori antistatari della ricorrente.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica (o Carta docente), di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015
La disposizione costituisce il fondamento della Carta docente attribuita alla ricorrente, secondo quanto stabilito dalla sentenza civile oggetto di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
La controversia è stata proposta in sede di ottemperanza; il testo non richiama espressamente il comma applicato.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nella sentenza passata in giudicato, la pretesa azionata risulta pienamente soddisfatta e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- L'integrale esecuzione del giudicato intervenuta nelle more del giudizio rende non necessarie ulteriori misure attuative, inclusa la nomina di un commissario ad acta.
- Anche quando la domanda di ottemperanza diviene improcedibile per integrale soddisfazione della pretesa, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione che ha dato causa alla controversia mediante la precedente inerzia esecutiva.
Come è indicizzato
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