Sentenza del 21/11/2016 n. 354 - Comm. Trib. Prov. Biella
Inesistenza della notificazione per mancata produzione dell' avviso di ricevimento della raccomandata informativa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notificazione è stata ritenuta inesistente, poiché la procedura dell'art. 140 c.p.c. richiede tre adempimenti distinti, tra cui l'invio della raccomandata informativa con avviso di ricevimento. La mancata produzione dell'avviso impedisce di dimostrare il perfezionamento della notificazione e determina l'invalidità radicale della stessa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'inesistenza della notificazione dell'atto tributario per la mancata produzione dell'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata informativa. Tale raccomandata è necessaria per informare il destinatario dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale quando la notificazione viene eseguita secondo la procedura prevista dall'art. 140 c.p.c.
Norme richiamate
Art. 140 c.p.c.
La notificazione degli atti tributari eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. richiede, tra gli altri adempimenti, l'invio al destinatario di una raccomandata con avviso di ricevimento.
La norma impone il compimento di tutti gli adempimenti previsti per il perfezionamento della notificazione, incluso l'invio della raccomandata informativa. La mancata produzione dell'avviso di ricevimento non consente di provare il completamento della procedura e comporta l'inesistenza della notificazione.
Massime di principio
- Quando la notificazione viene eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., l'ente notificante deve dimostrare il compimento di tutti gli adempimenti previsti dalla procedura.
- La raccomandata informativa diretta al destinatario non è un adempimento meramente formale: serve a informarlo dell'avvenuto deposito dell'atto e deve essere documentata mediante il relativo avviso di ricevimento.
- La mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa può impedire di considerare perfezionata la notificazione, con conseguente inidoneità dell'atto a far decorrere i termini per impugnare o a fondare pretese esecutive.
- In una controversia analoga, è opportuno verificare sia l'invio della raccomandata informativa sia la produzione della prova del suo ricevimento o degli atti equivalenti previsti dalla disciplina applicabile.
- L'esito può dipendere dalla specifica modalità notificatoria utilizzata e dalla giurisprudenza applicabile al caso concreto; pertanto, la sola assenza materiale dell'avviso deve essere valutata insieme alla documentazione complessiva della notificazione.
Testo integrale
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