Cassazione Penale, Sentenza n. 1065/2023 del 13/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di lesioni a carico del ricorrente e liquidato un risarcimento alla parte civile. Il ricorso per cassazione riportava sei motivi: 1) incompatibilità e inutilizzabilità delle deposizioni dei docenti-testimoni Franco Raparelli e Carla Chibbaro per loro presunta responsabilità (art. 197 c.p.p. e art. 123 c.p.), 2) carenza di motivazione sull'attendibilità dei suddetti testi e contraddittorietà rispetto ad altri elementi di prova, 3) vizio di motivazione sulla sufficienza della deposizione della persona offesa a provare la responsabilità, 4) violazione in punto di esclusione della legittima difesa (art. 52 c.p.), 5) ultravizione/ultrapetizione nella liquidazione del danno civile (il Tribunale ha liquidato una somma superiore a quella espressamente chiesta dalla parte civile), 6) vizio di motivazione nella quantificazione del danno e mancanza di enunciazione dei criteri di liquidazione; sono stati poi aggiunti motivi nuovi in pari senso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la gran parte dei motivi ritenendoli infondati o inammissibili (in particolare gli stetti relativi a valutazione della prova, attendibilità dei testimoni e legittima difesa, perché attengono alla valutazione di merito non sindacabile in cassazione e/o fuori dai limiti dell'art. 606 c.p.p.). Tuttavia il quinto motivo è stato accolto: la Corte ha ritenuto illegittima la liquidazione di una somma superiore a quella specificamente indicata nella domanda di costituzione di parte civile (e nella comparsa conclusionale) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, riducendo l'importo liquidato (in favore della parte civile) in conformità ai principi della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Sul piano penale le decisioni di merito sono confermate nei limiti indicati nella motivazione (ossia l'impugnazione è stata in massima parte respinta).
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
norma richiamata in relazione alla requisitoria scritta del Procuratore generale; non incide sul merito delle censure ma sulle modalità di deposito della requisitoria
codice di procedura penale
art. 197, art. 63, art. 606, comma 1, lett. a), b) e c., artt. 538 e 539, art. 173 disp. att.
art. 197 disciplina l'incompatibilità del teste; art. 606 limita i motivi di cassazione per sentenze d'appello in reati di competenza del giudice di pace; artt. 538-539 riguardano impugnazioni e motivi che in questo caso sono stati ritenuti inammissibili o estranei al sindacato di legittimità; art. 63 e art. 173 disp. att. sono state richiamate nel quadro procedurale
codice penale
art. 113, art. 42 (secondo comma), art. 52
art. 113 disciplina la cooperazione colposa nel delitto colposo (non estendibile al delitto doloso salvo previsione normativa); art. 42 sottolinea che per i delitti è richiesto il dolo salvo i casi di colpa previsti dalla legge; art. 52 è la norma sulla legittima difesa richiamata ma la sua presunta violazione è stata valutata come questione di fatto non sindacabile in cassazione
codice civile
richiamati nella discussione sulla responsabilità civile e sulle obbligazioni (i riferimenti sono stati usati dalla difesa per sostenere l'interesse dei testi e la loro possibile responsabilità civile, argomentazione però ritenuta non decisiva ai fini dell'incompatibilità testimoniale)
codice di procedura civile / principi processuali
art. 112 cod. proc. civ. (principe della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato)
principio richiamato dalla Corte per affermare che, anche nel processo penale, l'azione civile e la liquidazione devono rispettare la corrispondenza tra ciò che è stato richiesto dalla parte e ciò che il giudice pronuncia; perciò non è lecito liquidare una somma superiore a quella specificamente chiesta
decreto legislativo
d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 39-bis
richiamato sul punto delle limitazioni del ricorso per cassazione avverso sentenze di appello per reati di competenza del giudice di pace
Massime di principio
- La configurabilità del "concorso colposo" in reati dolosi non può essere assunta se non vi è una espressa previsione normativa: la responsabilità colposa che si affianca a un fatto doloso è perseguibile solo se prevista dalla parte speciale del codice penale.
- La mera eventuale responsabilità civile di un teste non determina automaticamente la sua incompatibilità a rendere dichiarazioni ai sensi dell'art. 197 c.p.p.; l'incompatibilità va valutata secondo le previsioni normative specifiche e non può essere dedotta astrattamente.
- In cassazione non è consentito un nuovo sindacato sulla valutazione della prova, sull'attendibilità dei testimoni o sulla ricostruzione fattuale: tali questioni sono, salvo specifiche ipotesi di diritto, di merito e quindi non rientrano nei limiti dell'art. 606 c.p.p.
- Nel procedimento penale, l'azione civile è soggetta al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato: il giudice non può liquidare al danneggiato una somma superiore a quella specificamente indicata nella domanda (salvo che la domanda conceda espressamente poteri equitativi e ciò risulti chiaro e puntuale).
- Le questioni procedurali e di ammissibilità del ricorso (compresi i limiti imposti dalla normativa speciale sui ricorsi contro sentenze di giudice di pace) sono decisive: motivi di natura valutativa o riconsiderazioni fattuali rischiano di essere dichiarati inammissibili.
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