Risoluzione n. 51 del 21/05/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce l’aliquota IVA applicabile a confezioni miste di erbe e piante aromatiche: si applica il criterio del carattere essenziale del prodotto misto, con aliquota del bene prevalente; se non è individuabile una prevalenza, la confezione sconta l’aliquota più elevata, o l’ordinaria se presente un bene ordinario. Per i vassoi di piante vive in vaso destinate a piantagione o ornamento, l’aliquota è il 10 per cento.
Aliquota IVA per confezioni miste di piante aromatiche
Aliquota IVA per confezioni miste di piante aromatiche
La risoluzione affronta la corretta applicazione dell’IVA alle cessioni di confezioni miste contenenti erbe aromatiche e vassoi composti da più vasetti di piante aromatiche. Il chiarimento si fonda sulla classificazione merceologica dei prodotti e sul principio del carattere essenziale del bene contenuto nell’assortimento.
Quadro normativo di riferimento
La legge 7 luglio 2016, n. 122 ha modificato la Tabella A allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, inserendo nella parte II-bis il numero 1-bis), relativo a: basilico, rosmarino e salvia freschi, origano a rametti o sgranato destinati all’alimentazione, nonché piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07), soggetti ad aliquota IVA del 5 per cento.
La stessa modifica ha comportato l’abrogazione:
- del numero 12-bis della parte II, soggetto al 4 per cento;
- del numero 38-bis della parte III, soggetto al 10 per cento.
La risoluzione ricorda inoltre che:
- le cessioni di ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, rientrano nel numero 5 della parte II, con aliquota IVA del 4 per cento;
- le cessioni di spezie rientrano nel numero 25 della parte III, con aliquota IVA del 10 per cento.
Quesiti prospettati
L’istante chiede quale aliquota IVA applicare a:
- erbe aromatiche confezionate in vaschette o buste trasparenti contenenti un misto di aromi assoggettati ad aliquote differenti, indipendentemente dalla prevalenza di un prodotto sugli altri;
- vassoi composti da più vasetti, non vendibili separatamente, di piante aromatiche destinate alla piantagione e all’ornamento.
Soluzione interpretativa del contribuente
Secondo l’istante, quando nella stessa confezione convivono piante aromatiche soggette ad aliquote diverse, l’intera confezione dovrebbe essere assoggettata all’aliquota più elevata, richiamando la risoluzione n. 142/E del 26 agosto 1999. L’istante esclude che, in assenza di beni soggetti ad aliquota ordinaria, la confezione debba comunque ricadere nell’aliquota ordinaria, come invece ritenuto nella risoluzione n. 56/E del 3 maggio 2017.
Con esempi concreti, l’istante ritiene che confezioni con salvia, rosmarino e alloro, oppure con timo e origano, debbano scontare l’aliquota del 10 per cento.
Per i vassoi di piante vive in vaso destinati alla piantagione e all’ornamento, l’istante ritiene applicabile l’aliquota del 10 per cento, poiché tali beni sarebbero ricompresi nel numero 20 della parte III della Tabella A. Se invece la destinazione fosse alimentare, dovrebbe valere il medesimo criterio del primo quesito: in presenza di aliquote diverse, la confezione seguirebbe l’aliquota più elevata.
Valutazione dell’Agenzia: criteri di classificazione e aliquote
L’Agenzia delle Entrate osserva in via preliminare che le erbe aromatiche e le piante aromatiche possono essere soggette a aliquote IVA differenti in base:
- alla classificazione merceologica attribuita dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- alla riconducibilità del prodotto alle voci tassativamente elencate nella Tabella A allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, parti II, II-bis e III, corrispondenti rispettivamente alle aliquote del 4, 5 e 10 per cento.
Per il numero 1-bis della parte II-bis, l’Agenzia ribadisce che l’aliquota del 5 per cento si applica a basilico, rosmarino e salvia freschi, origano a rametti o sgranato destinati all’alimentazione, nonché alle piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07). Per le altre erbe e piante aromatiche, l’eventuale aliquota ridotta dipende dalla loro classificazione doganale e dalla loro inclusione nelle voci della Tabella A.
Indicazioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
La risoluzione richiama la nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 94063 del 28 agosto 2018, secondo cui i prodotti ortofrutticoli misti vanno classificati applicando le regole generali della Nomenclatura Combinata, in particolare la Regola 3b. Tale regola prevede che i prodotti misti, i lavori composti di materie differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto siano classificati, quando possibile, secondo la materia o l’oggetto che conferisce il carattere essenziale.
Ai fini della determinazione del carattere essenziale devono essere considerati:
- quantità;
- volume;
- valore.
Nel caso esaminato, l’Agenzia delle Dogane attribuisce rilievo maggiore ai primi due aspetti, quantità e volume.
Le esemplificazioni fornite sono le seguenti:
- erbe aromatiche miste fresche con predominanza di prezzemolo: voce doganale 07.09;
- erbe aromatiche miste fresche con predominanza di timo o alloro: voce doganale 09.10;
- erbe aromatiche miste fresche con predominanza di basilico, salvia, rosmarino: voce doganale 12.11.
Conclusioni sul primo quesito: confezioni miste di erbe aromatiche
Sulla base di tali indicazioni, l’Agenzia conclude che:
- il prodotto con predominanza di prezzemolo è soggetto all’aliquota IVA del 4 per cento, ai sensi del numero 5 della parte II, poiché il prezzemolo è ricompreso tra le piante mangerecce;
- il prodotto con predominanza di timo o alloro è soggetto all’aliquota IVA del 10 per cento, ai sensi del numero 25 della parte III, poiché timo e alloro sono spezie;
- il prodotto con predominanza di basilico, salvia e rosmarino è soggetto all’aliquota IVA del 5 per cento, ai sensi del numero 1-bis della parte II-bis.
Se nella stessa confezione sono presenti erbe aromatiche con aliquote differenti e non è individuabile una predominanza che conferisca il carattere essenziale, l’intera confezione deve essere assoggettata all’aliquota IVA più elevata. In linea con la risoluzione n. 56/E del 3 maggio 2017, se nella confezione è presente anche un bene soggetto ad aliquota ordinaria, l’intera confezione sconta l’aliquota ordinaria.
Conclusioni sul secondo quesito: vassoi di piante vive in vaso
Per il secondo quesito, la risoluzione richiama il numero 20 della parte III della Tabella A, che prevede l’aliquota IVA del 10 per cento per:
- bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vari stati vegetativi;
- altre piante e radici vive, comprese talee e marze;
- fiori e boccioli recisi per mazzi o ornamenti;
- fogliami, foglie, rami, altre parti di piante, erbe, muschi e licheni freschi per mazzi o ornamenti.
La risoluzione richiama anche le Note del Capitolo 6 della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987 e della Nomenclatura combinata vigente, secondo cui il capitolo comprende unicamente i prodotti forniti abitualmente da orticoltori, vivaisti e floricoltori per la piantagione o l’ornamento, con esclusione di patate, cipolle, scalogni, agli e altri prodotti del capitolo 7.
Pertanto, la cessione di vassoi, intesi come unica confezione, composti da piante vive in vaso riconducibili al numero 20 della parte III è soggetta all’aliquota IVA del 10 per cento. Anche in questo caso, se nella stessa confezione sono presenti piante vive in vaso soggette ad aliquote differenti, si applica l’aliquota più elevata.
Indicazione finale di prassi
La risoluzione si chiude disponendo che le Direzioni regionali vigilino affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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