Risoluzione n. 52 del 21/05/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce il codice tributo "6901" per compensare con modello F24 il credito d’imposta riconosciuto alle PMI per le spese di consulenza relative alla quotazione. Richiama i presupposti normativi, le modalità di riconoscimento e utilizzo del credito, i limiti previsti e le istruzioni di compilazione dell’F24.
Istituzione del codice tributo 6901 per il credito d’imposta sulle spese di consulenza per la quotazione delle PMI
Istituzione del codice tributo per il credito d’imposta alle PMI quotande
La risoluzione disciplina l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta previsto per le piccole e medie imprese che sostengono spese di consulenza finalizzate alla quotazione in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. Viene istituito il codice tributo necessario per rendere operativa la compensazione.
Quadro normativo e misura agevolativa
L’agevolazione deriva dall’articolo 1, commi da 89 a 92, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. In base al comma 89, alle PMI definite secondo la raccomandazione 2003/361/CE è riconosciuto, in caso di ottenimento dell’ammissione alla quotazione, un credito d’imposta pari al 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020, con limite massimo di 500.000 euro.
Il comma 90 stabilisce che il credito:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- può essere fruito a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione;
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione e nelle dichiarazioni successive fino a esaurimento;
- non concorre alla formazione del reddito;
- non concorre alla base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità previsto dagli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR;
- non soggiace ai limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007 e all’articolo 34 della legge n. 388/2000.
La misura è soggetta a un plafond complessivo pari a 20 milioni di euro per il 2019 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
Disposizioni attuative del decreto ministeriale 23 aprile 2018
La risoluzione richiama il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 23 aprile 2018, che contiene le disposizioni attuative della misura.
Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto, le PMI interessate devono presentare apposita istanza al Ministero dello Sviluppo Economico nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell’anno successivo.
L’articolo 6, comma 3, prevede che entro i trenta giorni successivi al termine finale per l’invio delle istanze, la Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le PMI del Ministero comunichi alle società il riconoscimento o il diniego dell’agevolazione e, in caso positivo, l’importo spettante.
Modalità di utilizzo del credito in compensazione
L’articolo 7, comma 1, del decreto 23 aprile 2018 stabilisce che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997, a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione del credito.
La compensazione deve avvenire mediante modello F24 trasmesso attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento.
È inoltre previsto che:
- l’importo utilizzato in compensazione non possa eccedere il credito disponibile, pena lo scarto del modello F24;
- il Ministero dello Sviluppo Economico trasmetta all’Agenzia delle Entrate, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo alla comunicazione di concessione, l’elenco delle società beneficiarie con l’indicazione dell’importo spettante a ciascuna.
Codice tributo istituito
Per consentire la compensazione del credito d’imposta, viene istituito il codice tributo:
- 6901 – "Credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI - articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – D.M. 23 aprile 2018".
Compilazione del modello F24
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6901 deve essere indicato nella sezione "Erario":
- nella colonna "importi a credito compensati" quando il credito è utilizzato in compensazione;
- nella colonna "importi a debito versati" nei casi di riversamento del credito.
Il campo "anno di riferimento" deve essere compilato nel formato "AAAA" con l’anno di sostenimento del costo per le spese di consulenza sostenute dalla PMI.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 21 mag 2019Risoluzione n. 51 del 21/05/2019
- Risoluzione · 17 mag 2019Risoluzione n. 50 del 17/05/2019
- Risoluzione · 16 mag 2019Risoluzione n. 49 del 16/05/2019
- Risoluzione · 29 mag 2019Risoluzione n. 53 del 29/05/2019
- Risoluzione · 30 mag 2019Risoluzione n. 54 del 30/05/2019
- Risoluzione · 10 mag 2019Risoluzione n. 48 del 10/05/2019
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →