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Risoluzione

Risoluzione n. 53 del 29/05/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore generale di una fondazione non sono tenuti a indicare nel quadro RW le attività estere della fondazione, perché la nozione di titolare effettivo prevista dalla normativa antiriciclaggio non si estende automaticamente al monitoraggio fiscale.

Titolari di funzioni di direzione e amministrazione di una fondazione e monitoraggio fiscale

Titolari di funzioni di direzione e amministrazione di una fondazione e monitoraggio fiscale

La risoluzione esamina se i soggetti che rivestono funzioni di direzione e amministrazione in una fondazione debbano compilare il quadro RW per gli investimenti e le attività finanziarie estere intestati alla fondazione. Il chiarimento riguarda il rapporto tra disciplina del monitoraggio fiscale e normativa antiriciclaggio, alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

Quesito posto dagli istanti

Tizio e Caio, rispettivamente presidente del consiglio di amministrazione e direttore generale di una fondazione residente, chiedono se siano obbligati a dichiarare nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi le attività finanziarie e gli investimenti detenuti all’estero dalla fondazione. La questione nasce dal fatto che l’art. 4 del d.l. n. 167/1990, come modificato, richiama anche i titolari effettivi individuati secondo la normativa antiriciclaggio.

Posizione sostenuta dai contribuenti

Gli istanti ritengono necessaria un’opera di coordinamento tra le due discipline, poiché il legislatore del 2017 ha modificato sia la normativa antiriciclaggio sia il monitoraggio fiscale. Secondo tale impostazione:

  • il rinvio dell’art. 4, comma 4, del d.l. n. 167/1990 al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate lascerebbe spazio all’adattamento delle nozioni antiriciclaggio;
  • il provvedimento vigente del 18 dicembre 2013 farebbe ancora riferimento alla precedente nozione di titolare effettivo, non comprendente i titolari di funzioni di direzione e amministrazione;
  • ai fini del monitoraggio fiscale sarebbe comunque necessaria una relazione giuridica qualificata tra soggetto obbligato e attività estere, tale da far sì che il dichiarante sia centro di imputazione dei redditi prodotti.

In conclusione, i contribuenti sostengono di non poter essere considerati titolari effettivi degli investimenti e delle attività finanziarie estere della fondazione e, quindi, di non essere obbligati al monitoraggio fiscale.

Quadro normativo richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia ricorda che l’art. 4, comma 1, del d.l. n. 167/1990 impone agli enti non commerciali residenti in Italia di indicare nel quadro RW gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. Lo stesso articolo estende l’obbligo anche ai soggetti che siano titolari effettivi secondo le definizioni contenute nel d.lgs. n. 231/2007.

Viene richiamata anche la circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013, secondo cui sono tenuti alla dichiarazione non solo i possessori formali o i soggetti che hanno disponibilità delle attività, ma anche i titolari effettivi.

Evoluzione della nozione di titolare effettivo

La risoluzione evidenzia che la nozione di titolare effettivo è stata modificata dal d.lgs. n. 90/2017, intervenuto sia sulla normativa antiriciclaggio sia su quella del monitoraggio fiscale. Ai fini fiscali, il rinvio dell’art. 4 del d.l. n. 167/1990 continua a operare verso l’art. 1, comma 2, lett. pp), e l’art. 20 del d.lgs. n. 231/2007.

Secondo l’art. 1, comma 2, lett. pp), è titolare effettivo la persona fisica o le persone fisiche nell’interesse delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita.

Per le persone giuridiche private, l’art. 20 del d.lgs. n. 231/2007 individua cumulativamente come titolari effettivi:

  • i fondatori, ove in vita;
  • i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
  • i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

La nuova definizione è più ampia di quella precedente e non si basa più sulle soglie del 25% del patrimonio o del controllo, che erano rilevanti nella disciplina antiriciclaggio previgente.

Rapporto tra antiriciclaggio e monitoraggio fiscale

L’Agenzia ribadisce che la nozione antiriciclaggio di titolare effettivo non è stata trasposta automaticamente nella disciplina fiscale, ma è stata storicamente adattata alla finalità del monitoraggio. In particolare, la circolare n. 38/E del 2013 aveva già chiarito che, per le entità giuridiche diverse dalle società, non era pertinente al monitoraggio il criterio della “categoria di persone” previsto dalla normativa antiriciclaggio, poiché non consentiva di individuare un soggetto puntualmente obbligato; in tali casi, il quadro RW doveva essere compilato dall’entità stessa, se ne ricorrevano i presupposti.

La risoluzione sottolinea che il monitoraggio fiscale è finalizzato a garantire il corretto adempimento degli obblighi tributari sui redditi derivanti da investimenti e attività estere da parte di soggetti residenti. Per questo devono sussistere una relazione giuridica o di fatto tra soggetto e attività estere, e cioè intestazione, possesso, detenzione, disponibilità o possibilità di movimentazione.

Esclusioni e casi analoghi richiamati

L’Agenzia richiama l’esclusione dell’obbligo di monitoraggio quando il soggetto esercita solo un potere dispositivo in esecuzione di un mandato per conto dell’intestatario. È citato il caso degli amministratori di società di capitali che hanno firma sui conti e possono movimentare capitali, ma non sono beneficiari dei relativi redditi.

Viene richiamato anche il precedente sul trust, in cui la circolare n. 38/E del 2013 ha escluso che la titolarità effettiva possa essere attribuita al trustee, poiché egli amministra i beni segregati nel trust e ne dispone secondo il regolamento o la legge, non nel proprio interesse.

Principio di diritto affermato

Sotto il profilo sistematico, l’Agenzia conclude che la definizione di titolare effettivo prevista dall’art. 20, comma 5, del d.lgs. n. 231/2007, riferita ai titolari di funzioni di direzione e amministrazione, non può essere estesa alla disciplina del monitoraggio fiscale.

Esito del parere

In applicazione di tale principio, l’Agenzia stabilisce che gli istanti, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione e direttore generale della fondazione, non sono tenuti a compilare il quadro RW della propria dichiarazione dei redditi con riferimento alle attività estere della fondazione.

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