Risoluzione n. 54 del 30/05/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce il codice tributo "6895" per consentire ai soggetti finanziatori di compensare con modello F24 il credito d’imposta relativo a interessi e spese di gestione dei finanziamenti concessi ai sensi dell’art. 11, comma 5, del d.l. n. 8/2017. Il documento indica anche le modalità di compilazione dell’F24 e l’uso del medesimo codice per la restituzione di somme in caso di revoca o estinzione anticipata del finanziamento.
Istituzione del codice tributo 6895 per il credito d’imposta sui finanziamenti del Sisma Centro Italia
Istituzione del codice tributo 6895 per il credito d’imposta sui finanziamenti del Sisma Centro Italia
La risoluzione disciplina l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta riconosciuto ai soggetti finanziatori per gli interessi e le spese di gestione relativi ai finanziamenti concessi nell’ambito delle misure per il Sisma Centro Italia. Viene inoltre chiarito come utilizzare lo stesso codice tributo in caso di restituzione di somme per finanziamenti revocati o estinti anticipatamente.
Quadro normativo di riferimento
Il documento richiama l’articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. In particolare:
- il comma 3 prevede che titolari di reddito d’impresa, titolari di reddito di lavoro autonomo ed esercenti attività agricole possano chiedere un finanziamento assistito da garanzia dello Stato per il pagamento dei tributi sospesi e di quelli dovuti in specifici periodi;
- il comma 4 estende la possibilità di chiedere il finanziamento, o l’integrazione dello stesso, per il pagamento dei tributi dovuti dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
- il comma 5 stabilisce che gli interessi sui finanziamenti e le spese strettamente necessarie alla gestione sono corrisposti ai soggetti finanziatori mediante un credito d’imposta di pari importo.
La risoluzione richiama anche le norme che regolano la compensazione e la cedibilità del credito:
- articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l’utilizzo in compensazione;
- articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dei quali viene esclusa l’applicazione dei limiti;
- articolo 43-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 602, e articolo 1260 del codice civile, per la cessione del credito.
Soggetti interessati e finalità
I destinatari della disciplina sono i soggetti finanziatori dei finanziamenti concessi nell’ambito del regime agevolato. Il credito d’imposta riconosciuto loro serve a recuperare:
- gli interessi relativi ai finanziamenti erogati;
- le spese di gestione strettamente necessarie.
Il credito è utilizzabile in compensazione e può essere ceduto; il cessionario lo utilizza alle medesime condizioni applicabili al cedente.
Codice tributo istituito
Per consentire l’utilizzo del credito d’imposta mediante modello F24, la risoluzione istituisce il codice tributo:
- 6895 – "Credito di imposta per il recupero da parte dei soggetti finanziatori degli interessi relativi ai finanziamenti erogati e delle spese di gestione – Sisma Centro Italia – art. 11, c. 5, d.l. 9 febbraio 2017, n. 8".
Modalità di compilazione del modello F24
Per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il codice tributo 6895 deve essere indicato nella Sezione Erario del modello F24, in corrispondenza delle somme esposte nella colonna "importi a credito compensati".
Nel campo "anno di riferimento" va riportato:
- l’anno cui si riferisce, per ciascuna scadenza di rimborso, l’importo degli interessi e delle spese di gestione;
- il formato da utilizzare è "AAAA".
Restituzione di importi per revoca o estinzione anticipata
La risoluzione prevede che il medesimo codice tributo 6895 sia utilizzato anche per la restituzione, da parte dei soggetti finanziatori, degli importi relativi a finanziamenti:
- concessi e successivamente revocati, anche solo parzialmente;
- oggetto di estinzione anticipata.
In questo caso, il codice va esposto nel modello F24 nella colonna "importi a debito versati". Nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l’anno in cui è stato emesso il provvedimento di revoca oppure quello in cui si è verificata la diversa causa di estinzione anticipata, sempre nel formato "AAAA".
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