Risoluzione n. 48 del 10/05/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione ridenomina il codice tributo 6494, già usato per gli studi di settore, per i versamenti IVA integrativi connessi agli ISA. Indica inoltre le modalità di compilazione del modello F24 e precisa che il codice resta utilizzabile anche per gli anni soggetti alla disciplina degli studi di settore.
Ridenominazione del codice tributo 6494 per l’integrazione IVA da ISA
Ridenominazione del codice tributo 6494 per l’integrazione IVA da ISA
La risoluzione interviene sul codice tributo 6494 già istituito per il versamento integrativo dell’IVA tramite modello F24. L’obiettivo è adeguarne la denominazione alla nuova disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), mantenendo al contempo la possibilità di utilizzo per i periodi d’imposta antecedenti soggetti agli studi di settore.
Quadro normativo di riferimento
Il documento richiama:
- la risoluzione n. 89 del 1° giugno 1999 del Ministero delle Finanze, con la quale era stato istituito il codice tributo 6494 denominato "Studi di settore - adeguamento IVA";
- l’articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha istituito gli ISA;
- l’articolo 9-bis, comma 9, che consente ai contribuenti, per i periodi d’imposta in cui si applicano gli indici, di indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA;
- l’articolo 9-bis, comma 10, che prevede l’assenza di sanzioni e interessi se il versamento delle relative imposte avviene entro il termine e con le modalità previste per il saldo delle imposte sui redditi, con possibilità di rateazione ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Finalità dell’integrazione IVA
La risoluzione chiarisce che l’integrazione IVA tramite F24 è dovuta per l’adeguamento del volume d’affari conseguente all’applicazione degli ISA. In questo contesto, il codice tributo 6494 viene mantenuto ma aggiornato nella denominazione.
Nuova denominazione del codice tributo
Il codice tributo "6494" è ridenominato come segue:
- "ISA - Indici sintetici di affidabilità fiscale – integrazione IVA".
Compilazione del modello F24
In sede di versamento, il codice tributo deve essere indicato nel modello F24 con le seguenti modalità:
- nella sezione "Erario";
- esclusivamente nella colonna "importi a debito versati";
- indicando nell’apposito campo "anno di riferimento" l’anno d’imposta cui si riferisce l’integrazione, nel formato "AAAA";
- nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif." vanno inserite le informazioni relative all’eventuale rateazione nel formato "NNRR", dove NN è il numero della rata in pagamento e RR il numero complessivo delle rate;
- in caso di pagamento in un’unica soluzione, il campo va compilato con "0101".
Ambito temporale di utilizzo del codice tributo
La risoluzione precisa infine che il codice tributo 6494 può essere utilizzato anche per il versamento integrativo dell’IVA relativo agli anni d’imposta nei quali era applicabile la previgente disciplina degli studi di settore. Questo consente continuità operativa tra il vecchio regime e quello degli ISA.
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