Sentenza n. 1138/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale ordinario di Catanzaro, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Catanzaro, Sezione lavoro, n. 167 del 13 febbraio 2025. La pronuncia, notificata al Ministero il 15 febbraio 2025 e passata in giudicato il 19 giugno 2025, aveva accertato il diritto della docente al beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la Carta elettronica del docente o strumenti equipollenti, condannando il Ministero ad assegnare la carta e ad accreditarvi l’importo relativo all’anno scolastico 2021/2022. Dedotto il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza e il perdurante inadempimento dell’amministrazione, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione coattiva del giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata all’amministrazione e non era stata eseguita dopo il decorso del termine di centoventi giorni. Ha ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare integrale esecuzione alla sentenza, assegnando alla ricorrente la Carta elettronica del docente o un beneficio equipollente e accreditando l’importo di euro 500,00 per l’anno scolastico 2021/2022, entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, con ulteriori sessanta giorni per l’esecuzione sostitutiva. Le spese dell’eventuale attività commissariale sono state poste a carico dell’amministrazione inadempiente, mentre le spese del giudizio, liquidate in euro 300,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario; nel caso concreto, il perdurante inadempimento dell’amministrazione ha giustificato l’accoglimento della domanda.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e ha costituito la base processuale della decisione.
art. 1 l. 107/2015
È la disposizione richiamata dalla sentenza del giudice ordinario quale fondamento del beneficio economico annuo di euro 500,00 destinato alla formazione e all’aggiornamento del personale docente.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La regola sull’imputazione all’amministrazione inadempiente dei compensi e delle spese dell’attività commissariale, prevista per i giudizi relativi ai decreti decisori emessi ai sensi della medesima legge, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, l. 208/2015
È la disposizione che ha introdotto l’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, richiamato dal TAR per la disciplina delle spese commissariali.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile quando una sentenza del giudice ordinario è passata in giudicato, è stata notificata all’amministrazione e, decorso il termine di moratoria previsto dalla legge, permane l’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo conformativo o patrimoniale imposto dalla pronuncia.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale successiva inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato mediante designazione da parte dell’organo amministrativo competente, purché la sentenza determini il termine e i compiti dell’intervento sostitutivo.
- Le spese e i compensi dell’attività commissariale possono essere posti a carico dell’amministrazione inadempiente; la disciplina prevista per le condanne pecuniarie derivanti da specifiche procedure può essere applicata per analogia ad altre condanne al pagamento di somme di denaro.
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