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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-238/20

Sentenza del Tribunale (Decima Seziona ampliata) del 17 febbraio 2021. — Ryanair DAC contro Commissione europea. — Aiuti di Stato – Mercato del trasporto aereo in Svezia, dalla Svezia e verso la Svezia – Garanzie sui prestiti volte a sostenere le compagnie aeree nell’ambito della pandemia di COVID‑19 – Decisione di non sollevare obiezioni – Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato – Misura destinata a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro – Libera prestazione di servizi – Parità di trattamento – Proporzionalità – Criterio del possesso di una licenza rilasciata dalle autorità svedesi – Assenza di bilanciamento tra gli effetti benefici dell’aiuto e i suoi effetti negativi sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza non falsata – Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE – Ratio legis – Obbligo di motivazione. — Causa T-238/20

Giurisprudenza europea62020TJ0238

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Ryanair contro la decisione con cui la Commissione aveva autorizzato il regime svedese di garanzie sui prestiti per le compagnie aeree colpite dalla pandemia. Ha ritenuto legittima la limitazione ai vettori titolari di licenza svedese, in quanto collegata alla connettività della Svezia e al controllo esercitabile dalle autorità nazionali. Ha inoltre escluso che l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE imponga un bilanciamento tra effetti positivi e negativi dell’aiuto, e ha giudicato sufficiente la motivazione della decisione.

Aiuti di Stato svedesi per garanzie sui prestiti alle compagnie aeree durante la pandemia di COVID-19: legittimità della limitazione ai vettori titolari di licenza svedese e assenza di obbligo di bilanciamento ex articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE.

La questione giuridica

Se la decisione della Commissione che dichiara compatibile con il mercato interno un regime svedese di garanzie sui prestiti, riservato alle compagnie aeree titolari di licenza svedese e non operanti principalmente voli charter, violi: i) il principio di non discriminazione in base alla nazionalità e la libera prestazione dei servizi; ii) il principio di proporzionalità; iii) l’obbligo di bilanciare gli effetti positivi e negativi dell’aiuto; iv) l’obbligo di motivazione; e se la Commissione dovesse aver avviato il procedimento formale per seri dubbi sulla compatibilità della misura.

Principio di diritto

Il Tribunale ha confermato che, nell’ambito dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, la Commissione può dichiarare compatibile un regime di aiuti destinato a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro anche se riservato alle compagnie aeree titolari di licenza rilasciata da tale Stato, purché il criterio selezionato sia idoneo e proporzionato rispetto all’obiettivo perseguito. In tale ipotesi non occorre un bilanciamento autonomo tra effetti positivi e negativi dell’aiuto sulle condizioni degli scambi e sulla concorrenza, e il criterio della licenza nazionale, collegato al principale centro di attività e al controllo delle autorità nazionali ex regolamento n. 1008/2008, non viola di per sé né l’articolo 18 TFUE né la libera prestazione dei servizi nel settore dei trasporti aerei. La Commissione ha inoltre fornito una motivazione sufficiente e non era tenuta ad avviare il procedimento formale in assenza di seri dubbi emersi dall’esame preliminare.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
  • Articolo 18 TFUE
  • Articolo 56 TFUE
  • Articolo 58, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 100, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 296, secondo comma, TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1008/2008
  • Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19

Aiuti di Stato svedesi per garanzie sui prestiti alle compagnie aeree durante la pandemia di COVID-19

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Ryanair DAC contro la decisione della Commissione che, nell’ambito del quadro temporaneo COVID-19, ha ritenuto compatibile con il mercato interno un regime svedese di garanzie statali sui prestiti a favore di alcune compagnie aeree. Il Tribunale, in formazione ampliata e con procedimento accelerato, ha respinto integralmente il ricorso.

Fatti e contenuto della misura

La Svezia aveva notificato un regime di aiuti consistente in garanzie su prestiti fino a 5 miliardi di SEK per compagnie aeree titolari, al 1° gennaio 2020, di una licenza rilasciata dalle autorità svedesi ai sensi del regolamento (CE) n. 1008/2008, esclusi i vettori la cui attività principale consisteva in voli charter. La misura mirava a preservare la liquidità delle compagnie aeree importanti per la connettività della Svezia e a fronteggiare il grave turbamento dell’economia causato dalla pandemia.

Decisione della Commissione

La Commissione ha qualificato la misura come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ma l’ha ritenuta compatibile con il mercato interno sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e del quadro temporaneo. Ha valorizzato il legame tra licenza svedese, principale centro di attività e controllo finanziario delle autorità svedesi, nonché il ruolo delle compagnie beneficiarie nella connettività del territorio.

Primo motivo: non discriminazione, parità di trattamento e libera prestazione dei servizi

Il Tribunale ha osservato che il criterio della licenza svedese implica che il principale centro di attività del vettore si trovi in Svezia e che ciò crea un legame stabile con l’economia nazionale. Ha rilevato che il trattamento differenziato tra compagnie con licenza svedese e compagnie con licenza di altri Stati membri è giustificato dalla base giuridica dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, purché la misura sia necessaria e proporzionata.

Quanto alla libera prestazione dei servizi, il Tribunale ha ricordato che, nel settore dei trasporti, l’articolo 56 TFUE non si applica direttamente e che la disciplina rilevante è quella specifica del titolo sui trasporti e del regolamento n. 1008/2008. In ogni caso, Ryanair non aveva dimostrato che l’esclusione dal regime fosse tale da dissuadere concretamente le prestazioni di servizi da e verso la Svezia.

Necessità e proporzionalità della misura

Il Tribunale ha ritenuto che il criterio della licenza svedese fosse adeguato a garantire una presenza stabile dei beneficiari sul territorio, consentendo alle autorità svedesi di esercitare un controllo finanziario effettivo. Ha anche sottolineato che la misura era calibrata sulle esigenze di connettività del Paese, considerando traffico passeggeri e merci, collegamenti interni e internazionali, oltre al fatto che il mercato svedese era stato fortemente colpito dal crollo del traffico aereo durante la pandemia.

Ha respinto l’argomento della ricorrente secondo cui si sarebbero potuti adottare criteri alternativi, come quote di mercato o numero di passeggeri, ricordando che la Commissione e lo Stato membro non sono tenuti a dimostrare in astratto l’inesistenza di ogni misura ipotizzabile migliore.

Secondo motivo: assenza di bilanciamento degli effetti dell’aiuto

Il Tribunale ha affermato che l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE non impone alla Commissione di bilanciare gli effetti positivi dell’aiuto con i suoi effetti negativi sugli scambi e sulla concorrenza. Tale bilanciamento è richiesto, semmai, in altri contesti, come quello dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Per gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro, se le condizioni della disposizione sono soddisfatte, la compatibilità con il mercato interno si presume.

Quarto motivo: obbligo di motivazione

Il Tribunale ha ritenuto che la decisione impugnata fosse sufficientemente motivata ai sensi dell’articolo 296, secondo comma, TFUE. Ha considerato il contesto di estrema urgenza e il fatto che la Commissione avesse adottato la decisione entro otto giorni dalla notifica. Le spiegazioni contenute nella decisione consentivano di comprendere il ragionamento seguito, in particolare sull’obiettivo di mantenere la connettività della Svezia e sulla necessità dei criteri di ammissibilità.

Terzo motivo: diritti procedurali e procedimento formale

Il Tribunale ha ritenuto il terzo motivo sostanzialmente privo di autonomia, poiché i primi due motivi erano stati esaminati nel merito e Ryanair non aveva allegato elementi specifici idonei a dimostrare l’esistenza di seri dubbi tali da imporre l’apertura del procedimento di indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

Dispositivo e rilievo pratico

Il ricorso è stato respinto integralmente. La sentenza conferma un’impostazione molto deferente verso la Commissione nei casi di aiuti di Stato adottati in risposta alla pandemia, soprattutto quando la misura è costruita intorno a un legame territoriale oggettivo e ad esigenze di controllo amministrativo e finanziario dello Stato membro concedente.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statotrasporto aereopandemia covid-19libera prestazione dei serviziobbligo di motivazione

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