Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38784/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di semilibertà ex art. 50 O.P. e aveva rigettato le richieste di affidamento in prova ai servizi sociali e di detenzione domiciliare ex artt. 47 e 47-ter O.P. Il ricorso denunciava, in particolare, la mancata considerazione di documentazione aggiornata (relazione di sintesi UEPE di novembre 2021 e relazione comportamentale dell'11/1/2022), nonché la violazione del principio di risocializzazione e l'esistenza dei presupposti per le misure alternative (buona condotta, diploma conseguito in carcere, iscrizione universitaria e disponibilità della moglie ad accoglierlo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i documenti richiamati non fossero in atti al momento della decisione del Tribunale di Sorveglianza e quindi non è configurabile una omissione consapevole nell'esame; ha confermato la legittimità della motivazione del Tribunale fondata sulla necessitaà di un ulteriore periodo di osservazione e di progressività nell'ammissione ai benefici penitenziari. Ha inoltre condiviso la motivazione sul mancato allegato di attività lavorative/risocializzanti per la semilibertà. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 50 O.P.

    Riferito alla disciplina della semilibertà: l'ammissione richiede l'indicazione di attività lavorative o risocializzanti concrete; in mancanza il giudice può dichiarare l'istanza inammissibile.

  • artt. 47 e 47-ter O.P.

    Norme sulle misure alternative (affidamento in prova, detenzione domiciliare): per il giudizio prognostico non è richiesta la prova di una completa revisione critica del passato, ma che tale processo sia almeno avviato; il Tribunale valuta reato, precedenti, condotta carceraria, indagine socio-familiare e ogni elemento che induca a ritenere la proficuità della misura; può legittimamente richiedere un periodo ulteriore di osservazione e sperimentazione premiale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile, salvo assenza di profili di colpa; la Corte ha ritenuto non sussistente tale assenza di colpa nel caso concreto.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186/2000

    Riferimento giurisprudenziale richiamato per il principio secondo cui la condanna alle spese e il pagamento alla cassa delle ammende possono essere disposte se non risulta l'assenza di colpa nell'impugnazione; la Cassazione applica tale principio nella determinazione delle sanzioni pecuniarie.

Massime di principio

  • La richiesta di semilibertà richiede la produzione e l'allegazione di concrete attività lavorative o risocializzanti; in mancanza il giudice può dichiarare l'istanza inammissibile.
  • Per le misure alternative (affidamento in prova, detenzione domiciliare) non è necessario dimostrare una completa revisione critica del passato: è sufficiente che il processo di revisione sia iniziato e che gli elementi disponibili indichino una prospettiva risocializzante.
  • Il Tribunale di Sorveglianza può legittimamente richiedere un ulteriore periodo di osservazione o esperimenti premiali prima di concedere benefici, soprattutto quando il reato e il contesto indicano un rischio residuo di recidiva.
  • Documenti formati in altra sede e depositati tardivamente potrebbero non essere considerati se non acquisiti agli atti prima della decisione; chi chiede la misura deve curare tempestiva acquisizione e allegazione delle relazioni aggiornate (UEPE, relazioni comportamentali).
  • La negativa decisione è reiterabile: l'interessato può riproporre l'istanza qualora nel frattempo emerghino elementi di ulteriore meritevolezza.
  • Chi propone ricorso privo di fondamento o inammissibile può essere condannato al pagamento delle spese e a somme alla cassa delle ammende, salvo dimostrazione di assenza di colpa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.