Cassazione Penale, Sentenza n. 38784/2022 del 13/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di semilibertà ex art. 50 O.P. e aveva rigettato le richieste di affidamento in prova ai servizi sociali e di detenzione domiciliare ex artt. 47 e 47-ter O.P. Il ricorso denunciava, in particolare, la mancata considerazione di documentazione aggiornata (relazione di sintesi UEPE di novembre 2021 e relazione comportamentale dell'11/1/2022), nonché la violazione del principio di risocializzazione e l'esistenza dei presupposti per le misure alternative (buona condotta, diploma conseguito in carcere, iscrizione universitaria e disponibilità della moglie ad accoglierlo).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i documenti richiamati non fossero in atti al momento della decisione del Tribunale di Sorveglianza e quindi non è configurabile una omissione consapevole nell'esame; ha confermato la legittimità della motivazione del Tribunale fondata sulla necessitaà di un ulteriore periodo di osservazione e di progressività nell'ammissione ai benefici penitenziari. Ha inoltre condiviso la motivazione sul mancato allegato di attività lavorative/risocializzanti per la semilibertà. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 50 O.P.
Riferito alla disciplina della semilibertà: l'ammissione richiede l'indicazione di attività lavorative o risocializzanti concrete; in mancanza il giudice può dichiarare l'istanza inammissibile.
artt. 47 e 47-ter O.P.
Norme sulle misure alternative (affidamento in prova, detenzione domiciliare): per il giudizio prognostico non è richiesta la prova di una completa revisione critica del passato, ma che tale processo sia almeno avviato; il Tribunale valuta reato, precedenti, condotta carceraria, indagine socio-familiare e ogni elemento che induca a ritenere la proficuità della misura; può legittimamente richiedere un periodo ulteriore di osservazione e sperimentazione premiale.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile, salvo assenza di profili di colpa; la Corte ha ritenuto non sussistente tale assenza di colpa nel caso concreto.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186/2000
Riferimento giurisprudenziale richiamato per il principio secondo cui la condanna alle spese e il pagamento alla cassa delle ammende possono essere disposte se non risulta l'assenza di colpa nell'impugnazione; la Cassazione applica tale principio nella determinazione delle sanzioni pecuniarie.
Massime di principio
- La richiesta di semilibertà richiede la produzione e l'allegazione di concrete attività lavorative o risocializzanti; in mancanza il giudice può dichiarare l'istanza inammissibile.
- Per le misure alternative (affidamento in prova, detenzione domiciliare) non è necessario dimostrare una completa revisione critica del passato: è sufficiente che il processo di revisione sia iniziato e che gli elementi disponibili indichino una prospettiva risocializzante.
- Il Tribunale di Sorveglianza può legittimamente richiedere un ulteriore periodo di osservazione o esperimenti premiali prima di concedere benefici, soprattutto quando il reato e il contesto indicano un rischio residuo di recidiva.
- Documenti formati in altra sede e depositati tardivamente potrebbero non essere considerati se non acquisiti agli atti prima della decisione; chi chiede la misura deve curare tempestiva acquisizione e allegazione delle relazioni aggiornate (UEPE, relazioni comportamentali).
- La negativa decisione è reiterabile: l'interessato può riproporre l'istanza qualora nel frattempo emerghino elementi di ulteriore meritevolezza.
- Chi propone ricorso privo di fondamento o inammissibile può essere condannato al pagamento delle spese e a somme alla cassa delle ammende, salvo dimostrazione di assenza di colpa.
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