Sentenza del 22/06/2015 n. 2758 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - Autoscuole - Incasso rilascio patenti - Correttezza scritture contabili - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’accertamento è stato ritenuto illegittimo e quindi annullato, perché l’Amministrazione non aveva fornito elementi probatori sufficienti per superare la presunzione di attendibilità della contabilità regolare e dei ricavi dichiarati congrui agli Studi di Settore.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’ufficio aveva determinato induttivamente il reddito dell’autoscuola, ritenendo presumibilmente non attendibili gli incassi dichiarati per il rilascio delle patenti. Tuttavia, la contabilità risultava regolarmente tenuta e i ricavi dichiarati erano congrui rispetto agli Studi di Settore. L’analisi induttiva poteva al più alimentare un sospetto, ma non era supportata da indizi concreti, certi e concordanti idonei a dimostrare l’inattendibilità delle scritture contabili.
Norme richiamate
Norme in materia di accertamento induttivo del reddito
L’accertamento induttivo non può fondarsi su mere supposizioni o su un semplice sospetto: occorrono elementi concreti, certi e concordanti che rendano inattendibili le scritture contabili.
Studi di Settore
La congruità dei ricavi rispetto agli Studi di Settore costituisce un elemento favorevole al contribuente e, unitamente alla regolarità della contabilità, ostacola il ricorso a una ricostruzione induttiva priva di ulteriori riscontri.
Massime di principio
- La contabilità formalmente corretta non impedisce in assoluto un accertamento induttivo, ma l’Amministrazione deve dimostrare con elementi specifici e convergenti che essa sia sostanzialmente inattendibile.
- Una ricostruzione basata soltanto su presunzioni generiche, stime astratte o anomalie non corroborate da dati concreti non è sufficiente per rettificare il reddito dichiarato.
- La congruità dei ricavi rispetto agli Studi di Settore rafforza la posizione del contribuente, soprattutto quando non emergano ulteriori irregolarità contabili o elementi oggettivi di evasione.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe conservare la documentazione contabile e gestionale idonea a dimostrare la correttezza degli incassi dichiarati e contestare l’assenza di indizi concreti, certi e concordanti.
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