Cassazione Penale, Sentenza n. 29182/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva confermato l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (traffico di stupefacenti). Le indagini, partite dall'arresto di Francesco Bova e dall'analisi di intercettazioni e chat whatsapp denominate "i cannabinoidi", avevano ricostruito una struttura associativa dedita allo spaccio; Vescio era individuato come pusher al servizio dei vertici. Il ricorso proponeva due motivi: (1) contestazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che gli elementi fossero episodici, ambigui e privi di sequestri/connessioni economiche dirette; incertezza sull'identificazione del "Fabiuzzo" e scarsa rilevanza delle immagini di videosorveglianza; (2) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, invocando il lungo intervallo di tempo dai fatti e la detenzione attuale del ricorrente con fine pena fissato al 10/01/2026.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che il ricorso tentasse una diversa valutazione del compendio indiziario già compiuta dal giudice di merito, richiedendo un sindacato non consentito in cassazione salvo che non emerga violazione di norme o manifesta illogicità; ha confermato la legittima valutazione delle intercettazioni e degli incontri come indizi logici della qualità di pusher e della collocazione territoriale dell'attività di spaccio. Sul secondo motivo ha richiamato la "doppia presunzione" di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. (sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza della misura massima) che può essere superata solo con prova della rottura dei legami con l'organizzazione; ha ritenuto irrilevante il tempo trascorso e lo stato di carcerazione per altra causa, in assenza di elementi idonei a vincere la presunzione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Richiamato come norma procedurale in ordine al rito/ordinanza impugnata; non oggetto di specifica interpretazione sentenziale oltre a confermarne l'uso procedurale
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma penale che disciplina il reato relativo agli stupefacenti; la contestazione del reato ha attivato le indagini e giustificato la misura cautelare contestata
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato in tema di gravità indiziaria: la Corte ricorda che l'insussistenza dei gravi indizi è sindacabile in cassazione solo se connessa a violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Applicata la "doppia presunzione" di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare per i reati ex art. 74 DPR 309/90; la presunzione può essere superata solo con prova positiva della rescissione dei legami con l'organizzazione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità, applicata per la determinazione della sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione contro misure cautelari non può limitarsi a richiedere una diversa valutazione dei fatti: è necessario individuare violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione per superare il filtro di ammissibilità
- L'interpretazione di intercettazioni e linguaggio cifrato costituisce valutazione di fatto riservata al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo se illogica o irragionevole
- Quando è contestato un reato soggetto alla "doppia presunzione" dell'art. 275, comma 3, c.p.p. (es. traffico di stupefacenti), grava sull'indagato l'onere probatorio per dimostrare la cessazione dei legami con l'organizzazione per vincere la presunzione di esigenze cautelari
- La mera detenzione per altra causa o il decorso del tempo non sono, di per sé, idonei a escludere le esigenze cautelari se non vi sono elementi concreti che dimostrino la perdita del pericolo di reiterazione
- Per contestare efficacemente una misura cautelare fondata su un compendio indiziario occorre produrre elementi che dimostrino errori di diritto, vizio logico della motivazione o fatti nuovi idonei a rompere la catena indiziaria
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