Cassazione Penale, Sentenza n. 8853/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva disposto la consegna di Eris Krakulli alle autorità tedesche in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Berlino per una pena di 3 anni inflitta per possesso e traffico illecito di sostanze stupefacenti. Il ricorrente deduceva che la Corte di appello avrebbe erroneamente rigettato la richiesta di esecuzione della pena in Italia per difetto di elementi comprovanti il "radicamento" e la residenza/dimora continuativa di almeno cinque anni in Italia, fornendo come prova una dichiarazione della moglie disponibile ad ospitarlo e una dichiarazione di disponibilità di una società ad assumerlo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello aveva correttamente valutato l'insufficienza delle prove relative alla dimora continuativa quinquennale: il ricorrente stesso aveva dichiarato di risiedere in Italia da circa due anni, la sola dichiarazione della moglie di ospitarlo e una prospettiva di lavoro non comprovata non sono idonee a dimostrare il legittimo ed effettivo radicamento richiesto dall'art. 18-bis, comma 2, I. n. 69/2005. È stata inoltre sottolineata l'irrilevanza delle inesattezze formali nell'indicazione del luogo di ospitalità rispetto al requisito dei cinque anni. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 18-bis, comma 2, I. n. 69 del 2005
«quando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, la Corte di appello può rifiutare la consegna del cittadino italiano o di persona che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, sempre che disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno»
La norma consente un rifiuto discrezionale della consegna se la persona è cittadino italiano o vi risiede/dimora legittimamente e in modo effettivo da almeno cinque anni e se l'esecuzione della pena può avvenire in Italia secondo la legge interna. Richiede prove concrete del radicamento quinquennale.
art. 18-bis, comma 2-bis, I. n. 69 del 2005
«la sentenza è nulla se non contiene la specifica indicazione degli elementi di cui al primo periodo e dei relativi criteri di valutazione»
La sentenza di rifiuto deve motivare specificando gli elementi considerati per verificare la residenza/dimora e i criteri adottati; l'assenza di tale specificazione comporta nullità della sentenza.
Massime di principio
- Per ottenere l'esecuzione della pena in Italia ai sensi dell'art. 18-bis, comma 2, è necessario provare una residenza o dimora legittima ed effettiva, continuativa per almeno cinque anni: semplici dichiarazioni o offerte di lavoro future sono generalmente insufficienti.
- La prova del radicamento quinquennale richiede documentazione concreta e anteriore alla data di arresto: certificati di residenza, iscrizioni anagrafiche, contratti di lavoro antecedenti, versamenti contributivi, dichiarazioni fiscali, bollette o altri elementi che attestino la continuità della dimora.
- La Corte valutarà non solo la presenza di singoli atti formali ma la coerenza complessiva degli elementi di fatto che dimostrino il relativo "legittimo ed effettivo" radicamento.
- Le dichiarazioni di disponibilità di terzi (es. moglie che ospita) e proposte di impiego non comprovate non sostituiscono prove di effettiva residenza quinquennale.
- La sentenza deve contenere la specifica indicazione degli elementi esaminati e dei criteri di valutazione (obbligo motivazionale ai sensi del comma 2-bis); la mancanza di motivazione puntuale può portare alla nullità.
- In sede di impugnazione è fondamentale focalizzare i motivi sul punto centrale (es. contestare direttamente la valutazione probatoria sulla residenza quinquennale) e presentare elementi probatori già raccolti in primo grado; la mera censura formale o la produzione di elementi irrilevanti espone al rischio di inammissibilità del ricorso.
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