Sentenza n. 10815/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio sulla richiesta di conversione del permesso di soggiorno da permesso speciale a permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto un’azione avverso il silenzio serbato dal Ministero dell’Interno e dalla Questura di Roma sulla richiesta di conversione del proprio permesso di soggiorno da permesso speciale a permesso per lavoro subordinato. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha riferito che, in data 5 giugno 2026, l’Ufficio immigrazione della Questura di Roma gli aveva comunicato la valutazione positiva ai fini del rilascio del permesso di soggiorno richiesto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la comunicazione della valutazione positiva da parte dell’Ufficio immigrazione aveva fatto venir meno l’interesse del ricorrente alla decisione sull’azione contro il silenzio. La controversia è stata definita in rito ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, c.p.a. Le spese di giudizio sono state compensate per giusti motivi, in ragione della definizione processuale della controversia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
La disposizione è stata applicata per dichiarare l’improcedibilità del ricorso a seguito della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
La disposizione è stata richiamata nel definire in rito il giudizio, in considerazione del venir meno dell’interesse alla decisione sull’azione avverso il silenzio.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta una condotta o comunica un esito istruttorio positivo idoneo a superare la situazione di inerzia oggetto della domanda.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata quando l’amministrazione abbia posto in essere attività procedimentali concretamente satisfattive rispetto all’interesse perseguito con l’azione contro il silenzio, anche se il giudizio è definito senza una pronuncia sulla fondatezza originaria dell’inerzia.
- In caso di definizione in rito per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare le spese di giudizio in presenza di giusti motivi, valutati in relazione all’esito processuale della controversia.
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