Sentenza n. 989/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero a riconoscere per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023 la somma complessiva di 2.500 euro mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero. Il titolo giudiziale imponeva all’Amministrazione di corrispondere complessivamente 2.500 euro mediante l’assegnazione della carta elettronica prevista per la formazione e l’aggiornamento dei docenti. A fronte dell’inadempimento, la ricorrente ha chiesto di ordinare al Ministero l’esecuzione del giudicato, di nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e di condannare l’Amministrazione alle spese di giudizio. Il Ministero si è costituito, ma non ha adeguatamente contrastato la pretesa documentata.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l’inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all’Amministrazione di adempiere entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, pagando le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli ulteriori accessori dovuti, gli oneri di registrazione, le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nel provvedimento e gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito: l’ammontare effettivamente dovuto deve essere determinato in base al giudicato, alle norme applicabili e agli eventuali pagamenti parziali; i conteggi della creditrice relativi a capitale e interessi non vincolano quindi l’Amministrazione. Ha rilevato inoltre che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali prima dell’esecuzione coattiva. Per il caso di persistente inerzia è stato nominato commissario ad acta il dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire nei successivi 120 giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l’azione di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro
Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’avvio dell’azione di recupero coattivo nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici.
artt. 1282 e 1283 c.c.
Impongono di determinare capitale e interessi secondo i parametri legali applicabili; i conteggi del creditore non vincolano l’Amministrazione quanto a misura e decorrenza degli interessi.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del richiamo alla disciplina del codice di procedura civile sulla distrazione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro non ha natura costitutiva del credito, ma è funzionale a renderne effettivo il soddisfacimento; la misura del credito deve essere ricavata dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali.
- Nel giudizio di ottemperanza, i conteggi prodotti dal creditore non vincolano l’amministrazione quanto all’ammontare del capitale residuo e degli interessi: l’importo dovuto deve essere definitivamente verificato secondo il titolo esecutivo e i criteri legali relativi a misura e decorrenza degli interessi.
- L’azione di ottemperanza per il pagamento di somme nei confronti di un’amministrazione statale può essere esercitata dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996.
- Accertata l’inottemperanza, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a operare, su istanza del creditore, in caso di persistente inerzia.
- Quando l’incarico di commissario ad acta è affidato a un dirigente pubblico le cui funzioni istituzionali sono attinenti alla gestione della spesa oggetto dell’ottemperanza, non è dovuto uno specifico compenso per l’attività commissariale.
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