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Sentenza

Sentenza n. 15342/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'annullamento - delle determinazioni di cui al Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario ad Acta 10 dicembre 2019, n. U00498, pubblicato sul supplemento n. 1 al B.U.R.L. n. 103 del 24/12/2019, recante la “Definizione del livello massimo di finanziamento delle funzioni assistenziali-ospedaliere, ai sensi dell'art. 8-sexies, comma 2, del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. per l'anno 2019”, nella parte in cui quantificano erroneamente il finanziamento dei maggiori costi per la terapia intensiva coronarica sostenuti dalla ricorrente; - ove occorra, della nota della Direzione regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria – Area remunerazione, budget e contratti, prot. n. 1009989 dell'11/12/2019, con la quale sono state riscontrate le osservazioni presentate dalla ricorrente nel procedimento di definizione del finanziamento delle funzioni assistenziali; - della nota della Direzione regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria – Area remunerazione, budget e contratti, prot. n. 902606 dell'8/11/2019, recante la comunicazione di avvio del procedimento per la definizione del livello massimo di finanziamento delle funzioni assistenziali-ospedaliere per l'anno 2019 e della bozza di decreto con i relativi allegati; - ove occorra, del Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario ad Acta 24 aprile 2019, n. U00151, recante la definizione del livello di finanziamento per le strutture private accreditate per l'anno 2019; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o collegato a quelli impugnati;

Giustizia amministrativa202004058

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto commissariale che definisce, per il 2019, il livello massimo di finanziamento delle funzioni assistenziali ospedaliere, nella parte relativa alla quantificazione del finanziamento dei maggiori costi per la terapia intensiva coronarica; atti istruttori e presupposti collegati

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La struttura sanitaria privata accreditata ha impugnato il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Commissario ad acta, del 10 dicembre 2019, n. U00498, lamentando che fosse stato quantificato erroneamente il finanziamento dei maggiori costi sostenuti per la terapia intensiva coronarica. Ha inoltre impugnato, ove occorrenti, la nota regionale dell’11 dicembre 2019 che aveva riscontrato le sue osservazioni, la comunicazione di avvio del procedimento e la bozza di decreto dell’8 novembre 2019, nonché il decreto del 24 aprile 2019, n. U00151. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili e chiesto l’annullamento degli atti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio in seguito alla rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente e notificata alle altre parti. Ha richiamato l’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. e il principio dispositivo del processo amministrativo, rilevando che la rinuncia era stata formulata nelle modalità prescritte dall’art. 84 c.p.a. Non ha esaminato nel merito le censure relative alla quantificazione del finanziamento. Le spese di lite sono state compensate per eccezionali ragioni, tenuto conto della definizione in rito e della natura dei contrapposti interessi.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Ritenuto che il presente giudizio si sia estinto ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lett. c), c.p.a. in seguito alla dichiarazione di rinuncia al ricorso della parte ricorrente, tenuto anche conto del principio dispositivo che informa il processo amministrativo.

    La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio, in coerenza con il principio dispositivo del processo amministrativo.

  • art. 84 c.p.a.

    Tale dichiarazione di rinuncia, infatti, non solo è stata depositata in atti, ma è anche stata debitamente notificata alle altre parti del giudizio in ossequio a quanto sancito dall’articolo 84 c.p.a.

    La rinuncia è stata ritenuta idonea a determinare l’estinzione perché depositata e notificata alle altre parti del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, quando depositata e notificata alle altre parti secondo le modalità previste dall’art. 84 c.p.a., determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., in applicazione del principio dispositivo.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàAccreditamento e convenzionamento
RamiProcesso amministrativoSanità

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