Sentenza del 10/02/2016 n. 2630 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sostenendo la violazione degli artt. 17, 19 e 21 del D.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c. La controversia riguardava fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti: le cessioni erano realmente avvenute, ma il soggetto formalmente indicato come cedente non coincideva con quello effettivo. La CTR aveva ritenuto insufficiente la prova della partecipazione consapevole del contribuente alla frode e dell'esistenza di un suo vantaggio fiscale. L'Agenzia ha contestato tale impostazione, sostenendo che, ai fini del diniego della detrazione IVA, è sufficiente dimostrare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando la diligenza esigibile da un operatore accorto, che l'operazione si inseriva in un'evasione a monte.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il giudice di rinvio dovrà verificare non solo se il contribuente conoscesse effettivamente la frode, ma anche se, in base agli elementi oggettivi e alla diligenza richiesta dalle circostanze, avrebbe dovuto conoscerla. La mancanza di un vantaggio fiscale personale non esclude il diniego della detrazione IVA. La Cassazione non ha quindi definito definitivamente la debenza delle imposte, ma ha stabilito i criteri da applicare nel nuovo giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, artt. 17, 19 e 21
Le disposizioni disciplinano, rispettivamente, il soggetto debitore dell'IVA, il diritto alla detrazione e gli elementi della fattura. In presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, la detrazione può essere negata quando il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione era inserita in una frode.
Art. 2697 c.c.
L'amministrazione deve provare, mediante elementi oggettivi, l'esistenza dell'operazione fraudolenta e la conoscenza effettiva o conoscibilità della frode da parte del contribuente. Una volta forniti tali elementi, il contribuente deve dimostrare di non essere stato nella situazione concreta di conoscere o riconoscere l'illecito.
Art. 360 c.p.c., n. 3
Consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; tale vizio è stato dedotto dall'Agenzia delle Entrate.
Corte di giustizia dell'Unione europea, cause riunite C-80/11 e C-142/11, 21 giugno 2012
Va negato il beneficio del diritto a detrazione dell'IVA ove sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che il soggetto passivo ... sapeva o avrebbe dovuto sapere che tale operazione si iscriveva in un'evasione.
Il diritto alla detrazione è escluso non solo in caso di partecipazione consapevole alla frode, ma anche quando un operatore diligente avrebbe dovuto riconoscere, sulla base delle circostanze, il rischio di evasione. Non è tuttavia lecito imporre controlli generali e sistematici su tutti i fornitori, estranei alla normale diligenza professionale.
Cass. n. 23560/2012
In caso di contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti, l'amministrazione deve provare con elementi oggettivi che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si inseriva in un'evasione commessa dal fornitore o da altro operatore a monte.
Cass. n. 20059/2014
Il contribuente può contrastare la contestazione dimostrando di non trovarsi in una situazione oggettiva di conoscibilità delle operazioni fraudolente pregresse oppure di non aver potuto, nonostante la capacità cognitiva adeguata alla propria attività, superare l'ignoranza del carattere fraudolento.
Cass. n. 7672/2012 e Cass. n. 6378/2006
La detrazione IVA non spetta per fatture relative a operazioni inesistenti anche solo soggettivamente, perché la falsa indicazione di uno dei soggetti del rapporto determina l'evasione dell'imposta relativa alla diversa operazione effettivamente compiuta.
Massime di principio
- Per negare la detrazione IVA in caso di operazione soggettivamente inesistente, l'amministrazione deve provare con elementi oggettivi sia l'inesattezza dell'identità del soggetto nell'operazione sia la conoscenza effettiva o la conoscibilità della frode da parte del contribuente.
- Non è indispensabile dimostrare che il contribuente abbia tratto un vantaggio fiscale personale o abbia partecipato attivamente all'accordo fraudolento: è sufficiente che sapesse o, secondo la diligenza normalmente esigibile da un operatore accorto, avrebbe dovuto sapere della frode.
- Il contribuente non è obbligato a svolgere controlli generali e sistematici sui propri fornitori, ma deve adottare verifiche ragionevoli quando esistono indicatori concreti di anomalia o irregolarità.
- La valutazione deve essere concreta e riferita alle circostanze del caso, considerando il settore di attività, i rapporti commerciali, i prezzi, le modalità di pagamento, la documentazione e ogni altro indizio disponibile.
- La mera effettiva consegna dei beni o svolgimento del servizio non garantisce la detrazione: anche un'operazione economicamente reale può essere fiscalmente inesistente sotto il profilo soggettivo.
- Nel giudizio, l'amministrazione deve prima fornire gli elementi indiziari della frode e della conoscibilità; successivamente il contribuente deve dimostrare di aver agito con la necessaria diligenza o di non aver potuto ragionevolmente conoscere l'illecito.
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