Cassazione Penale, Sentenza n. 31507/2026 del 17/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una donna giudicata responsabile dell'omicidio del proprio figlio di due anni, precipitato dal sesto piano di un edificio a Livorno nella notte tra il 16 e il 17 agosto 2023. In primo grado la Corte di assise aveva ritenuto integrato l'omicidio volontario, escludendo la premeditazione ma riconoscendo il vizio parziale di mente ex art. 89 c.p. come prevalente sull'aggravante del rapporto di filiazione; la Corte di assise di appello aveva poi ridotto la pena da venti a diciannove anni di reclusione. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: 1) vizio di motivazione per il diniego di rinnovazione dell'istruttoria e di nuova perizia psichiatrica, sostenendo che la Corte territoriale avesse trascurato la consulenza tecnica di parte, travisando per omissione il suo contenuto e motivando in modo illogico sulla persistenza della capacità di intendere e di volere; 2) vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza del dolo, sostenendo che il fatto potesse al più essere ricostruito come accidentale o colposo e che gli indizi valorizzati dai giudici di merito non consentissero di superare il ragionevole dubbio sull'elemento soggettivo; 3) omesso riconoscimento delle attenuanti generiche e riduzione ritenuta insufficiente della diminuente per vizio parziale di mente ex art. 89 c.p. Il Procuratore generale e le parti civili hanno chiesto il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla rinnovazione dell'istruttoria e sulla valutazione psichiatrica, osservando che il giudice di merito può negare una nuova perizia quando la decisione sia sorretta da motivazione congrua e quando il quadro probatorio sia già completo. Ha giudicato infondata anche la censura sulla qualificazione dolosa del fatto, rilevando che i giudici di merito avevano logicamente escluso la caduta accidentale e ricostruito un'azione volontaria di lancio del minore dal sesto piano. Quanto alle attenuanti generiche, ha confermato che non basta il solo stato di incensuratezza e che il vizio parziale di mente può fondare la diminuzione ex art. 89 c.p. ma non impone automaticamente anche il riconoscimento dell'art. 62-bis c.p.; infine ha ritenuto discrezionale e immune da vizi la quantificazione della diminuzione per l'attenuante di mente. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e alla rifusione delle spese delle parti civili.
Norme richiamate
art. 575 c.p.
norma base dell'omicidio volontario contestato e ritenuto integrato in fatto
art. 576, comma 1, n. 2 c.p.
aggravante dell'omicidio richiamata nella sentenza di merito
art. 577, comma 1, n. 1 e n. 3 c.p.
aggravanti dell'omicidio richiamate nella decisione di merito
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
base dei motivi di ricorso per vizio di motivazione
art. 603 c.p.p.
la rinnovazione istruttoria è subordinata alla necessità assoluta e alla percezione da parte del giudice di non poter decidere allo stato degli atti
art. 581, comma 1, lett. b) e d) c.p.p.
il ricorso deve indicare specificamente prove, ragioni di diritto ed elementi di fatto; il difetto di specificità può comportare inammissibilità
art. 89 c.p.
riconosciuto il vizio parziale di mente con diminuzione di pena, in misura inferiore al massimo
art. 62-bis c.p.
attenuanti generiche negabili in assenza di elementi positivi, non essendo sufficiente il solo stato di incensuratezza
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, inclusa la nuova perizia, è doverosa solo se il giudice ritiene assolutamente necessaria un'integrazione probatoria e non può decidere allo stato degli atti; la relativa valutazione è discrezionale e sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o motivazione apparente.
- Il giudice può aderire alle conclusioni di un consulente o perito purché dia conto delle ragioni della scelta e delle ragioni della diversa opinione disattesa; non è necessario un esame critico analitico di ogni singola deduzione difensiva se la motivazione complessiva è coerente e completa.
- Il vizio di travisamento della prova per omissione richiede una censura specifica, con puntuale indicazione dell'atto, del dato probatorio decisivo e delle ragioni per cui esso sarebbe incompatibile con la motivazione impugnata; una contestazione generica è inammissibile.
- Ai fini dell'imputabilità, anche i disturbi della personalità possono integrare l'infermità rilevante ex art. 89 c.p. solo se per consistenza, intensità e gravità incidano concretamente sulla capacità di intendere o di volere e siano eziologicamente connessi al fatto di reato.
- La capacità di intendere attiene alla corretta rappresentazione della realtà e delle conseguenze della propria condotta; la capacità di volere riguarda invece l'autodeterminazione e il controllo degli impulsi secondo motivi razionali. Una patologia può comprimere la prima senza escludere necessariamente la seconda.
- La qualificazione del fatto come doloso o colposo va desunta da un apprezzamento complessivo degli indizi oggettivi e del comportamento dell'agente; quando la versione accidentale risulti logicamente incompatibile con i dati fattuali, è legittima la ricostruzione volontaria dell'evento.
- Le attenuanti generiche non possono essere concesse automaticamente per il solo stato di incensuratezza o per la sola presenza di una patologia già valutata ai fini di altra attenuante; occorrono elementi positivi ulteriori.
- La diminuzione di pena ex art. 89 c.p. è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che può determinarla in misura inferiore al massimo purché motivi in modo non illogico in relazione all'effettiva incidenza del vizio di mente sul fatto e sulla personalità dell'imputato.
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