Cassazione Penale, Sentenza n. 46622/2024 del 18/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione fondato sull'illogicità e insufficienza della motivazione della sentenza di appello, in particolare perché la Corte d'Appello non avrebbe confutato la censura relativa all'assenza di prove che collegassero l'autoveicolo (nel quale furono rinvenute munizioni e coltelli) all'imputato: l'atto di appello aveva rilevato che il veicolo era "aperto e sprovvisto di sicure", parcheggiato in un cortile comune e che non era stata verificata la proprietà o la reale disponibilità da parte di Ienna
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente ai reati indicati ai capi B) e C) dell'imputazione (relativi a munizioni/armi) e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo per un nuovo giudizio su tali capi, ritenendo la motivazione delle Corti di merito meramente apparente e insufficiente sul punto della disponibilità del veicolo. Contestualmente ha dichiarato, ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen., l'irrevocabilità della condanna per il reato indicato al capo A) dell'imputazione. (La sentenza di Cassazione conferma quindi la condanna sul capo A e annulla i capi B e C per carenza motivazionale, rinviando per nuovo giudizio).
Norme richiamate
art. 73 DPR n. 309 del 1990
La Corte d'Appello aveva dichiarato inammissibile l'appello con riferimento a questo reato per difetto di specificità del motivo; la Cassazione non ha annullato questo capo, riconoscendo l'irrevocabilità della condanna su tale capo
art. 697 cod. pen.
Il capo relativo a questo articolo (porto o detenzione di armi/oggetti atti a offendere) è stato oggetto della censura sulla mancata prova della disponibilità del veicolo; la Cassazione ha ritenuto insufficiente la motivazione che collegava le cose illecite all'imputato e ha annullato la sentenza limitatamente a questo capo
art. 4 L. n. 110 del 1975
Il capo connesso a questa norma (reati connessi a munizioni/armi) è stato trattato analogamente all'art. 697: la motivazione circa la disponibilità del veicolo e degli oggetti è risultata carente e ha determinato l'annullamento e il rinvio
art. 624, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte di Cassazione ha invocato questa disposizione per dichiarare l'irrevocabilità della condanna relativa al capo A) dell'imputazione, consolidando la parte della sentenza non riformata
Massime di principio
- Quando si contesta in appello la relazione probatoria tra imputato e cose rinvenute in un veicolo, il giudice di merito deve indicare dati concreti (es. intestazione proprietaria, elementi che provano la disponibilità effettiva del mezzo, luogo e condizioni del rinvenimento) per consentire il controllo della valutazione probatoria in sede di legittimità
- Risposte apodittiche o il rinvio generico a verbali senza richiamarne e motivarne i singoli elementi non sono sufficienti: la mancata contestazione puntuale delle censure porta a censurabilità per carenza motivazionale e possibile annullamento con rinvio
- Se l'appello è generico o privo della necessaria specificità quanto ai motivi, il giudice d'appello può dichiararne l'inammissibilità per quei capi; tale inammissibilità può rendere irrevocabile la condanna su quei capi, purché sia rispettata la normativa procedurale
- In ipotesi di pluralità di soggetti potenzialmente aventi accesso a un veicolo (es. cortile comune, veicolo aperto), la prova della disponibilità esclusiva in capo all'imputato richiede elementi probatori espressi (dichiarazioni, documenti, riscontri tecnici) altrimenti la responsabilità non può essere desunta in modo convincente
- In caso di carenza motivazionale parziale la Cassazione può disporre l'annullamento limitato e il rinvio ad altra sezione per un nuovo giudizio sui soli capi insufficientemente motivati, mantenendo ferme le parti della sentenza adeguatamente motivate e divenute irrevocabili
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