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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39588/2024 del 28/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il pubblico ministero impugnava l'ordinanza del G.I.P. che aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente di euro 85.321,00, ritenuti profitto di truffe (art. 640-bis c.p.) contestate nei capi 26, 27 e 28. Il G.I.P. aveva invece disposto il sequestro di somme più ampie (euro 3.940.186,04) nei confronti della società NGC s.r.l. Il PM propose appello limitatamente al rigetto nei confronti di Mele; il Tribunale lo dichiarò inammissibile per carenza d'interesse, ritenendo che le pretese ablatorie fossero già soddisfatte dal sequestro a carico della società. Il PM deduceva la violazione del principio di autonomia dei titoli cautelari e lamentava che, nella stessa udienza, il Tribunale aveva poi accolto il riesame proposto da Mele e dissequestrato le somme, circostanza che avrebbe reso l'appello del PM concretamente utile.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che l'interesse ad impugnare richiede immediatezza, concretezza e attualità sia al momento della proposizione che al momento della decisione: al momento della trattazione e della decisione dell'appello era in essere il sequestro delle somme sul "cassetto fiscale" della NGC, pertanto dall'accoglimento dell'appello del PM non poteva derivare alcun effetto ablativo ulteriore nei confronti di Mele. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui, in illecito plurisoggettivo, la confisca per l'intero importo può essere disposta nei confronti di ciascuno solo se non è possibile individuare la quota attribuibile a ciascuno; nel caso di specie il profitto era invece esattamente quantificato e già acquisito, per cui non era possibile pretendere il sequestro dell'intero ammontare a più soggetti. La declaratoria d'inammissibilità ha impedito l'esame dei motivi d'appello.

Norme richiamate

  • art. 611 cod. proc. pen.

    richiamato in relazione alla trattazione dell'atto in camera di consiglio; norma procedurale richiamata per la fase decisionale.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    definisce la nozione di interesse a impugnare; la Corte l'ha interpretata in senso utilitaristico richiedendo interesse immediato, concreto e attuale sia alla proposizione sia alla decisione dell'impugnazione.

  • art. 640-bis cod. pen.

    fattispecie di reato contestata (truffa aggravata) dalla quale sarebbe derivato il profitto per cui si chiedeva il sequestro.

  • art. 321, comma 1 e 2, cod. proc. pen.

    norme richiamate dal ricorrente in tema di provvedimenti del G.I.P.; la Corte non ha ritenuto fondate le censure mosse alla decisione del Tribunale.

  • art. 322-ter cod. proc. pen.

    norma attinente alle misure cautelari reali e alla confisca, richiamata nel quadro delle questioni sul sequestro e sulla confisca.

  • art. 640-quater cod. pen.

    richiamata dal ricorrente in connessione alle misure ablative e alla disciplina della confisca nei reati economici.

  • art. 240 cod. pen.

    richiamato in relazione al concorso di persone nel reato; la Corte ha applicato il principio che limita la confisca piena a più soggetti quando è possibile quantificare il profitto individuale.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, Sent. n. 21072 del 03/04/2024 (Carucci)

    principio citato: in illecito plurisoggettivo la confisca dell'intero importo nei confronti di ciascun concorrente è ammessa solo se non è possibile individuare la quota di profitto attribuibile a ciascuno; applicato al caso decisivo per escludere la doppia imposizione dell'intero profitto.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 (Marinaj)

    principio sulla nozione di interesse ad impugnare in chiave utilitaristica (finalità negativa e positiva dell'impugnazione), richiamato per definire i criteri di valutazione dell'interesse del PM.

Massime di principio

  • L'interesse ad impugnare deve sussistere sia al momento della proposizione dell'appello sia al momento della decisione: eventi sopravvenuti che eliminano l'utilità dell'impugnazione possono determinare l'inammissibilità.
  • Se il profitto del reato è stato esattamente quantificato e acquisito mediante sequestro nei confronti di un altro soggetto, l'appello volto a ottenere sequestro ulteriore nei confronti dell'indagato può essere privo di utilità e quindi inammissibile per carenza d'interesse.
  • I titoli cautelari relativi allo stesso bene sono autonomi in linea di principio, ma non possono produrre sovrapposizioni reali quando la quota di profitto è determinata e già soddisfatta a favore di terzi.
  • In ipotesi di concorso di persone, la confisca dell'intero profitto a carico di ciascuno è eccezionale: è ammissibile solo se non è possibile determinare la quota spettante a ciascun concorrente.
  • La declaratoria d'inammissibilità preclude l'esame nel merito dei motivi d'appello; chi impugna deve valutare l'effettiva utilità dell'atto prima di proporre il gravame.

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