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Sentenza

Sentenza n. 1385/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza n. 158/2024, emessa dal Tribunale di Como in funzione di Giudice del Lavoro.

Giustizia amministrativa202502777

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como n. 158/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente e condannato il Ministero all'accredito di € 500,00 per ciascun anno scolastico di servizio a tempo determinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti precarie)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso il giudizio ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Como – Sezione II Civile n. 158/2024. Il giudicato aveva accertato il loro diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, ai sensi dell'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, e aveva condannato il Ministero ad accreditare € 500,00 per ciascun anno scolastico di servizio con contratto a tempo determinato: € 2.500,00 per la prima ricorrente, € 2.500,00 per la seconda, € 2.000,00 per la terza ed € 1.500,00 per la quarta. Le ricorrenti hanno dedotto la mancata esecuzione del giudicato e chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta. Hanno prodotto copia asseverata della sentenza, l'attestazione del passaggio in giudicato e la prova della notificazione del titolo esecutivo. Il Ministero si è costituito con una comparsa di mero stile, senza contestare l'inadempimento né fornire indicazioni sull'esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto dimostrata la formazione del giudicato, la notificazione del titolo esecutivo e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché la mancata esecuzione era stata allegata dalle ricorrenti e non era stata contestata dal Ministero, il giudice ha considerato incontestati l'an e il quantum dei crediti. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Como entro 120 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, rilasciando alle ricorrenti le rispettive carte elettroniche del docente e accreditando gli importi indicati. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivarsi entro 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. L'incarico commissariale è stato dichiarato non remunerato, in quanto connesso ai doveri d'istituto. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in € 800,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente di proporre il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di un giudicato formatosi su una pronuncia del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce la base normativa del diritto alla carta elettronica riconosciuto dal giudicato civile anche per gli anni di servizio prestati con contratto a tempo determinato.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni, il cui rispetto è stato verificato dal giudice prima dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato civile nei confronti di una pubblica amministrazione, la produzione della copia asseverata della pronuncia, dell'attestazione del passaggio in giudicato e della prova della notificazione del titolo consente di verificare i presupposti formali dell'azione, compreso il rispetto del termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • Quando l'amministrazione non contesta l'allegazione del creditore circa la mancata esecuzione del giudicato e non fornisce indicazioni sull'adempimento, l'an e il quantum dell'obbligazione giudizialmente accertata possono essere considerati incontestati ai fini dell'ordine di ottemperanza.
  • Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato, specificando gli atti e le prestazioni dovuti, e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inottemperanza.
  • L'incarico di commissario ad acta conferito a un organo o ufficio pubblico, quando costituisce adempimento connesso ai doveri istituzionali, può essere svolto senza liquidazione di un compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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