Cassazione Penale, Sentenza n. 30578/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto di confisca lamentando: 1) violazione degli artt. 6 e 7, comma 1, del D.Lgs. 159/2011 per omesso accertamento del carattere attuale della pericolosità sociale e per mancata motivazione specifica riguardo ai singoli incrementi patrimoniali; 2) violazione dell'art. 24 del D.Lgs. 159/2011 sostenendo di avere provato documentalmente la liceità della provvista utilizzata per acquisti immobiliari (con riferimento a compravendita del 2008 e ad atti di restituzione del 2006/2005); 3) violazione degli artt. 2-bis, 2-ter e 3-ter della legge 575/1965 per errata valutazione della sproporzione tra disponibilità lecite e acquisti, deducendo che la capacità economica lecita dimostrata avrebbe dovuto escludere la confisca.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi formali e perché manifestamente infondato. Ha confermato che, nel giudizio di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge e non per doglianze generiche sulla motivazione, salvo il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. Sul merito ha ritenuto che la Corte d'appello abbia motivato adeguatamente: ha ricostruito la pericolosità del Liuzzo come integrante la cosca 'Rosmini' (richiamando la sentenza del processo "Araba Fenice"), lo ha qualificato come "dominus" di un cartello imprenditoriale e ha evidenziato una persistente sperequazione patrimoniale rispetto ai redditi che giustifica la confisca dei beni acquistati nel periodo di pericolosità. Ha inoltre ritenuto irrilevanti per il giudizio di prevenzione alcune restituzioni o dissequestri di natura probatoria richiamati dalla difesa. Conseguentemente è stata confermata la confisca e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D. Lg.vo 159 del 2011
"art. 1, lett. b: '...abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose'"
Il giudice della prevenzione deve fondare la misura su 'elementi di fatto' determinati; può utilizzare elementi e indizi tratti da procedimenti penali e valutare autonomamente la pericolosità, purché dia adeguata motivazione. L'art. 1 lett. b richiede criteri rigorosi di precisione nella ricostruzione degli elementi.
D. Lg.vo 159 del 2011 (art. 6, art. 7, comma 1, art. 10, comma 3, art. 24, art. 27, comma 2)
Richiamati nel ricorso e nella decisione: artt. 6-7 relativi ai presupposti per le misure personali; art. 24 relativo alla confisca; artt. 10 e 27 richiamano limiti processuali e di rimessione. La Corte ha precisato che le doglianze sulla motivazione non consentite in Cassazione sono inammissibili se non configurano violazione di legge.
Legge 31 maggio 1965, n. 575 (misure di prevenzione)
Richiamata unitamente agli artt. 2-bis, 2-ter e 3-ter: disciplina la confisca di prevenzione e la valutazione della sproporzione tra redditi e acquisiti; la decisione conferma che il giudice può valutare la sproporzione e richiedere prova positiva della liceità al proposto.
Art. 606 cod. proc. pen. (lett. e))
La Corte ricorda che in Cassazione nel procedimento di prevenzione non è sindacabile, salvo casi eccezionali, la mera illogicità o contraddittorietà della motivazione ai sensi di quest'articolo, se non quando la motivazione sia inesistente o meramente apparente.
Art. 125 cod. proc. pen. (comma terzo) e altre norme processuali richiamate
Richiamate per i limiti procedurali e per il dovere del giudice di motivare; la Corte ha ritenuto che non fosse stata commessa violazione rilevante ai fini di cassazione.
Codice di procedura penale (artt. 578, 578-bis, 578-ter)
Norme processuali citate in ordine alla utilizzabilità e al valore delle risultanze penali nel procedimento di prevenzione e alla autonomia dei due procedimenti; la Corte evidenzia che il giudice di prevenzione può utilizzare accertamenti penali anche se non conclusi con condanna, quando i fatti siano ricostruiti con sufficiente chiarezza.
Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (art. 4)
Richiamata a fondamento storico del sistema di misure di prevenzione; viene richiamata per spiegare la disciplina speciale del procedimento di prevenzione e i limiti del sindacato di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di prevenzione la Corte di Cassazione è ammessa a sindacare solo violazioni di legge; censure generiche sulla logicità della motivazione sono inammissibili, salvo motivazione inesistente o meramente apparente.
- Il procedimento di prevenzione è autonomo rispetto al processo penale: il giudice di prevenzione può valorizzare elementi e indizi tratti da procedimenti penali e ricostruire autonomamente i fatti, purché dia motivazione puntuale sul nesso con la pericolosità.
- Per applicare la confisca di prevenzione è necessario accertare la pericolosità del proposto con riferimento al periodo in cui sono stati fatti gli acquisti (pericolosità 'temporale'); per la pericolosità qualificata può assumere rilievo l'intero percorso esistenziale.
- Sull'onere della prova: l'autorità pubblica deve dimostrare la sproporzione tra redditi dichiarati e beni; grava sul proposto l'onere di provare l'origine lecita dei beni contro la presunzione di illiceità.
- La documentazione di liceità deve collegarsi temporalmente e logicamente agli acquisti contestati: atti di restituzione o dissequestri di natura probatoria potrebbero non neutralizzare la presunzione di illiceità se non chiaramente riferibili alla provvista degli acquisti.
- Se un'impresa è qualificata come 'mafiosa' o fattualmente riconducibile al soggetto con metodo mafioso, i redditi e le risorse aziendali possono essere ritenuti illeciti ai fini della confisca.
- In sede di impugnazione è strategico contestare specifiche violazioni di legge o la mancanza/apperente della motivazione, fornendo prove documentali chiare e direttamente riferibili agli elementi che la normativa richiede di dimostrare.
- Nel progettare la difesa in casi simili, occorre: a) documentare con precisione cronologica la provenienza dei fondi; b) dimostrare la separazione gestionale da imprese ritenute illecite; c) contestare puntualmente le deduzioni di fatto che collegano il soggetto a condotte criminali, focalizzandosi sui profili giuridici sindacabili in Cassazione.
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