Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30578/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto di confisca lamentando: 1) violazione degli artt. 6 e 7, comma 1, del D.Lgs. 159/2011 per omesso accertamento del carattere attuale della pericolosità sociale e per mancata motivazione specifica riguardo ai singoli incrementi patrimoniali; 2) violazione dell'art. 24 del D.Lgs. 159/2011 sostenendo di avere provato documentalmente la liceità della provvista utilizzata per acquisti immobiliari (con riferimento a compravendita del 2008 e ad atti di restituzione del 2006/2005); 3) violazione degli artt. 2-bis, 2-ter e 3-ter della legge 575/1965 per errata valutazione della sproporzione tra disponibilità lecite e acquisti, deducendo che la capacità economica lecita dimostrata avrebbe dovuto escludere la confisca.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi formali e perché manifestamente infondato. Ha confermato che, nel giudizio di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge e non per doglianze generiche sulla motivazione, salvo il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. Sul merito ha ritenuto che la Corte d'appello abbia motivato adeguatamente: ha ricostruito la pericolosità del Liuzzo come integrante la cosca 'Rosmini' (richiamando la sentenza del processo "Araba Fenice"), lo ha qualificato come "dominus" di un cartello imprenditoriale e ha evidenziato una persistente sperequazione patrimoniale rispetto ai redditi che giustifica la confisca dei beni acquistati nel periodo di pericolosità. Ha inoltre ritenuto irrilevanti per il giudizio di prevenzione alcune restituzioni o dissequestri di natura probatoria richiamati dalla difesa. Conseguentemente è stata confermata la confisca e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D. Lg.vo 159 del 2011

    "art. 1, lett. b: '...abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose'"

    Il giudice della prevenzione deve fondare la misura su 'elementi di fatto' determinati; può utilizzare elementi e indizi tratti da procedimenti penali e valutare autonomamente la pericolosità, purché dia adeguata motivazione. L'art. 1 lett. b richiede criteri rigorosi di precisione nella ricostruzione degli elementi.

  • D. Lg.vo 159 del 2011 (art. 6, art. 7, comma 1, art. 10, comma 3, art. 24, art. 27, comma 2)

    Richiamati nel ricorso e nella decisione: artt. 6-7 relativi ai presupposti per le misure personali; art. 24 relativo alla confisca; artt. 10 e 27 richiamano limiti processuali e di rimessione. La Corte ha precisato che le doglianze sulla motivazione non consentite in Cassazione sono inammissibili se non configurano violazione di legge.

  • Legge 31 maggio 1965, n. 575 (misure di prevenzione)

    Richiamata unitamente agli artt. 2-bis, 2-ter e 3-ter: disciplina la confisca di prevenzione e la valutazione della sproporzione tra redditi e acquisiti; la decisione conferma che il giudice può valutare la sproporzione e richiedere prova positiva della liceità al proposto.

  • Art. 606 cod. proc. pen. (lett. e))

    La Corte ricorda che in Cassazione nel procedimento di prevenzione non è sindacabile, salvo casi eccezionali, la mera illogicità o contraddittorietà della motivazione ai sensi di quest'articolo, se non quando la motivazione sia inesistente o meramente apparente.

  • Art. 125 cod. proc. pen. (comma terzo) e altre norme processuali richiamate

    Richiamate per i limiti procedurali e per il dovere del giudice di motivare; la Corte ha ritenuto che non fosse stata commessa violazione rilevante ai fini di cassazione.

  • Codice di procedura penale (artt. 578, 578-bis, 578-ter)

    Norme processuali citate in ordine alla utilizzabilità e al valore delle risultanze penali nel procedimento di prevenzione e alla autonomia dei due procedimenti; la Corte evidenzia che il giudice di prevenzione può utilizzare accertamenti penali anche se non conclusi con condanna, quando i fatti siano ricostruiti con sufficiente chiarezza.

  • Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (art. 4)

    Richiamata a fondamento storico del sistema di misure di prevenzione; viene richiamata per spiegare la disciplina speciale del procedimento di prevenzione e i limiti del sindacato di legittimità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di prevenzione la Corte di Cassazione è ammessa a sindacare solo violazioni di legge; censure generiche sulla logicità della motivazione sono inammissibili, salvo motivazione inesistente o meramente apparente.
  • Il procedimento di prevenzione è autonomo rispetto al processo penale: il giudice di prevenzione può valorizzare elementi e indizi tratti da procedimenti penali e ricostruire autonomamente i fatti, purché dia motivazione puntuale sul nesso con la pericolosità.
  • Per applicare la confisca di prevenzione è necessario accertare la pericolosità del proposto con riferimento al periodo in cui sono stati fatti gli acquisti (pericolosità 'temporale'); per la pericolosità qualificata può assumere rilievo l'intero percorso esistenziale.
  • Sull'onere della prova: l'autorità pubblica deve dimostrare la sproporzione tra redditi dichiarati e beni; grava sul proposto l'onere di provare l'origine lecita dei beni contro la presunzione di illiceità.
  • La documentazione di liceità deve collegarsi temporalmente e logicamente agli acquisti contestati: atti di restituzione o dissequestri di natura probatoria potrebbero non neutralizzare la presunzione di illiceità se non chiaramente riferibili alla provvista degli acquisti.
  • Se un'impresa è qualificata come 'mafiosa' o fattualmente riconducibile al soggetto con metodo mafioso, i redditi e le risorse aziendali possono essere ritenuti illeciti ai fini della confisca.
  • In sede di impugnazione è strategico contestare specifiche violazioni di legge o la mancanza/apperente della motivazione, fornendo prove documentali chiare e direttamente riferibili agli elementi che la normativa richiede di dimostrare.
  • Nel progettare la difesa in casi simili, occorre: a) documentare con precisione cronologica la provenienza dei fondi; b) dimostrare la separazione gestionale da imprese ritenute illecite; c) contestare puntualmente le deduzioni di fatto che collegano il soggetto a condotte criminali, focalizzandosi sui profili giuridici sindacabili in Cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.