Sentenza del 07/06/2017 n. 10058 - Comm. Trib. Prov. Napoli
IVA - Operazioni IVA esenti - Conferimento soci - Vendita simulata - - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettamento a IVA di un'operazione strutturata mediante conferimenti dei soci, finalizzati a consentire alla società l'acquisto di un'area industriale, la realizzazione di moduli edilizi e la successiva assegnazione degli stessi alle imprese azioniste. L'Amministrazione aveva riqualificato l'operazione come una vendita simulata o come un preliminare di vendita di cosa futura, ritenendola imponibile ai fini IVA. Il contribuente ha contestato tale ricostruzione e ha inoltre dedotto la violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo, trattandosi di IVA, tributo armonizzato.
La decisione
La pretesa fiscale è stata ritenuta infondata. Il conferimento dei soci, in assenza di elementi concreti di elusione o di simulazione e in presenza di una lecita causa conferendi, è stato qualificato come semplice esecuzione dello scopo sociale, non come preliminare di vendita di cosa futura. Non è quindi dovuta l'IVA prevista per una cessione imponibile. La sentenza ha inoltre affermato che, per i tributi armonizzati come l'IVA, l'Amministrazione deve instaurare il contraddittorio endoprocedimentale; la sua omissione comporta l'invalidità dell'atto quando il contribuente dimostri concretamente quali difese avrebbe potuto far valere, non essendo sufficiente una contestazione meramente dilatoria.
Norme richiamate
Disciplina IVA dei tributi armonizzati
Il contraddittorio preventivo vale per i cd. tributi armonizzati, quale l'IVA.
Per l'IVA sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale. La sua violazione può invalidare l'atto, purché il contribuente dimostri in concreto le ragioni difensive che avrebbe potuto esporre prima dell'emissione.
Disciplina IVA delle cessioni di beni e delle vendite di cosa futura
Il preliminare di vendita di cosa futura è operazione sottoposta ad IVA.
L'IVA si applica se l'operazione costituisce effettivamente una cessione o un preliminare di vendita di cosa futura. Non si applica, invece, quando il trasferimento deriva da un genuino conferimento dei soci diretto all'attuazione dello scopo sociale.
Principi anti-elusivi e riqualificazione delle operazioni
Ove non vi sia ragioni di elusione fiscale in ragione della liceità della causa conferendi.
L'Amministrazione può riqualificare un'operazione solo sulla base di elementi concreti che dimostrino simulazione, abuso o finalità elusive. La mera struttura indiretta dell'operazione non è sufficiente a trasformare un conferimento lecito in una vendita imponibile.
Massime di principio
- Nei procedimenti relativi all'IVA il contribuente deve normalmente essere messo in condizione di interloquire prima dell'emissione dell'atto. Per far valere la violazione, deve però indicare specificamente quali argomenti, documenti o prove avrebbe prodotto e in che modo avrebbero potuto incidere sull'esito.
- Un conferimento effettuato dai soci per realizzare lo scopo sociale conserva natura di conferimento quando la causa dell'operazione è effettiva, lecita e coerente con l'attività societaria; non può essere automaticamente riqualificato come vendita o vendita di cosa futura.
- La riqualificazione fiscale richiede la prova concreta della simulazione o dell'elusione, non potendo fondarsi soltanto sulla sequenza economica dell'operazione o sul fatto che il bene sia successivamente assegnato ai soci.
- In una situazione analoga è essenziale documentare la causa reale dell'operazione, la sua coerenza con lo statuto e lo scopo sociale, i flussi finanziari e l'assenza di vantaggi fiscali indebiti.
- L'invalidità derivante dall'omesso contraddittorio non opera in modo puramente automatico se il contribuente non dimostra un concreto pregiudizio difensivo.
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