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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 429/2024 del 05/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'autorizzazione a fruire di colloqui telefonici o videotelefonici con il proprio difensore, invocando l'oggettiva difficoltà degli incontri diretti a causa della distanza tra lo studio legale (Roma) e il luogo di detenzione (carcere di Voghera). Il GIP aveva respinto l'istanza condividendo il parere del pubblico ministero secondo cui il difensore poteva avvalersi della corrispondenza e dell'accesso ordinario al luogo di custodia. In cassazione il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod.proc.pen.), censurando l'assenza di una valutazione effettiva dell'impossibilità dei colloqui diretti e l'illegittimità di imporre limiti non previsti dalla legge.

La decisione

Il ricorrente ha rinunciato al ricorso (atti del 23/09/2023 e del 10/11/2023). Perciò la Corte ha rilevato immediatamente la causa di inammissibilità prevista dall'art. 591, comma 1, lett. d) cod.proc.pen. e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, con riferimento alla sentenza n. 186/2000 della Corte costituzionale e in assenza di elementi per escludere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod.proc.pen.

    Norma richiamata come titolo di censure (violazione di legge e vizio di motivazione) proposte dal ricorrente; non è stata esaminata nel merito a causa della rinuncia e della conseguente inammissibilità.

  • art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    art. 591, comma 1, lett. d), cod.proc.pen.

    Norma applicata dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso a seguito della rinuncia esplicita del ricorrente; la causa di inammissibilità è stata rilevata immediatamente.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale

    Richiamata come parametro per l'imposizione del pagamento in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto non sussistenti elementi per escludere che la parte abbia agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e ha quindi fissato il contributo in euro 500,00.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso determina, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), la inammissibilità del gravame e l'immediata estromissione della questione dal merito: prima di rinunciare va valutato se si intendano comunque far valere le ragioni dedotte.
  • La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia può comportare condanna alle spese processuali e, salvo prova di assenza di colpa, all'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende secondo i criteri richiamati dalla Corte costituzionale n. 186/2000.
  • Per ottenere l'autorizzazione a colloqui telefonici o videotelefonici con il difensore è importante documentare concretamente l'impossibilità degli incontri diretti (distanza, oneri pratici, attestazioni) e chiedere espressamente misure alternative: la mera affermazione generica potrebbe non essere ritenuta sufficiente.
  • Il GIP può legittimamente negare l'autorizzazione se ritiene che siano garantiti mezzi alternativi di comunicazione (corrispondenza, accessi ordinari al luogo di custodia); in caso di diniego è necessario proporre motivazioni specifiche e prove dell'oggettiva difficoltà a fruire delle misure ordinarie.
  • Dal punto di vista processuale, se si vogliono far valutare eventuali violazioni del diritto di difesa per divieto di colloqui a distanza, è preferibile non rinunciare al ricorso prima che la Corte si pronunci sul merito, e fornire documentazione e richieste alternative per sollecitare un esame concreto della questione.

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