Cassazione Penale, Sentenza n. 429/2024 del 05/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'autorizzazione a fruire di colloqui telefonici o videotelefonici con il proprio difensore, invocando l'oggettiva difficoltà degli incontri diretti a causa della distanza tra lo studio legale (Roma) e il luogo di detenzione (carcere di Voghera). Il GIP aveva respinto l'istanza condividendo il parere del pubblico ministero secondo cui il difensore poteva avvalersi della corrispondenza e dell'accesso ordinario al luogo di custodia. In cassazione il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod.proc.pen.), censurando l'assenza di una valutazione effettiva dell'impossibilità dei colloqui diretti e l'illegittimità di imporre limiti non previsti dalla legge.
La decisione
Il ricorrente ha rinunciato al ricorso (atti del 23/09/2023 e del 10/11/2023). Perciò la Corte ha rilevato immediatamente la causa di inammissibilità prevista dall'art. 591, comma 1, lett. d) cod.proc.pen. e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, con riferimento alla sentenza n. 186/2000 della Corte costituzionale e in assenza di elementi per escludere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod.proc.pen.
Norma richiamata come titolo di censure (violazione di legge e vizio di motivazione) proposte dal ricorrente; non è stata esaminata nel merito a causa della rinuncia e della conseguente inammissibilità.
art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
art. 591, comma 1, lett. d), cod.proc.pen.
Norma applicata dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso a seguito della rinuncia esplicita del ricorrente; la causa di inammissibilità è stata rilevata immediatamente.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
Richiamata come parametro per l'imposizione del pagamento in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto non sussistenti elementi per escludere che la parte abbia agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e ha quindi fissato il contributo in euro 500,00.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso determina, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), la inammissibilità del gravame e l'immediata estromissione della questione dal merito: prima di rinunciare va valutato se si intendano comunque far valere le ragioni dedotte.
- La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia può comportare condanna alle spese processuali e, salvo prova di assenza di colpa, all'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende secondo i criteri richiamati dalla Corte costituzionale n. 186/2000.
- Per ottenere l'autorizzazione a colloqui telefonici o videotelefonici con il difensore è importante documentare concretamente l'impossibilità degli incontri diretti (distanza, oneri pratici, attestazioni) e chiedere espressamente misure alternative: la mera affermazione generica potrebbe non essere ritenuta sufficiente.
- Il GIP può legittimamente negare l'autorizzazione se ritiene che siano garantiti mezzi alternativi di comunicazione (corrispondenza, accessi ordinari al luogo di custodia); in caso di diniego è necessario proporre motivazioni specifiche e prove dell'oggettiva difficoltà a fruire delle misure ordinarie.
- Dal punto di vista processuale, se si vogliono far valutare eventuali violazioni del diritto di difesa per divieto di colloqui a distanza, è preferibile non rinunciare al ricorso prima che la Corte si pronunci sul merito, e fornire documentazione e richieste alternative per sollecitare un esame concreto della questione.
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