Cassazione Penale, Sentenza n. 33170/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della revoca, disposta dal Tribunale di Sorveglianza di Campobasso, di complessivi periodi di liberazione anticipata (in gran parte riferiti al periodo 28/1/2014 - 28/10/2017 e con aggancio al trimestre 10/11/2007 - 11/2/2008 e al trimestre 29/1/2016 - 29/4/2016). La revoca era stata richiesta dalla Procura generale in relazione a una successiva condanna (pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari di Bari e confermata in grado d'appello) per reati di associazione di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.) e traffico di stupefacenti, con accertamento della persistenza dell'affiliazione al clan nel periodo dal 2013 al 2023. Il ricorrente deduceva vizi di motivazione e violazioni normative (tra cui art. 53, comma 3 Ord. pen., art. 81 c.p., art. 671 c.p.p.), contestava l'irragionevolezza del distinguo tra semestri ante e post 2014, sosteneva la mancata individuazione del titolo di esecuzione (cumulo) cui erano riferite le ordinanze di liberazione, e l'illegittimità di una revoca automatica senza valutazione della gravità specifica delle condotte e della rieducabilità. Si eccepiva inoltre che la prova della continuità della condotta criminale nel periodo era insufficiente e che non era specificato se i periodi riguardassero custodia cautelare o espiazione pena.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e dichiarato il ricorso infondato. Ha confermato la legittimità della revoca dei periodi di liberazione anticipata: i presupposti previsti dall'art. 54, comma 3, L. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) risultano sussistenti (delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione, successivo alla concessione del beneficio, e responsabilità accertata con sentenza definitiva). La Corte ha ritenuto che le ordinanze di liberazione siano riferite all'esecuzione risultante dal provvedimento di cumulo con inizio 28 luglio 2010 e fine 2 novembre 2017; pertanto la condotta mafiosa accertata a partire dal 22 novembre 2013 ricadeva nel periodo di esecuzione e legittima la revoca. È stato inoltre ribadito che, quando la liberazione anticipata è stata concessa indistintamente rispetto alle pene cumulate, l'accertamento del titolo in esecuzione è irrilevante ai fini della revoca. La Corte ha richiamato che il Tribunale di Sorveglianza deve attenersi agli accertamenti temporali del giudice della cognizione e non può delimitare autonomamente il "tempus commissi delicti"; nel caso l'accertamento giudiziale sul perdurare dell'affiliazione era presente. Infine la Corte ha escluso l'automaticità della revoca, sottolineando che il Tribunale ha correttamente valutato la gravità dei reati e la persistenza dell'adesione all'associazione, con riferimento alla sentenza che ha constatato anche attività illecite riprese dopo la scarcerazione del 2017.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 54, comma 3
"la condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca"
La Corte ha applicato il principio secondo cui la condanna definitiva per delitto non colposo commesso durante l'esecuzione (anche se la sentenza definitiva interviene dopo la cessazione dell'esecuzione) legittima la revoca del beneficio, a condizione che il delitto sia commesso nel periodo di esecuzione della pena o delle pene concorrenti eventualmente unificate.
Codice penale, art. 416-bis
Reato di associazione di tipo mafioso; la condanna per tale reato, e l'accertamento giudiziale della persistenza dell'affiliazione nel periodo considerato, costituiscono fatto grave idoneo a giustificare la revoca del beneficio concessa in precedenza.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186/1995
Ha eliminato ogni automatismo nella revoca del beneficio: il Tribunale di Sorveglianza deve valutare la rilevanza del fatto ai fini dell'opera rieducativa e può esercitare un potere discrezionale di apprezzamento sull'incidenza del reato, sulla gravità e sull'evoluzione della personalità del condannato.
Codice di procedura penale, art. 671 (richiamato dal ricorrente)
Norma processuale invocata dal ricorrente per censurare il provvedimento, ma la Corte non ha ritenuto che l'uso di tale rimedio potesse invalidare gli accertamenti sostanziali circa la temporalità e la gravità della condotta accertata in sede di cognizione.
Massime di principio
- Per revocare la liberazione anticipata per delitto non colposo occorrono tre condizioni: (1) delitto commesso nel corso dell'esecuzione della pena o delle pene concorrenti, (2) commissione successiva alla concessione del beneficio, (3) responsabilità accertata con sentenza passata in giudicato.
- La sentenza che accerta il nuovo delitto può intervenire anche dopo che l'esecuzione della pena è cessata; in tal caso occorre individuare quale titolo era in esecuzione al "tempus commissi delicti" mediante il cumulo e gli accertamenti del giudice della cognizione.
- Se la liberazione anticipata è stata concessa indistintamente rispetto a pene cumulate, la delimitazione del titolo in esecuzione è irrilevante e la revoca può operare se il nuovo reato è stato commesso nel periodo di esecuzione delle pene cumulate.
- Il Tribunale di Sorveglianza non può sostituirsi al giudice della cognizione nell'individuazione temporale del reato: deve attenersi agli elementi temporali risultanti dalla sentenza di condanna definitiva.
- La revoca non è automatica: il Tribunale deve valutare la gravità del fatto, l'impatto sull'opera rieducativa e la persistenza della devianza; tuttavia, accertata la perdurante adesione a un'associazione mafiosa e la ripresa di attività illecite, la revoca è giustificata.
- I periodi di custodia cautelare, una volta resa irrevocabile la sentenza, possono essere considerati come periodo di espiazione e rilevare ai fini della valutazione della concessione o della revoca dei benefici.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32936/2025 del 07/10/2025
- Sentenza penale · 7 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32938/2025 del 07/10/2025
- Sentenza penale · 7 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32939/2025 del 07/10/2025
- Sentenza penale · 7 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32940/2025 del 07/10/2025
- Sentenza penale · 7 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32941/2025 del 07/10/2025
- Sentenza penale · 7 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32942/2025 del 07/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →