Cassazione Penale, Ordinanza n. 36203/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo dedotto era manifestamente infondato in quanto la motivazione sul trattamento sanzionatorio resa in appello era sufficiente e adeguata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Como che aveva dichiarato la penale responsabilità dell'imputato per bancarotta semplice documentale e lo aveva condannato alla pena di giustizia. Il ricorso per cassazione deduceva un solo motivo, ritenuto dalla Corte di legittimità manifestamente infondato, poiché il trattamento sanzionatorio era già stato adeguatamente motivato dal giudice di appello.
Norme richiamate
art. 616, comma 1, c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente dalla Corte.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo dedotto si risolve in una censura manifestamente infondata della motivazione resa dal giudice di merito.
- In tema di trattamento sanzionatorio, la motivazione del giudice di appello è sufficiente quando consente di comprendere le ragioni della determinazione della pena e rende non fondato il relativo motivo di ricorso.
- All'inammissibilità del ricorso consegue, oltre alla condanna alle spese processuali, l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende, liquidabile equitativamente dalla Corte.
Come è indicizzato
Testo integrale
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