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CCNL

CCNL Coibenti - Industria

CCNLB012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 lug 2022 al 30 giu 2025

Parti stipulanti

SindacatiFEMCA-CISLFILCEM-CGILUILTEC-UIL
Datori di lavoroANICTA

Sfera di applicazione

Il contratto si applica ai dipendenti delle aziende del settore delle coibentazioni termiche e acustiche.

Inquadramento generale

Il CCNL disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende del settore Coibenti Industria, cioè delle imprese operanti nelle coibentazioni termiche e acustiche.

Validità contrattuale:

  • Decorrenza: 01/07/2022
  • Scadenza: 30/06/2025

Il contratto del 29/05/2023 risulta indicato come integrato dal CCNL Chimica del 13/06/2022.

Parti firmatarie

Organizzazioni datoriali

  • ANICTA

Organizzazioni sindacali

  • FEMCA-CISL
  • FILCEM-CGIL
  • UILTEC-UIL

Trattamento economico

Minimi mensili

La retribuzione nazionale conglobata mensile è comprensiva di contingenza ed EDR confederale.

LivelloDal 01/06/2023Dal 01/01/2024Dal 01/01/2025Indennità di funzione quadri
A2.377,612.438,112.498,6290,00
C2.085,032.137,972.190,92-
D1.948,161.997,702.047,24-
E1.765,141.810,141.855,14-
F1.673,591.716,321.759,05-
G1.604,181.645,021.685,86-
11.482,181.519,991.557,81-

Parametri retributivi generali

VoceValore
Divisore giornaliero25
Divisore orario175
Mensilità annue14

Una tantum

A copertura del periodo 01/07/2022 - 31/05/2023 è prevista una una tantum complessiva di 600,00 euro lordi, uguale per tutti i lavoratori, da corrispondere ai lavoratori in forza alla data del 29/05/2023 e alle singole scadenze di rata, con riproporzionamento in base all'anzianità maturata nel periodo considerato.

ScadenzaImporto lordo
Retribuzione di giugno 2023300,00
Retribuzione di settembre 2023150,00
Retribuzione di novembre 2023150,00

L'importo non è utile ai fini di alcun istituto contrattuale o legale, né del TFR.

Premio di partecipazione

Nelle imprese che non abbiano in passato realizzato la contrattazione dei premi di produzione/partecipazione, l'impresa può sostituire il premio di partecipazione con i seguenti importi:

LivelloImporto
A37,07
C31,59
D28,83
E23,79
F22,42
G21,52
119,25

Ex scatti di anzianità

Dal 01/06/2010 l'istituto degli scatti di anzianità è abrogato. La voce retributiva maturata fino al 31/05/2010 resta congelata negli importi individuali acquisiti e viene mantenuta come superminimo individuale non assorbibile.

Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.)

Al personale inquadrato nel livello A senza qualifica di quadro, in considerazione della non applicabilità della disciplina legislativa e contrattuale sul lavoro eccedente e/o straordinario, spetta un elemento aggiuntivo della retribuzione pari a 47,00 euro.

Tale importo può essere assorbito dal superminimo individuale.

Indennità di trasferta

Oltre al rimborso delle spese di viaggio, al lavoratore spetta un'indennità comprensiva di due pasti e pernottamento:

TrasfertaImporto giornaliero
In Italia46,48
All'estero77,47

Le eventuali ore di viaggio eccedenti le 8 ore giornaliere sono compensate nella misura del 50% della normale retribuzione, sino a un massimo di ulteriori 8 ore.

Orario di lavoro

L'orario medio contrattuale è pari a 37 ore e 45 minuti settimanali, con assorbimento dei permessi per ex festività e ROL, secondo le diverse articolazioni organizzative.

Articolazione della prestazione

TipologiaRegime
Giornalieri e turnisti 2x5 e 2x6247,5 giornate annue da 8 ore ciascuna
Turnisti 3x5 e 3x6246,5 giornate annue da 8 ore ciascuna, al lordo di festività e ferie
Turnisti a ciclo continuo 3x7 e turnisti 2x7232,5 giornate lavorative annue con 28,5 giorni di riposo conseguenti

Per i turnisti a ciclo continuo i 28,5 giorni di riposo comprendono i riposi a fronte di festività, ex festività, ROL e ulteriori 6,5 giornate.

Flessibilità e banca ore

Banca ore

Nel conto ore confluiscono le ore eccedenti e/o straordinarie, con tre possibili opzioni:

  • 50% quote orarie retribuite e 50% riposi compensativi
  • 100% riposi compensativi
  • 100% quote orarie retribuite

La corresponsione delle quote retributive avviene nel mese di competenza.

Flessibilità

Sono previsti:

  • orari su 5 giorni, 4 giorni o 6 giorni di durata tra 37 ore e 45 minuti e 40 ore medie settimanali;
  • orari realizzati come media su più settimane o più mesi, fino a un massimo di 12 mesi.

Maggiorazioni:

  • 10% per le ore prestate di sabato;
  • 10% per le ore oltre l'ottava giornaliera.

Maggiorazioni e lavoro a turni

Lavoro notturno non in turni

È considerato lavoro notturno non in turni quello eseguito dalle 20:00 alle 08:00.

TipologiaMaggiorazione
Lavoro notturno non in turni50%

Lavoro festivo non in turni

Per il lavoro non in turni eseguito nei giorni festivi e nelle domeniche con riposo compensativo:

TipologiaMaggiorazione
Lavoro festivo/domenicale non in turni50%

Lavoro a turni

Tipologia turnoMaggiorazione
Turni diurni4%
Turno notturno (22-06)34%
Turno notturno (22-06) in lavorazioni a ciclo continuo 3x746%

Ulteriori maggiorazioni:

  • Turnisti 2x5, 2x6, 3x5, 3x6 e 2x7: alle percentuali sopra indicate si aggiunge il 50% per lavoro domenicale con riposo compensativo e per lavoro festivo.
  • Turnisti a ciclo continuo 3x7: alle percentuali sopra indicate si aggiunge il 33% per lavoro domenicale con riposo compensativo oppure il 50% per lavoro nei giorni festivi.

Indennità in cifra per turno notturno

Per il lavoro effettuato in turno notturno 22:00-06:00, in aggiunta alle maggiorazioni, è corrisposto un importo rapportato a 8 ore, escluso dalla base di calcolo del TFR:

DecorrenzaImporto
Dal 01/05/20138,5
Dal 01/01/20149,5
Dal 01/01/201510,5

Lavoro straordinario, supplementare e discontinuo

Lavoro supplementare e straordinario

Per lavoro eseguito oltre l'orario contrattuale ordinario sono previste le seguenti maggiorazioni:

TipologiaMaggiorazione
Supplementare da 37h e 45m a 40 ore5%
Straordinario diurno feriale dalla 41ª alla 44ª ora settimanale10%
Straordinario diurno feriale dalla 45ª alla 48ª ora settimanale25%
Straordinario diurno feriale oltre la 48ª ora settimanale35%
Straordinario festivo dalla 41ª alla 44ª ora50%
Straordinario festivo dalla 45ª ora70%
Straordinario notturno dalla 41ª alla 44ª ora50%
Straordinario notturno dalla 45ª alla 48ª ora60%
Straordinario notturno dalla 49ª ora75%

Per le lavorazioni a ciclo continuo, in caso di prestazioni aggiuntive settimanali rispetto al limite annuo di 232,5 giornate:

FasciaMaggiorazione
Prime 4 ore settimanali10%
Successive 4 ore25%
Oltre 8 ore settimanali35%

Lavoro discontinuo

Fascia orariaTrattamento
Ore prestate fino a 48Quote orarie di retribuzione normale
Oltre 48 e fino a 60 oreMaggiorazione 10%
Oltre 10 ore giornaliere e 60 settimanaliMaggiorazione 35%
Guardiani notturniMaggiorazione 10%

Festività, ferie e permessi

Festività

Sono considerati festivi:

  • i giorni previsti dalla legge;
  • tutte le domeniche o i giorni di riposo compensativo;
  • il Santo Patrono.

Previsioni specifiche:

  • Pasqua: spetta 1/25 della quota mensile di retribuzione;
  • 29 giugno: festivo solo per i lavoratori di Roma;
  • la festività lavorata cadente di sabato, per orari su 4 o 6 giorni, dà diritto a 1 giorno di riposo compensativo.

Ferie

Anzianità di servizioDurata ferie
Fino a 10 anni4 settimane
Oltre 10 anni5 settimane

Per quadri, impiegati e intermedi già in forza al 31/08/1990, oltre il 18° anno di servizio, il periodo annuale di ferie è di 5 settimane e 2 giorni.

Permessi ed ex festività

Per i turnisti delle lavorazioni semicontinue sono previsti:

  • 5 giorni per ex festività;
  • tante giornate di riposo quante sono le festività effettivamente lavorate e/o coincidenti con la domenica, in luogo del corrispondente trattamento economico;
  • comunque 2 ulteriori giornate di riposo annue rapportate al lavoro prestato in turno notturno.

Assenze e congedi

Congedo matrimoniale

Spettano 15 giorni consecutivi, escludendo i giorni festivi e le domeniche.

Altri permessi e congedi retribuiti

Si applica la normativa legale vigente per:

  • lutto e malattia parenti (L. 53/2000)
  • assistenza a persone disabili (L. 104/1992 e D.Lgs. 151/2001)
  • cure per invalidi (D.Lgs. 119/2011)
  • donne vittime di violenza (D.Lgs. 80/2015, art. 24)

Malattia, infortunio e maternità

Malattia

Periodo di comporto:

Anzianità di servizioComporto
Fino a 3 anni8 mesi
Fino a 6 anni10 mesi
Oltre 6 anni12 mesi

Trattamento economico:

Anzianità di servizio100% retribuzione netta50% retribuzione netta
Fino a 3 anni3 mesiSuccessivi 5 mesi
Fino a 6 anni4 mesiSuccessivi 6 mesi
Oltre 6 anni5 mesiSuccessivi 7 mesi

Infortunio

Periodo di comporto: fino a guarigione clinica.

Trattamento economico:

Anzianità di servizio100% retribuzione netta50% retribuzione netta
Fino a 3 anni3 mesiSuccessivi 5 mesi
Fino a 6 anni4 mesiSuccessivi 6 mesi
Oltre 6 anni5 mesiSuccessivi 7 mesi

Maternità

Si applica la normativa legale prevista dal D.Lgs. 151/2001.

Il contratto prevede:

VoceTrattamento
Astensione obbligatoria della madre5 mesi
Integrazione a carico datoreFino al 100% per il periodo di astensione obbligatoria

Gestione del rapporto di lavoro

Periodo di prova

La durata del periodo di prova, riferita all'effettivo servizio, è la seguente:

LivelliDurata
A6 mesi
C3 mesi
D-E-F2 mesi
G-11 mese

È prevista in via sperimentale una diversa durata:

LivelliDurata sperimentale
A, C6 mesi
D, E, F4 mesi
G, 12 mesi

Questa disciplina sperimentale può essere applicata solo se nei 2 anni precedenti non siano stati instaurati con lo stesso lavoratore rapporti non a tempo indeterminato superiori complessivamente a 12 mesi.

Part-time

Il trattamento economico e normativo è rapportato alla ridotta prestazione lavorativa.

Lavoro supplementare - limiti:

Orario giornaliero di assunzioneLimite massimo
Fino a 4 ore50% dell'orario annuo previsto
Fino a 5 ore30% dell'orario annuo previsto
Fino a 6 ore20% dell'orario annuo previsto
Oltre 6 ore10% dell'orario annuo previsto

Retribuzione del supplementare:

CasisticaMaggiorazione
Entro i limiti massimi10%
Oltre i limiti massimi50%

Clausole elastiche e flessibili:

PreavvisoMaggiorazione
7 giorni10%
Inferiore a 7 giorni20%

Apprendistato professionalizzante

Durata da 3 a 6 anni.

L'inquadramento/retribuzione segue questo criterio:

PeriodoInquadramento
Primo periodo (1/3)2 livelli inferiori rispetto a quello di destinazione finale
Secondo periodo (1/3)1 livello inferiore rispetto a quello di destinazione finale
Terzo periodo (1/3)Livello di destinazione finale

Lavoro a termine e somministrazione

Somministrazione a tempo determinato

Con riferimento alle specifiche fattispecie previste dal contratto, il numero di lavoratori in somministrazione a tempo determinato non può superare:

AmbitoLimite
Regola generale18% in media annua
Imprese del Mezzogiorno30% in media annua
Se il rapporto percentuale dà un numero inferiore a 10Possibilità di occupare fino a 10 lavoratori

Le ipotesi tipizzate riguardano, tra l'altro:

  • esecuzione di più commesse concomitanti nella stessa unità produttiva;
  • manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti;
  • copertura di posizioni non ancora stabilizzate a seguito di modifiche organizzative.

I limiti percentuali possono essere modificati a livello aziendale.

Contratto a tempo determinato

Durata e proroghe

La fase di avvio di nuove attività può avere durata fino a:

CasisticaDurata massima
Regola generale24 mesi
Aziende del Mezzogiorno36 mesi

Salva la disciplina legale sulle proroghe, la successione di contratti a termine con lo stesso lavoratore non può superare:

CasisticaLimite massimo
Successione di contratti a termine48 mesi in 5 anni
Successione di contratti a termine e somministrazione54 mesi in 69 mesi

Stop and go

È consentita la riassunzione a termine con i seguenti intervalli minimi:

Durata del contratto scadutoIntervallo minimo
Superiore a 6 mesi10 giorni
Pari o inferiore a 6 mesi5 giorni

Affiancamento per sostituzione

In caso di sostituzione di lavoratrici/lavoratori in congedo ai sensi del D.Lgs. 151/2001, l'assunzione a termine può avvenire fino a 2 mesi prima dell'inizio del congedo, per consentire l'affiancamento.

Limiti numerici del tempo determinato

AmbitoLimite
Regola generale40% in media annua dei lavoratori a tempo indeterminato
Aziende del Mezzogiorno50% in media annua
In caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, della somministrazione a termineaumento ulteriore del 18% fino a un limite complessivo del 58%
Mezzogiorno con mancato utilizzo della somministrazioneaumento ulteriore del 30%
Se il rapporto percentuale dà un numero inferiore a 10possibilità di costituire sino a 10 contratti

L'eventuale frazione risultante dal calcolo è arrotondata all'unità intera superiore.

Sono previste esclusioni dai limiti nei casi di legge e per attività stagionali.

Diritto di precedenza

Il lavoratore che abbia prestato attività per oltre 6 mesi presso la stessa impresa ha diritto di precedenza, salvo cessazione per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro i successivi 3 mesi con riferimento alle mansioni già svolte.

Attività stagionali

Oltre alle attività stagionali individuate dal D.P.R. 1525/1963, sono considerate stagionali anche le attività connesse a esigenze tecnico-produttive temporanee e periodiche del settore, come ad esempio cantieri di manutenzione straordinaria presso:

  • impianti petrolchimici e di raffinazione;
  • centrali di produzione o distribuzione di energia;
  • cantieri navali e simili;
  • lavorazioni svolte in regime di fermata degli impianti.

Per le attività stagionali:

  • non si applicano gli intervalli minimi tra contratti;
  • non si applicano i limiti numerici.

Risoluzione del rapporto

Preavviso

Operai

CasisticaPreavviso
Licenziamento15 giorni
Dimissioni15 giorni

Intermedi

Anni di servizioLivello CLivello D
Fino a 5 anni compiuti1 mese1/2 mese
Oltre 5 anni e fino a 10 anni compiuti1 mese e 1/21 mese
Oltre 10 anni2 mesi1 mese e 1/2

Per le dimissioni, i termini sono ridotti alla metà.

Impiegati

Anni di servizioLivello ALivello CLivelli D-F-G
Fino a 5 anni compiuti2 mesi1 mese e 1/21 mese
Oltre 5 anni e fino a 10 anni compiuti3 mesi2 mesi1 mese e 1/2
Oltre 10 anni4 mesi3 mesi2 mesi

Anche per gli impiegati, in caso di dimissioni, i termini sono ridotti alla metà.

TFR

Spetta il trattamento di fine rapporto previsto dalla L. 29/05/1982 n. 297.

La retribuzione annua utile ai fini del calcolo della quota di cui all'art. 2120 c.c. è composta esclusivamente da:

  • minimo contrattuale;
  • elemento retributivo individuale;
  • aumenti di merito e altre eccedenze mensili sul minimo contrattuale;
  • elemento aggiuntivo della retribuzione;
  • i medesimi elementi corrisposti a titolo di 13ª mensilità, di eventuali ulteriori mensilità corrisposte aziendalmente, nonché di preavviso o di relativa indennità sostitutiva.

Accordi e rinnovi

CCNL Coibenti 29/05/2023CCNL Chimica 13/06/2022

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