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Sentenza

Sentenza n. 1007/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 164/2024 emessa dal Tribunale di Firenze – Sezione Lavoro ad esito del giudizio n. 2002/2023 R.G..

Giustizia amministrativa202501017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza n. 164/2024 del Tribunale di Firenze – Sezione Lavoro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 164/2024 del Tribunale di Firenze – Sezione Lavoro. Dopo l'instaurazione del giudizio, il Ministero ha eseguito la sentenza mediante il pagamento dovuto. Con memoria del 18 maggio 2026 la ricorrente ha dichiarato l'intervenuta ottemperanza e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, nonché la condanna del Ministero alle spese di lite, rilevando che il pagamento era stato effettuato solo successivamente alla proposizione dell'azione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo pienamente soddisfatto l'interesse azionato in ragione dell'intervenuta esecuzione della sentenza. Ha tuttavia condannato il Ministero al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 500,00, oltre al rimborso del contributo unificato se dovuto ed effettivamente versato e agli accessori di legge se dovuti. La condanna alle spese è stata giustificata dal fatto che l'esecuzione della sentenza era intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. È stata disposta la distrazione delle spese in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La piena soddisfazione dell'interesse azionato sopravvenuta nel corso del giudizio giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nel titolo giudiziale dopo la proposizione del ricorso, il giudice dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuta piena soddisfazione dell'interesse azionato.
  • L'esecuzione sopravvenuta del titolo giudiziale non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese di lite quando il comportamento satisfattivo sia intervenuto solo dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza, rendendo necessaria la proposizione dell'azione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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