Sentenza n. 8176/2026 - Roma, Sezione 5
per l'accertamento del diritto dei ricorrenti a vedersi includere nel Trattamento di Fine Servizio i sei scatti stipendiali di cui all'art.6-bis del D.L. n. 387 del 1987.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato riconoscimento dei sei scatti stipendiali nella liquidazione del trattamento di fine servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria, erano cessati dal servizio a domanda dopo aver compiuto almeno 55 anni di età e maturato oltre 35 anni di servizio. Hanno chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della legge n. 232/1990. L’INPS ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa specificazione dei fatti e dei mezzi di prova, l’infondatezza della pretesa e, in subordine, la prescrizione del diritto alla riliquidazione. Il ricorso era fondato sull’applicabilità dell’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 al personale della polizia penitenziaria collocato a riposo a domanda, in presenza dei requisiti anagrafici e di servizio. L’INPS ha inoltre prospettato genericamente l’illegittimità costituzionale della disposizione per violazione degli artt. 3 e 81 Cost.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha respinto l’eccezione di inammissibilità, rilevando che l’atto introduttivo esponeva sommariamente i fatti e indicava motivi specifici, come richiesto dall’art. 40 c.p.a.; ha inoltre ritenuto ammissibile l’integrazione documentale successiva relativa alla cessazione dal servizio, all’età, all’anzianità contributiva e alla conoscenza dei provvedimenti di liquidazione del TFS. Nel merito, ha affermato che l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica anche al personale della polizia penitenziaria e consente il riconoscimento dei sei scatti stipendiali figurativi ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita quando il dipendente sia collocato a riposo a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Il termine previsto dal comma 2 per presentare la domanda di quiescenza entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti non è qualificato dalla legge come perentorio e il suo mancato rispetto non comporta decadenza. Ha ritenuto generica e comunque infondata l’eccezione di incostituzionalità, richiamando l’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010, che conferma la perdurante applicabilità dell’art. 6-bis ai fini del trattamento di fine rapporto delle forze di polizia ad ordinamento militare. Ha respinto anche l’eccezione di prescrizione: il termine quinquennale decorre dall’ordinativo di pagamento del credito principale o dalla comunicazione del prospetto di liquidazione, momento in cui l’interessato può conoscere l’eventuale omesso computo degli scatti, e non dalla cessazione dal servizio. Nel caso concreto la prescrizione non era maturata. L’INPS è stato quindi condannato a rideterminare l’indennità di buonuscita includendo i sei scatti stipendiali nella base di calcolo. Sulle somme spettano i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. L’ente previdenziale è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
Al personale [...] che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita [...] sei scatti ciascuno del 2,50 per cento [...]. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile.
La disposizione si applica anche al personale della polizia penitenziaria collocato a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni e la maturazione di 35 anni di servizio utile; il termine per la domanda previsto dal comma 2 non è perentorio e il suo mancato rispetto non determina decadenza in assenza di un’espressa previsione.
art. 21 legge n. 232/1990
Richiamato quale ulteriore fondamento normativo della pretesa al riconoscimento dei sei scatti stipendiali nel TFS.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
Continua ad applicarsi l'articolo 6 bis, d.l. 387/1987 ai soli fini del trattamento di fine rapporto.
La norma conferma la perdurante applicabilità dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 alle forze di polizia ad ordinamento militare ai fini del trattamento di fine rapporto.
art. 40 c.p.a.
Il ricorso è ammissibile quando contiene l’esposizione sommaria dei fatti e motivi specifici; nel caso concreto tali requisiti risultavano soddisfatti.
art. 16, comma 6, legge n. 412/1991
Sulle somme dovute a titolo di riliquidazione spettano gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, legge n. 724/1994
Concorre a disciplinare il riconoscimento dei soli interessi legali sulle somme dovute, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità delle parti per la tutela dei diritti e della dignità degli interessati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, per l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali figurativi previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita si applica anche al personale della polizia penitenziaria collocato a riposo a domanda, quando abbia compiuto 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
- Il termine previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento in quiescenza entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti non è perentorio, poiché la disposizione non lo qualifica come tale né prevede espressamente una decadenza; il suo mancato rispetto non può quindi impedire il riconoscimento del beneficio.
- La decorrenza della prescrizione del diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio per omesso computo dei sei scatti coincide con l’ordinativo di pagamento del credito principale o con la comunicazione del prospetto di liquidazione, quando l’interessato è posto in condizione di conoscere l’errore, e non con la cessazione dal servizio.
- L’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 conferma la perdurante applicabilità dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, ai fini del trattamento di fine rapporto, alle forze di polizia ad ordinamento militare.
- In presenza di una previsione legislativa espressa che riconosce il beneficio, non è possibile utilizzare un’interpretazione costituzionalmente orientata per attribuire alla disposizione un contenuto opposto; un’eccezione di incostituzionalità genericamente formulata non è idonea a rimettere in discussione l’applicazione della norma.
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